Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 5480/2024 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26.02.1958, elettivamente domiciliata in OV, Via Corsica 9/16B presso e nello studio dell'Avv. D'ASTE GIAMBATTISTA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...]_2 C.F._3
(Argentina), il 18.11.1955, elettivamente domiciliato in OV, Via Corsica
9/16B presso e nello studio dell'Avv. D'ASTE GIAMBATTISTA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che le parti, preso atto delle precisazioni richieste dal giudice delegato con il decreto del 14.01.2025 in relazione alle condizioni concordate e visto il decreto del 04.02.2025, hanno depositato, in data 12-17/02/2025, note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali hanno confermato la volontà di separarsi e di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
Rilevato che con le già menzionate note, i coniugi hanno dichiarato di precisare:
“(a) che tutte le pattuizioni patrimoniali fra i coniugi, di cui al ricorso in oggetto, sono obbligatorie;
e che i relativi effetti reali, per ogni singolo bene che ne è oggetto, si produrranno con la stipula di ogni atto pubblico, da stipularsi in esecuzione delle previsioni contenute negli accordi stessi, ivi inclusi gli atti unilaterali di rinuncia abdicativa ai diritti di usufrutto;
(b) che i plurimi atti pubblici definitivi, di cui alle suddette pattuizioni patrimoniali, verranno redatti da Notaio del Distretto Notarile di OV e
CH (che le Parti di comune accordo hanno già designato), il quale solo sarà dunque responsabile di curare ogni adempimento di legge, prodromico o successivo, manlevando, per quanto occorrere possa, da ogni responsabilità il
Cancelliere competente;
(c) che le Parti danno atto di avere prima d'ora discusso e concordato, con i loro figli, i quali ultimi si sono tutti impegnati di addivenire alla stipulazione di tutti gli atti contemplati nel Ricorso e come in esso stabiliti, restando tra le Parti concordato che, in caso contrario, permarrà lo stato di fatto e di diritto così come oggi è sui singoli beni che formano oggetto delle pattuizioni patrimoniali;
(d) che la clausola D di cui al Ricorso è di comune accordo soppressa;
”
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 2 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OV il
26.09.1981 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (n. 902 P. II S. A. Vol.
1. Anno 1981 Uff.1), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nati tre figli e precisamente:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
, nato a [...] il [...], Persona_3
tutti da tempo maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, così come integrate e modificate dalle precisazioni svolte con le citate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12-17/02/2025, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 3 , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e , C.F. nato a [...]_2 C.F._3
(Argentina) il 18.11.1955
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2) la OR continuerà ad abitare nella casa coniugale, in Via Parte_1
Cappellini, mentre il Signor ha già, d'accordo con il coniuge, Parte_2
trasferito altrove la sua residenza.
3) a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i medesimi hanno convenuto e convengono quanto segue.
4) la definizione appena oltre indicata e gli atti di trasferimento di diritti e/o atti di rinuncia, compreso quelli mobiliari e immobiliari, di seguito dettagliati Sub A,
B, C sono tutti dai coniugi ritenuti – e come tali individuati – quali condizioni essenziali della loro separazione.
A. IN PRIMO LUOGO
Le Parti stabiliscono che le disposizioni che seguono sono le volontà negoziali, si ripete essenziali per la separazione, redatte fra loro in concordia reciproca e ciò anche per estinguere i regimi patrimoniali coniugali, cui le stesse hanno assoggettato i beni che ne sono stati oggetto durante il matrimonio.
B. IN SECONDO LUOGO
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 4 Le Parti convengono che i presenti accordi sono ritenuti gli strumenti essenziali per rispondere ad un riassetto armonico dei loro beni, in continuità collaborativa, specie per perseguire gli scopi di serenità e di concordia che si vogliono attuare ancora, con immutati sentimenti, a favore di ciascun familiare e, dunque, sia nei confronti dei coniugi, in via reciproca, sia nei confronti dei figli.
Per assecondare i fini suddetti le Parti convengono di mantenere la titolarità congiunta del conto IBAN [...] presso la
[...]
per il pagamento di ogni onere e spesa, imposta o tassa, sia di CP_1
natura ordinaria che di natura straordinaria, inerente l'amministrazione e la gestione di ogni bene immobile di proprietà (o di altro diritto reale) personale di ciascuna Parte o di ciascuno dei tre figli, relativi agli immobili siti in OV via
Capellini, in OV Piazza Corvetto civico 4 interno 6A, in OV, Piazza della Rovere 1, in Sestriere (Torino), Via Cesana civ. 8/32, in Comune di Palau
(Sassari), località “Punta Sardegna”, villa E, in Comune di Grondona
(Alessandria), Via Sasso Lemmi ed in Comune di Roma, Via Appia Antica.
C. IN TERZO LUOGO
Sempre quale elemento essenziale, funzionale ed indispensabile per la separazione, le parti convengono così e come stabilito negli Articoli seguenti, il tutto ovviamente a separazione omologata:
Articolo C.1 Immobili in Comune di GENOVA, Via Capellini 11
a) I Signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2
rinunciare, come ciascuno rinuncia, in via abdicativa, al proprio rispettivo diritto di usufrutto vitalizio, in egual quota pari al 50% ciascuno, sugli immobili di cui alla descrizione di seguito indicata.
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 5 Alle suddette rinunce verrà data esecuzione entro il 30 giugno 2025 e comunque non prima che il figlio , odierno nudo comproprietario per la Persona_3
quota di un terzo, avrà acquisito, dalle sorelle e , ER Persona_2
odierne comproprietarie, le residue quote di nuda proprietà di un terzo ciascuna degli immobili di cui alla seguente DESCRIZIONE:
Immobili posti nel Comune di OV, facenti parte del complesso immobiliare denominato “Villa Carla”, distinto con i civici numeri 7, 9 e 11 (sette, nove e undici) di Via Vincenzo Capellini, e cioè:
= nella Villa principale, appartamento sprovvisto di numero interno avente accesso indipendente dal civ. n. 11 di Via Capellini, posto al piano seminterrato, composto di vani catastali 10 e mezzo, confinante: con appartamento interno 2 e muri perimetrali da tre lati.
Costituiscono pertinenza dell'appartamento e pertanto sono compresi:
= posto auto coperto posto al piano primo sottostrada, confinante: con intercapedine da due lati, spazio di manovra e posto auto sub. 3;
= locale di deposito posto al piano primo sottostrada, confinante: con spazio di manovra, locale di deposito sub. 8 e intercapedine.
Dette unità immobiliari risultano così censite nel Catasto Fabbricati: alla Sez
Ge-B, zona censuaria1, Foglio 70:
mappale 40, sub 6, cat. A/8, classe 1, vani 10,5, RC euro 2.033,55
(l'appartamento),
mappale 882, sub 1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 38, R:C: euro 372,88
(il posto auto),
mappale 882, sub 6, categoria C/2, classe 6, metri quadrati 5, R.C. euro 26,60 (il locale di deposito).
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 6 b) I Signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2
rinunciare, come ciascuno rinuncia in via abdicativa, al proprio diritto di usufrutto vitalizio, in egual quota pari a 50/500 ciascuno, sugli immobili di cui alla descrizione qui di seguito indicata.
A tali rinunce verrà data esecuzione entro il 30 giugno 2025 e comunque non prima che il figlio , odierno nudo comproprietario per la quota Persona_3
di un terzo di 100/500, avrà acquisito, a titolo di permuta, dalle sorelle e ER
, odierne nude comproprietarie, le residue quote di nuda Persona_2
proprietà di un terzo ciascuna degli immobili di cui alla seguente
DESCRIZIONE:
immobili posti in Comune di OV, facenti parte del suddetto complesso immobiliare denominato “Villa Carla”, distinto con i civici numeri 7, 9 e 11 di
Via Vincenzo Capellini, e cioè:
= casa del custode, funzionante anche come portineria, distinta con il civ. n. 7 di
Via Vincenzo Capellini, composta di vani catastali 7,5, confinante: con Via
Capellini, corte interna della Villa e distacco;
= piccolo fabbricato ad uso deposito sprovvisto di numero civico, confinante: con Via Capellini, Via San Giuliano e corte interna della villa;
= piscina;
= corte comune;
= giardino comune.
