Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 208.
(Registro degli ormeggiatori)
Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
Il comandante del porto puo' limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.
(Registro degli ormeggiatori)
Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
Il comandante del porto puo' limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.
Commentari • 8
- 1. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza pubblicato in GazzettaAccesso limitatoLeonardo Serra · https://www.altalex.com/ · 15 febbraio 2019 · 35.418262
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 21/03/2024, n. 221Provvedimento: […] di natura “morale” è, invero, previsto dalla normativa di riferimento (codice della navigazione e relativi regolamenti di esecuzione) esclusivamente avuto riguardo alla gente di mare e, nell'ambito dei servizi portuali, per i palombari, […] per come sostituito dall'art. 10 comma 1 D.lgs. n. 169/2016, in combinato disposto con l'art. 68 del Codice della Navigazione, secondo cui il Presidente dell'Autorità Portuale « amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, […] Codice ISPS) approvato dalla Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (cd. […]Leggi di più...
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