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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1716/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1716/2025 V.G., promossa da: nata ad [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PIERDOMENICO BARBARA
e nato a [...] il [...], CP_2 assistito e difeso dall'avv. PIERDOMENICO BARBARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, e CP_1 CP_2 esponevano che in data 30/08/1998 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 2847/2015 del 27/10/2015, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
provvede come segue:
[...] CP_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 30/08/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 221 parte II, serie A, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/12/2025:
A) Quanto agli aspetti di natura personale:
1) i due figli e , se pur maggiorenni, già residenti e conviventi Persona_1 Per_2 con il padre a Pescara (PE) in Via San Donato, 127, resteranno collocati presso di lui;
2) quanto al diritto di visita, i figli, in quanto maggiorenni, concorderanno di volta in volta a seconda delle loro esigenze i tempi di frequentazione e permanenza con i genitori. Lo stesso dicasi per le festività e le vacanze;
B) Quanto agli aspetti di natura patrimoniale:
1) la ex casa coniugale sita a Pescara (PE) in Via San Donato, 127 di proprietà del sig. , continuerà a restare assegnata allo stesso anche quale genitore CP_2 collocatario di entrambi i figli poiché benché maggiorenni non autosufficienti economicamente;
2) si dà atto che tra i coniugi non vi sono beni mobili, immobili e/o mobili registrati da dividere né c/c;
3) ognuno dei due coniugi resterà proprietario dei veicoli a sé intestati e provvederà per gli stessi, quanto a spese di bollo, assicurazione, sanzioni amministrative e quant'altro;
4) la moglie verserà mensilmente ai figli a titolo di mantenimento (fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno), entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Dare atto altresì che tale modalità di mantenimento costituisce titolo idoneo ad escludere la madre dal nucleo ISEE dei figli, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. D del DPCM 159/2013;
5) ai fini della determinazione dell'ISEE universitario, il nucleo familiare di riferimento dei figli è quello del padre, ai sensi del s.d. DPCM 159/2013, artt. 3 e 7,
pagina 3 di 4 in quanto il genitore collocatario è il padre e la madre, genitore non residente e non convivente coi figli, corrisponde l'assegno periodico di cui al punto 4) in favore degli stessi;
6) quanto all'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico, lo stesso verrà riscosso al 100% dal padre;
7) ciascuno dei genitori continuerà a farsi carico della metà delle spese straordinarie necessarie a ciascun figlio, spese documentate e da individuarsi secondo i canoni ed i criteri stabiliti dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia;
8) fiscalmente i figli resteranno a carico dei genitori al 50%;
9) le spese del presente giudizio verranno sostenute da entrambi i coniugi in misura del 50% cadauno;
10) i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per loro stessi e con la sottoscrizione del ricorso introduttivo dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1716/2025 V.G., promossa da: nata ad [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PIERDOMENICO BARBARA
e nato a [...] il [...], CP_2 assistito e difeso dall'avv. PIERDOMENICO BARBARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, e CP_1 CP_2 esponevano che in data 30/08/1998 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 2847/2015 del 27/10/2015, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
provvede come segue:
[...] CP_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 30/08/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 221 parte II, serie A, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/12/2025:
A) Quanto agli aspetti di natura personale:
1) i due figli e , se pur maggiorenni, già residenti e conviventi Persona_1 Per_2 con il padre a Pescara (PE) in Via San Donato, 127, resteranno collocati presso di lui;
2) quanto al diritto di visita, i figli, in quanto maggiorenni, concorderanno di volta in volta a seconda delle loro esigenze i tempi di frequentazione e permanenza con i genitori. Lo stesso dicasi per le festività e le vacanze;
B) Quanto agli aspetti di natura patrimoniale:
1) la ex casa coniugale sita a Pescara (PE) in Via San Donato, 127 di proprietà del sig. , continuerà a restare assegnata allo stesso anche quale genitore CP_2 collocatario di entrambi i figli poiché benché maggiorenni non autosufficienti economicamente;
2) si dà atto che tra i coniugi non vi sono beni mobili, immobili e/o mobili registrati da dividere né c/c;
3) ognuno dei due coniugi resterà proprietario dei veicoli a sé intestati e provvederà per gli stessi, quanto a spese di bollo, assicurazione, sanzioni amministrative e quant'altro;
4) la moglie verserà mensilmente ai figli a titolo di mantenimento (fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno), entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Dare atto altresì che tale modalità di mantenimento costituisce titolo idoneo ad escludere la madre dal nucleo ISEE dei figli, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. D del DPCM 159/2013;
5) ai fini della determinazione dell'ISEE universitario, il nucleo familiare di riferimento dei figli è quello del padre, ai sensi del s.d. DPCM 159/2013, artt. 3 e 7,
pagina 3 di 4 in quanto il genitore collocatario è il padre e la madre, genitore non residente e non convivente coi figli, corrisponde l'assegno periodico di cui al punto 4) in favore degli stessi;
6) quanto all'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico, lo stesso verrà riscosso al 100% dal padre;
7) ciascuno dei genitori continuerà a farsi carico della metà delle spese straordinarie necessarie a ciascun figlio, spese documentate e da individuarsi secondo i canoni ed i criteri stabiliti dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia;
8) fiscalmente i figli resteranno a carico dei genitori al 50%;
9) le spese del presente giudizio verranno sostenute da entrambi i coniugi in misura del 50% cadauno;
10) i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per loro stessi e con la sottoscrizione del ricorso introduttivo dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4