Dette unità immobiliari risultano così censite al Catasto Fabbricati: alla sez.
Geb, zona censuaria 1, foglio 70:
= mappale 42, categoria A/4, classe 4, vani7,5, r.c. euro 639,12;
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 7 = mappale 56, categoria C/6, classe 4, metri quadri 25, r,c. euro 132,99;
= mappale 40, sub 9, area urbana, metri quadri 57, senza reddito (la piscina),
= mappale 40 sub 8, area urbana, metri quadrati 730, senza reddito (la corte comune), mentre il giardino comune è iscritto al Catasto Terreni alla Sez. 1, foglio 91, mappale 878, ente urbano di are 24,74 senza redditi.
c) Le Parti danno atto che “Villa Carla” posta in OV, oggetto delle pattuizioni che precedono, è vincolata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 in forza di Provvedimento Ministeriale in data 12 luglio1996 n. 8473/96, trascritto a OV l'11 maggio 2000 al RPN8609; a tal riguardo l'accordo di cui al presente articolo 1. verrà notificato alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio della Liguria.
d) Le Parti danno altresì atto ed attestano:
ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 che ai sensi dell'art.40 , comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n.47, le opere di costruzione degli immobili di cui sono parte ed oggetto delle descrizioni di cui sopra, sono state iniziate anteriormente alla data del 1 settembre 1967; b) che in data 18 gennaio 1996 è stata data comunicazione al Comune di OV della prevista esecuzione di opere edilizie in conformità alla lettera a) comma 7 art. 8 del D.L. 498 del 25 novembre 1995, trasformata in progetto parzialmente in sanatoria n171/1996 concessionato con provv.to n.351 del 3 maggio1999, seguita da varianti in corso d'opera (pratica edilizia 1707/1999, e dichiarazione di fine lavori del 10 giugno
1999).
Per l'ampliamento ex lege n.122 del 24 marzo 1989 dell'autorimessa esistente sono stati presentati al Comune di OV progetto distinto negli atti col numero
P1870/95 e successivo progetto di variante protocollato al n 4761/1999.
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 8 Articolo C. 2 Immobili posti in Comune di ON (Alessandria)
a) La OR dichiara di rinunciare, come in via abdicativa Parte_1
rinuncia, al diritto di usufrutto vitalizio per la propria quota, pari alla metà, sugli immobili di cui infra, convenendo le Parti che il diritto di usufrutto vitalizio si accresca in via automatica per intero in capo al Signor
[...]
. Parte_2
b) Alla suddetta rinuncia verrà data esecuzione entro il 30 giugno 2025 e comunque non prima che il figlio , odierno nudo Persona_3
comproprietario per la quota di 1/3, avrà acquisito dalle sorelle e ER
, odierne comproprietarie ciascuna in eguale quota di un Persona_2
1/3 dei diritti di nuda proprietà, parte delle residue quote di nuda proprietà delle sorelle stesse, di guisa che i diritti di nuda proprietà siano suddivisi per una quota del 60% in capo ad , per la quota del 20% in capo a Persona_3
e per la residua quota del 20% in capo a Persona_1 PE
, in relazione agli immobili di cui alla seguente DESCRIZIONE:
[...]
