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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/10/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1212/2025 VG promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Rescigno Carmela, dalla quale è rappresentata e difesa
- Ricorrente -
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. De Stefano Giuseppe, C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso
- Resistente - con l'intervento del
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola,
- Interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 6.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 parte ricorrente sig.ra premesso di aver Parte_1 intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. dal 2007 Controparte_1 interrottasi nel marzo del 2024, dalla quale sono nati i figli il 24.9.2010 e il Per_1 Per_2
26.8.2016, riconosciuti da entrambi i genitori, assumeva che l'unione e la convivenza erano divenute intollerabili per l'irascibilità sviluppata dal resistente, ragion per cui il rapporto di coppia è andato logorandosi sempre di più; chiedeva pertanto disporsi l'affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla ricorrente e contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente nella misura di euro 800,00 mensili, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In data 7.7.2025 si costituiva parte resistente sig. , il quale non si Controparte_1 opponeva alla richiesta di affido condiviso dei minori e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, chiedendo di determinarsi il contributo al mantenimento dei minori a carico del resistente nella misura di euro 600,00 complessivi mensili.
Alla udienza del 25.6.2025 compariva parte ricorrente assistita dal difensore ed il Presidente relatore fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza all'8.10.2025 per deposito note.
In data 8.7.2025 il difensore di parte ricorrente depositava in atti una istanza finalizzata alla revoca dell'ordinanza del 25.6.2025 con la quale veniva disposta a carico del resistente Controparte_1
una indagine tributaria, pendendo tra le parti trattative per la conclusione di un accordo;
[...] pertanto, il Presidente Relatore, esaminata la istanza svolta da parte ricorrente e preso atto del prospettato intento delle parti di rassegnare conclusioni congiunte, revocava l'ordine di indagini di
Polizia Tributaria come disposto con ordinanza del 25.6.2025 e fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza all'8.10.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione conclusioni.
Precisate le conclusioni congiunte sulla base dell'accordo versato in atti in data 6.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, considerata la volontà delle parti, le quali dichiarano di aderire all'accordo, ritiene quanto scritto congruo e conforme alla legge. In particolare le parti rassegnavano conclusioni riportandosi all'accordo che di seguito si riporta:
“ 1. Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori;
2. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli minori, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3. Disporre che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre presso l'abitazione sita in
San AR VE alla via Nola n. 180; 4. Disporre che la casa familiare sita in San AR VE alla via Nola n. 180 resti assegnata alla ricorrente signora con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_1
5. Il padre sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le Controparte_1 modalità riportate nel seguente PIANO GENITORIALE, sottoposto all'attenzione dell'adìto Giudice:
a) Il padre terrà con sé i minori e due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il Per_1 Per_2 giovedì, dall'uscita della scuola, fino alle ore 20,30 nel periodo invernale, e fino alle ore 21,30 nel periodo estivo;
il padre nei predetti giorni preleverà personalmente i minori all'uscita dell'orario scolastico presso l'istituto frequentato, salvo diverso accordo tra le parti e salvo diversa volontà dei minori;
b) Il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo le attività extrascolastiche, alla domenica sera e li riaffiderà alla madre dopo l'orario di cena, e comunque entro le ore 20,30 nel periodo invernale, ed entro le ore 21,30 nel periodo estivo, salvo diverso accordo tra le parti e salvo diversa volontà dei minori;
c) Durante il periodo estivo i minori staranno con il padre per almeno 10 giorni, anche consecutivi, nel periodo che si concorderà entro la fine del mese di maggio di ogni anno, salvo diversa volontà dei minori e salvo diverso accordo tra le parti;
in ogni caso seguendo anche una turnazione dei periodi;
d) Durante il periodo festivo i minori trascorreranno con il padre dal 24 al 25 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 1gennaio negli anni pari salvo diverso accordo tra le parti e salvo diversa volontà dei minori;
e) Nei giorni di Pasqua alternandosi con il Lunedì dell'Angelo negli anni pari al padre e negli anni dispari con la madre salvo diverso accordo tra le parti e salvo diversa volontà dei minori;
f) Durante la permanenza dei minori con il padre e con la madre gli stessi saranno liberi di frequentare gli ascendenti e parenti dei genitori;
g) I genitori si facultano, previo avviso, a che i minori possano trascorrere con l'uno o l'altro, ricorrenze e/o festività relative agli ascendenti, parenti ed amici di ciascun ramo genitoriale anche in coincidenza con la permanenza della minore presso l'altro genitore;
h) Le ricorrenze dell'onomastico, del compleanno e le altre festività inerenti i minori, verranno festeggiate separatamente da ciascun genitore salvo accordo tra le parti;
i) In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
j) Il genitore che programma gli appuntamenti per i minori informerà l'altro genitore immediatamente in modo che costui possa partecipare;
k) Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sui minori;
l) I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possano sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza dei figli.
Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere i minori in una situazione di emergenza;
m) Questo accordo può essere modificato. Le modifiche devono essere effettuate in forma scritta, firmate da entrambe le parti e depositate presso il Tribunale;
n) Il sig. , comunque, potrà liberamente vedere e frequentare i figli Controparte_1 minori, ogni volta che ne avrà la possibilità, previa comunicazione tra le parti ed, in ipotesi di impossibilità da parte della madre, di accompagnare e/o riprendere i figli a scuola o alle attività dagli stessi frequentate, sia nei giorni di sua pertinenza, sia anche in quelli di non frequentazione del padre, sarà cura della madre avvertire il resistente affinchè vi provveda egli stesso.
6. Dichiarare tenuto il sig. a contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 600,00 (seicento/00), € 300,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente.”
Dalle risultanze in atti emerge una adeguata tendenziale idoneità di entrambe le figure genitoriali ben protese ad assicurare affetto e cura alla prole, nonostante le incertezze iniziali non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone affido congiunto dei minori e con residenza privilegiata presso la Per_1 Per_2 residenza materna sita in San AR VE alla via Nola n. 180 e diritto di visita paterno come precisato in parte motiva;
- Assegna la casa coniugale sita in San AR VE alla via Nola n. 180 alla sig.ra Parte_1 unitamente agli arredi ivi contenuti;
[...]
- Determina in complessivi euro 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 13.10.2025 Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca