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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6101/2021
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA IN TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6101/2021 promossa da
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Testa e Parte 1
,
IA Bitetto;
OPPONENTE
contro
,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
mandato in atti, dagli avv.ti Filippo Mascellaro e Felicetta Cilifrese;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.11.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2025, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2021, con il quale, ad istanza della Controparte_1 le è stato ingiunto il pagamento della somma di €45.135,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quanto asseritamente corrispostole a titolo di prestito. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'inesistenza di alcun obbligo restitutorio a proprio carico, precisando che, in qualità di socia della società opposta, le somme di cui ai n. 5 assegni azionati le venivano erogate in conto utile per gli anni 2018 e 2019. Ha insistito, dunque, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 26.08.2019, la società ha insistito nelle proprie pretese, evidenziando che dell'esistenza di una pregressa posizione debitoria a carico dell'opponente vi è prova nei bilanci societari relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, tutti approvati con le maggioranze prescritte;
ha precisato, altresì, che nessuna distribuzione di utili è avvenuta a favore dei soci per l'anno sociale 2019, come da delibera assembleare di approvazione. Precisando che la mancata impugnazione del bilancio costituisce piena prova dei crediti societari nei confronti dei propri soci, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 21.11.2025, dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata per i motivi che si espongono.
5. L'odierna opponente ha contestato la pretesa restitutoria azionata, deducendo che l'erogazione delle somme portate dagli assegni trova giustificazione nella ripartizione degli utili per l'anno 2018
e 2019; a sostegno della propria ricostruzione, ha prodotto copia del bilancio di esercizio relativo al
2018 nonché verbale del 07.12.2019 di approvazione dello stesso, ove è indicato che l'utile dell'anno di esercizio, pari a €62.368,96, è stato in parte accantonato al fondo riserva, in parte (per complessivi
€54.000,00) distribuito in parti uguali tra i soci (doc. 4 e 5 fasc. opponente).
La creditrice opposta, al contrario, ha evidenziato che dell'esistenza del debito della Pt_1 nei confronti della società vi è piena prova nei bilanci societari del 2018, 2019 e 2020, tutti approvati e non impugnati. In particolare, ha riferito che dal bilancio 2018 è possibile dedurre che, per l'anno di esercizio, ogni socio ha ricevuto l'importo complessivo di €65.133,02, di cui €27.000 – in contanti -
a titolo di acconto utili, mentre €38.133,20 a titolo di prestito. Diversamente, ha precisato che nel bilancio relativo di esercizio 2019 l'intero attivo, pari ad €63.818,76, veniva accantonato a titolo di riserva, sicché le somme corrisposte nel corso del 2019 alla Pt_1 venivano erogate esclusivamente a titolo di prestito, in assenza di alcuna distribuzione di utili a favore dei soci - come da scritture contabili approvate. Ha aggiunto, infine, che dell'esposizione debitoria della socia
Pt_1 vi è traccia finanche nel bilancio sociale relativo esercizio 2020, che riporta, a seguito di ulteriore dazione di denaro a favore dell'opponente, un credito della società a favore della propria socia pari ad €101.663,20.
6. Così ricostruita la vicenda sostanziale, occorre richiamare, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale ed è, dunque, onerato dalla prova
-
degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nella fattispecie in esame, non è controversa l'effettiva consegna dei n.5 assegni posti a fondamento del titolo monitorio;
oggetto di contestazione è, invece, il titolo in forza del quale è avvenuta la corresponsione delle somme, avendo parte opponente negato l'esistenza di un rapporto di mutuo ed offerto una giustificazione causale alternativa della dazione dei titoli cartolari- ossia la ripartizione degli utili a favore della compagine sociale.
Ebbene, deve osservarsi che la società opposta, agendo per la restituzione, è tenuta a comprovare interamente ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.p.c. il fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, non solo l'avvenuta erogazione delle somme, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio in capo alla debitrice opponente. Ciò in quanto "potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova."
(Cass. n.8829/2023).
Tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2697 c.c. va necessariamente contemperata con il principio della necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali, secondo cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da idonea giustificazione causale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n.27372/2021), infatti, "il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro."
Ne consegue che, “allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri." (Cass. n. 27372/2021)
7. Ebbene, da una valutazione complessiva degli elementi probatori offerti e delle difese sostenute, si ritiene che la società creditrice, a fronte dell'allegazione di una causale alternativa da parte dell'opposta, non abbia dato prova dell'esistenza di un pregresso rapporto di mutuo tra le parti, tale da legittimare la richiesta di restituzione delle somme asseritamente prestate.
Se è vero che, in forza dell'art. 2709 c.c. (così come interpretato dalla giurisprudenza, secondo cui
"La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero,
infatti, che a norma dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili e quindi anche il bilancio dell'impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione
è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo restando che l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata grava su chi la impugna" - Cass. n. 21831/2005), l'approvazione del bilancio o la sua mancata impugnazione fanno piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci, va osservato, nondimeno, che l'inclusione nell'attivo dello stato patrimoniale della voce "Crediti v/socio Pt 1
nulla aggiunge in relazione al titolo in forza del quale la dazione di denaro è avvenuta.
Neppure le delibere assembleari di approvazione dei bilanci di esercizio, che pure fanno riferimento all'esistenza di debiti dei soci nei confronti della società, possono ritenersi utili, in assenza di altri elementi probatori, al fine di comprovare l'esistenza del rapporto di mutuo.
Nel verbale di assemblea del 29.06.2020, infatti, sono riportate dichiarazioni assai generiche e, pertanto, insufficienti, posto che l'amministratore, su chiarimenti richiesti in merito all'inclusione della voce crediti vs. soci, "ha spiegato riferirsi a prestiti infruttiferi di somme, da parte della società CP_1 in favore dei soci". Generici, altresì, i riferimenti presenti nella delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, ove si riporta esclusivamente che "il credito vs i soci si è ridotto notevolmente per effetto dell'intera restituzione, di quanto anticipato dalla Società a suo tempo ad entrambi i soci. Il Socio nel corso dell'anno 2020 ha estinto Persona_1
completamente il suo debito, mentre nessuna restituzione è stata eseguita dal Socio Pt_1 verso il quale sono state adottate le tutele legali a favore della società."
Ciò che, ai sensi dell'art. 2709 c.c., l'approvazione della delibera o la sua mancata impugnazione rende vincolante nei confronti dei soci è l'esistenza del credito societario regolarmente iscritto in bilancio, non anche le dichiarazioni eventualmente rese nel corso dell'assemblea; sicché alcun valore probatorio può attribuirsi al riconoscimento di asseriti prestiti infruttiferi a favore della Pt 1 rese
dall'amministratore e mai confermate dall'odierna opponente neppure in tale sede.
8. Ne consegue che, pur a fronte della comprovata e non contestata dazione di denaro mediante i n. 5 assegni posti a fondamento dell'azione monitoria, la società opposta non ha fornito alcuna prova, cui era onerata ai sensi dell'art. 2697, co. II, c.p.c., del titolo legittimante il proprio diritto alla restituzione.
9. Per tali ragioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2021, deve essere revocato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati per lo scaglione di riferimento (da €26.001 a €52.000) secondo i valori minimi per la sola fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA IN
TO, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal
Tribunale di Bari in data 02.03.2021;
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle 2. condanna Controparte_1 spese di lite in favore di Parte_1 liquidate nella misura di € 6.713,00 per compensi ed €259,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 19.12.2025
Il Giudice
LA IN TO
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA IN TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6101/2021 promossa da
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Testa e Parte 1
,
IA Bitetto;
OPPONENTE
contro
,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
mandato in atti, dagli avv.ti Filippo Mascellaro e Felicetta Cilifrese;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.11.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2025, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2021, con il quale, ad istanza della Controparte_1 le è stato ingiunto il pagamento della somma di €45.135,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quanto asseritamente corrispostole a titolo di prestito. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'inesistenza di alcun obbligo restitutorio a proprio carico, precisando che, in qualità di socia della società opposta, le somme di cui ai n. 5 assegni azionati le venivano erogate in conto utile per gli anni 2018 e 2019. Ha insistito, dunque, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 26.08.2019, la società ha insistito nelle proprie pretese, evidenziando che dell'esistenza di una pregressa posizione debitoria a carico dell'opponente vi è prova nei bilanci societari relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, tutti approvati con le maggioranze prescritte;
ha precisato, altresì, che nessuna distribuzione di utili è avvenuta a favore dei soci per l'anno sociale 2019, come da delibera assembleare di approvazione. Precisando che la mancata impugnazione del bilancio costituisce piena prova dei crediti societari nei confronti dei propri soci, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 21.11.2025, dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata per i motivi che si espongono.
5. L'odierna opponente ha contestato la pretesa restitutoria azionata, deducendo che l'erogazione delle somme portate dagli assegni trova giustificazione nella ripartizione degli utili per l'anno 2018
e 2019; a sostegno della propria ricostruzione, ha prodotto copia del bilancio di esercizio relativo al
2018 nonché verbale del 07.12.2019 di approvazione dello stesso, ove è indicato che l'utile dell'anno di esercizio, pari a €62.368,96, è stato in parte accantonato al fondo riserva, in parte (per complessivi
€54.000,00) distribuito in parti uguali tra i soci (doc. 4 e 5 fasc. opponente).
La creditrice opposta, al contrario, ha evidenziato che dell'esistenza del debito della Pt_1 nei confronti della società vi è piena prova nei bilanci societari del 2018, 2019 e 2020, tutti approvati e non impugnati. In particolare, ha riferito che dal bilancio 2018 è possibile dedurre che, per l'anno di esercizio, ogni socio ha ricevuto l'importo complessivo di €65.133,02, di cui €27.000 – in contanti -
a titolo di acconto utili, mentre €38.133,20 a titolo di prestito. Diversamente, ha precisato che nel bilancio relativo di esercizio 2019 l'intero attivo, pari ad €63.818,76, veniva accantonato a titolo di riserva, sicché le somme corrisposte nel corso del 2019 alla Pt_1 venivano erogate esclusivamente a titolo di prestito, in assenza di alcuna distribuzione di utili a favore dei soci - come da scritture contabili approvate. Ha aggiunto, infine, che dell'esposizione debitoria della socia
Pt_1 vi è traccia finanche nel bilancio sociale relativo esercizio 2020, che riporta, a seguito di ulteriore dazione di denaro a favore dell'opponente, un credito della società a favore della propria socia pari ad €101.663,20.