Immobili posti nel Comune di ON (Alessandria) facenti parte del complesso immobiliare avente accesso dalla via Sasso Lemmi, composto da più corpi di fabbrica oltre a campo da tennis, due vasche di contenimento acqua, centrale termica, cabina elettrica e cabina di pompaggio con sedime, il tutto formante unico corpo confinante: con i mappali 383, 225, 342, 214, 213, 309,
308, 216 e 415 tutti del foglio 5, e precisamente:
= fabbricato ad uso civile abitazione avente accesso da Via Sasso Lemmi, posto su due piani oltre il piano seminterrato, collegati fra di loro da due scale, una interna ed altra esterna, e composto di due porticati, locale ad uso cantina, due locali ad uso sgombero, un locale di servizio e centrale termica al piano seminterrato, due terrazzi, soggiorno, cucina, salotto, sala da pranzo, tre ripostigli, camera, due bagni, antibagno, altro bagno, cucina, soggiorno, due
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 9 camere e corridoio al piano terreno;
terrazzo, camera, cinque locali ad uso sgombero, lavanderia, locale stenditoio, corridoio e locale sottotetto.
Dette unità immobiliari risultano censite al catasto Fabbricati: Foglio 5,
Mappale 215, subalterni:
8, categoria A/7, classe 1, vani 15, R.C. Euro 852,15
7, bene comune non censibile,
9, categoria A/7 classe 1, vani4,5, R..C Euro 255,65
con precisazione che detta particella 215 è anche censita con gli stessi identificativi catastali al Catasto Terreni del Comune di Grondona come ente urbano di are 49,53.
Articolo C. 3 Immobili posti in Comune di SESTRIERE (Torino)
a) I signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2
rinunciare, come ciascuno rinuncia, in via abdicativa, al proprio rispettivo diritto di usufrutto vitalizio, in egual quota pari al 50% ciascuno, sugli immobili di cui alla descrizione di seguito indicata.
b) Alle suddette rinunce verrà data esecuzione entro il 30 giugno 2025 e comunque non prima che le figlie e , odierne nude ER Persona_2
comproprietarie per la quota di 1/3 ciascuna, acquistino in parti eguali la residua quota di 1/3 della nuda proprietà del proprio fratello Persona_3
degli immobili di cui alla seguente DESCRIZIONE:
= immobili posti nel Comune di Sestriere (Torino), facenti parte della casa distinta con il civ. n. 8 di Via Cesana, denominata “Condominio Plagnol”, e cioè:
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 10 (i) appartamento ad uso abitazione distinto con il n. 32, posto al quarto piano
(sesto fuori terra), composto di dieci vani catastali, a confini: con cortile, area sovrastante l'autorimessa e appartamento interno 31,
(ii) autorimessa pertinenziale distinta con il n. 9, posta al piano interrato, a confini: con autorimessa 10, ingresso comune alle autorimesse e proprietà condominiale a due lati.
Dette unità immobiliari risultano così censite al Catasto Fabbricati: alla Sezione
CH, Foglio 9, Mappale 435:
- sub. 33, categoria A/2, classe 2, vani 10, R.C. Euro 1446,08 (l'appartamento)
- sub38, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 15, R.C. Euro 95,29 (il box).
Articolo C.
4 - Immobili posti in Comune di PALAU (Sassari)
a) Il Signor dichiara di rinunciare, come in via Parte_2
abdicativa rinuncia, al proprio diritto di usufrutto vitalizio per la propria quota, pari alla metà sugli immobili di cui alla descrizione di seguito indicata, convenendo Le Parti che il diritto di usufrutto vitalizio si accresca in via automatica per intero in capo alla OR Parte_1
b) Alla suddetta rinuncia verrà data esecuzione entro il 30 giugno 2025 e comunque non prima che le figlie e , odierne nude ER Persona_2
comproprietarie per la quota di 1/3 ciascuna, acquistino in parti uguali, porzione della residua quota di 1/3 del proprio fratello , di Persona_3
guisa che i diritti di nuda proprietà siano suddivisi per una quota del 40% ciascuna alle sorelle e e per la residua quota del ER Persona_2
20% al fratello , in relazione agli immobili di cui alla seguente Persona_3
DESCRIZIONE:
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 11 in Comune di PALAU (Sassari), facente parte del comparto edificabile in località “Punta Sardegna”, e cioè:
= casa da fondamenta a tetto ad uso abitazione denominata “Villa E”, composta di otto vani catastali, con annesso terreno in parte ad uso giardino e corte ed in parte ad uso parcheggio, il tutto a confini: con strada di accesso, proprietà condominio “Baia di Nelson”, proprietà società il e/o aventi causa e Parte_4
proprietà sub.9.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati al foglio 3, mappale 1132, sub. 17, cat. A/7, classe 2, vani 8, Rc euro 1900,56, in base a denuncia per variazione per ampliamento del 30.6.2009, n. 22916.1/2009 (con precisazione che in precedenza l'immobile era distinto con il sub.6).
