Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1973, n. 922
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 gennaio 1974
Art. 3.
L'indennita' di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunita' protette ai sensi dell' articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568 , e' estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.
La corresponsione dell'indennita' di cui al comma precedente e' considerata intervento di prima necessita' agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 .
Entrata in vigore il 31 gennaio 1974