6. Così ricostruita la vicenda sostanziale, occorre richiamare, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale ed è, dunque, onerato dalla prova
-
degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nella fattispecie in esame, non è controversa l'effettiva consegna dei n.5 assegni posti a fondamento del titolo monitorio;
oggetto di contestazione è, invece, il titolo in forza del quale è avvenuta la corresponsione delle somme, avendo parte opponente negato l'esistenza di un rapporto di mutuo ed offerto una giustificazione causale alternativa della dazione dei titoli cartolari- ossia la ripartizione degli utili a favore della compagine sociale.
Ebbene, deve osservarsi che la società opposta, agendo per la restituzione, è tenuta a comprovare interamente ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.p.c. il fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, non solo l'avvenuta erogazione delle somme, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio in capo alla debitrice opponente. Ciò in quanto "potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova."
(Cass. n.8829/2023).
Tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2697 c.c. va necessariamente contemperata con il principio della necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali, secondo cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da idonea giustificazione causale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n.27372/2021), infatti, "il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro."
Ne consegue che, “allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri." (Cass. n. 27372/2021)
7. Ebbene, da una valutazione complessiva degli elementi probatori offerti e delle difese sostenute, si ritiene che la società creditrice, a fronte dell'allegazione di una causale alternativa da parte dell'opposta, non abbia dato prova dell'esistenza di un pregresso rapporto di mutuo tra le parti, tale da legittimare la richiesta di restituzione delle somme asseritamente prestate.
Se è vero che, in forza dell'art. 2709 c.c. (così come interpretato dalla giurisprudenza, secondo cui
"La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero,
infatti, che a norma dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili e quindi anche il bilancio dell'impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione
è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo restando che l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata grava su chi la impugna" - Cass. n. 21831/2005), l'approvazione del bilancio o la sua mancata impugnazione fanno piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci, va osservato, nondimeno, che l'inclusione nell'attivo dello stato patrimoniale della voce "Crediti v/socio Pt 1
nulla aggiunge in relazione al titolo in forza del quale la dazione di denaro è avvenuta.
Neppure le delibere assembleari di approvazione dei bilanci di esercizio, che pure fanno riferimento all'esistenza di debiti dei soci nei confronti della società, possono ritenersi utili, in assenza di altri elementi probatori, al fine di comprovare l'esistenza del rapporto di mutuo.
Nel verbale di assemblea del 29.06.2020, infatti, sono riportate dichiarazioni assai generiche e, pertanto, insufficienti, posto che l'amministratore, su chiarimenti richiesti in merito all'inclusione della voce crediti vs. soci, "ha spiegato riferirsi a prestiti infruttiferi di somme, da parte della società CP_1 in favore dei soci". Generici, altresì, i riferimenti presenti nella delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, ove si riporta esclusivamente che "il credito vs i soci si è ridotto notevolmente per effetto dell'intera restituzione, di quanto anticipato dalla Società a suo tempo ad entrambi i soci. Il Socio nel corso dell'anno 2020 ha estinto Persona_1
completamente il suo debito, mentre nessuna restituzione è stata eseguita dal Socio Pt_1 verso il quale sono state adottate le tutele legali a favore della società."
Ciò che, ai sensi dell'art. 2709 c.c., l'approvazione della delibera o la sua mancata impugnazione rende vincolante nei confronti dei soci è l'esistenza del credito societario regolarmente iscritto in bilancio, non anche le dichiarazioni eventualmente rese nel corso dell'assemblea; sicché alcun valore probatorio può attribuirsi al riconoscimento di asseriti prestiti infruttiferi a favore della Pt 1 rese
dall'amministratore e mai confermate dall'odierna opponente neppure in tale sede.
8. Ne consegue che, pur a fronte della comprovata e non contestata dazione di denaro mediante i n. 5 assegni posti a fondamento dell'azione monitoria, la società opposta non ha fornito alcuna prova, cui era onerata ai sensi dell'art. 2697, co. II, c.p.c., del titolo legittimante il proprio diritto alla restituzione.
9. Per tali ragioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2021, deve essere revocato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati per lo scaglione di riferimento (da €26.001 a €52.000) secondo i valori minimi per la sola fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA IN
TO, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal
Tribunale di Bari in data 02.03.2021;
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle 2. condanna Controparte_1 spese di lite in favore di Parte_1 liquidate nella misura di € 6.713,00 per compensi ed €259,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 19.12.2025
Il Giudice
LA IN TO