Articolo C.
5 - Immobile posto in Comune di GENOVA, Piazza Corvetto civ.
3/6A
La OR cede e trasferisce al Signor Parte_1 [...]
, che acquista, la quota di metà del seguente immobile sito nella Parte_2
casa in OV, Piazza Corvetto civico 3, appartamento segnato con il n. interno
6A, sito al piano terzo, della consistenza di vani catastali 7,5, con annesso terrazzo al piano sul lato ovest, a confini: cortile, vano scale, appartamento interno sei, muro perimetrale su XII ottobre, tetto di copertura e Chiesa di Santa
Marta.
Nel Catasto Fabbricati di OV, alla sezione urbana GeA, foglio 105, particella 12, subalterno 7, cui risulta graffata la particella A subalterno 4, categoria A/3, classe 5, vani 7,5, rendita catastale proposta euro 1471,90.
Articolo C.6 Immobili posti in Comune di Roma, Via Appia Antica 119A
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 12 a) Il Signor cede e trasferisce alla OR Parte_2 Pt_1
che acquista, tutti i diritti ad esso spettanti sull' immobile costituito
[...]
dall' abitazione in Comune di Roma (RM), Via Appia Antica 119/A, composta di vani 17 in piano terreno;
Censito al catasto Fabbricati al Foglio 916, mappale 19, subalterno 503, categoria A/2, classe 1, rendita catastale euro 2985,12, a confini: a quattro lati con residua proprietà delle Parti.
b) La OR cede e trasferisce al Signor Parte_1 [...]
, che acquista, tutti i diritti ad essa spettanti sugli immobili Parte_2
costituiti dalle seguenti abitazioni in Comune di Roma (RM), Via Appia Antica
119/A:
b.1) abitazione di 10 vani catastali in piano seminterrato, censita al catasto fabbricati al foglio 916, mappale 19, subalterno 502, categoria A/2, classe 1, rendita catastale Euro1755,95;
b.2) abitazione di 3 vani e mezzo catastali, in piano primo, censita al catasto fabbricati al foglio 916, mappale 19, subalterno 501, categoria A/2, classe1, rendita catastale Euro 614,58.
Entrambe le abitazioni confinano a quattro lati con residua proprietà delle Parti.
Restano indivisi tutti gli altri beni immobili di compendio della Villa, cosi come pervenuti alle Parti in forza del Decreto di Trasferimento immobiliare emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Roma, 3 sezione civile, in data
22 settembre 2016, Rep.627/16, n. cronologico 12206/2016, al quale atto si fa integrale riferimento per ogni fine ed effetto.
c) Le Parti convengono di alienare tutte le proprie quote di comproprietà comune o personale, ivi inclusi ogni terreno limitrofo o pertinenziale, sulle
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 13 abitazioni costituenti il complesso immobiliare di Via Appia Antica in Roma ad una società semplice che verrà costituita dalle Parti stesse e le cui quote di compartecipazione saranno detenute da un Trust, da costituirsi allo scopo, ed i cui unici beneficiari saranno i tre figli. La persona del Trustee verrà designata di comune accordo dalle Parti, le quali comunque si riservano di attuare altro differente mezzo attuativo della intestazione dei cespiti in parola.
Articolo C. 7 Rinuncia ad usufrutto su Azioni della Controparte_2
[...]
a) La OR dichiara di rinunciare con effetto dal 1° Parte_1
agosto 2026 al diritto di usufrutto generale vitalizio avente ad oggetto numero
450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni ordinarie di categoria B della
Società “ con sede in OV, Via Martin Piaggio 17/4, Controparte_2
codice fiscale ed iscrizione nel registro delle Imprese di OV al n.
(di seguito la Società), e precisamente: P.IVA_1
= per numero 150000 azioni di categoria B della Società, oggetto di nuda proprietà della figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
= per numero 150000 azioni di categoria B della Società, oggetto di nuda proprietà della figlia nata a [...] il [...]; Persona_2
= per numero 150000 azioni di categoria B della Società, oggetto di nuda proprietà del figlio nato a [...] il [...]. Persona_3
b) Inoltre la OR dichiara di rinunciare entro il 30 Parte_1
giugno 2025 al diritto di usufrutto generale vitalizio, già gravato dal diritto di dividendo a favore dei tre figli , e in egual ER PE Persona_3
numero di 200000 (duecentomila) per ciascuno di essi, su numero 600000
(seicentomila) azioni ordinarie di categoria B della Società “ CP_2
con sede in OV, Via Martin Piaggio 17/4, codice fiscale ed
[...]
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 14 iscrizione nel registro delle Imprese di OV ( di seguito ancora P.IVA_1
la Società), e precisamente:
= per n. 200000 (duecentomila) azioni di categoria B della Società a favore della figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
= per numero 200000(duecentomila) azioni di categoria B della Società a favore della figlia nata a [...] il [...]; Persona_2
= per numero 200000 (duecentomila) azioni di categoria B della Società a favore del figlio nato a [...] il [...]. Persona_3
*****
In forza di quanto sopra i Signori e Parte_1 Parte_2 richiedono l'applicazione, in loro favore, dei benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74). Come chiarito, anche, dalla circolare del 21 febbraio 2014 n. 2/E e successive, qualora nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, vengano posti in essere atti di trasferimento immobiliare, continueranno ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987, in quanto l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 non esplica i suoi effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative, sulla cui applicazione è intervenuta anche a chiarimento l'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 29 maggio 2013 n.18 e successive determinazioni al riguardo.
Il tutto come confermato dalla giurisprudenza formatasi in materia.
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 15 I trasferimenti sopra indicati dovranno avvenire nella tempistica sopra indicata ed ogni eventuale spesa relativa al trasferimento rimarrà a carico di entrambi i ricorrenti al 50%.
Le parti dichiarano di precisare:
(a) che tutte le pattuizioni patrimoniali fra i coniugi, di cui al ricorso in oggetto, sono obbligatorie;
e che i relativi effetti reali, per ogni singolo bene che ne è oggetto, si produrranno con la stipula di ogni atto pubblico, da stipularsi in esecuzione delle previsioni contenute negli accordi stessi, ivi inclusi gli atti unilaterali di rinuncia abdicativa ai diritti di usufrutto;
(b) che i plurimi atti pubblici definitivi, di cui alle suddette pattuizioni patrimoniali, verranno redatti da Notaio del Distretto Notarile di OV e
CH (che le Parti di comune accordo hanno già designato), il quale solo sarà dunque responsabile di curare ogni adempimento di legge, prodromico o successivo, manlevando, per quanto occorrere possa, da ogni responsabilità il
Cancelliere competente;
(c) che le Parti danno atto di avere prima d'ora discusso e concordato, con i loro figli, i quali ultimi si sono tutti impegnati di addivenire alla stipulazione di tutti gli atti contemplati nel Ricorso e come in esso stabiliti, restando tra le Parti concordato che, in caso contrario, permarrà lo stato di fatto e di diritto così come oggi è sui singoli beni che formano oggetto delle pattuizioni patrimoniali;
(d) che la clausola D di cui al Ricorso è di comune accordo soppressa.
Le Parti si impegnano ad effettuare/consentire alla volturazione delle eventuali utenze che dovessero rendersi necessarie;
I beni mobili e gli automezzi già intestati a ciascuno dei due coniugi rimarranno nella disponibilità di ciascuno.
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 16 Anche in considerazione di quanto sopra e per quanto possa occorrere, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1981, Numero 902, Parte II, Serie A Vol. 1, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di OV - Sezione IV Pagina 17