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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 9/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERANGELI ILEANA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
25.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e • ordinare al Comune di Lariano di Parte_2 Parte_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La Sig.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli Parte_2 minori, nell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, di cui è conduttore in forza di regolare contratto di locazione;
2) I figli minori, e saranno Persona_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno alle seguenti condizioni, come da piano genitoriale che si allega e da intendersi qui trascritto (All. n. 8): • il padre potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni e potrà vedere e tenere con sé i minori nel weekend, a fine settimana alterni, dal venerdì sera (dalle ore 18:00- 19:00) alla domenica sera (alle ore 21:30 circa); durante la settimana, il mercoledì dalle ore 18:00 circa alle ore 21:30 circa, compatibilmente con gli impegni dei bambini e gli orari lavorativi del padre stesso, previo preavviso;
in ogni caso sarà il padre a prelevare e riportare i minori presso
l'abitazione della madre;
• per le festività i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la
Vigilia di Natale e con l'altro i giorni di Natale e Santo Stefano e con un genitore la Vigilia di
Capodanno e con l'altro il Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, con un genitore la Vigilia dell'Epifania e con l'altro l'Epifania ed infine, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; • per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3) Il Sig. provvederà alla corresponsione dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli pari alla complessiva somma di € 300,00 (150,00 ciascuno), da versare entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT, famiglie operai ed impiegati. 4) Il Sig. Parte_1 provvederà altresì alla corresponsione del canone mensile di locazione, pari ad € 500,00, dell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, ove continuerà a vivere la Sig.ra Parte_2 con i figli minori, fino a quando la signora non troverà un impiego stabile. 5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . 6) Le eventuali spese straordinarie per i figli, come Parte_2 indicate e disciplinate nel protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, che qui deve intendersi interamente trascritto, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
dette spese saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi. 7) L'autovettura Citroen C4 intestata al Sig. e utilizzata dalla Parte_1
Sig.ra , rimarrà nella disponibilità di quest'ultima e il Sig. provvederà Parte_2 Parte_1
a pagare le tasse e l'assicurazione, sempre fino a quando la signora non troverò un impiego stabile.
8) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario nel comune di Cave (RM) in data
2.7.2016 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Lariano al n. 6, parte 2, serie B, anno 2016).
Dall'unione sono nati i figli, i figli (n. a Roma il 17.05.2014) e Persona_1 [...]
(n. a Palestrina il 27.09.2015). Persona_2
Con sentenza non definitiva n. 813/2025, pubblicata il 11.4.2025, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio. Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare al tentativo di conciliazione ed hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo sopra riportate.
Il Giudice ha richiesto l'attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
pervenuta tale attestazione in data 24.11.2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alle parti, alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei figli minori.
Rilevato che le condizioni non sono in contrasto con gli interessi delle parti e della prole, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lariano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR BR DO SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 9/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERANGELI ILEANA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
25.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e • ordinare al Comune di Lariano di Parte_2 Parte_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La Sig.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli Parte_2 minori, nell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, di cui è conduttore in forza di regolare contratto di locazione;
2) I figli minori, e saranno Persona_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno alle seguenti condizioni, come da piano genitoriale che si allega e da intendersi qui trascritto (All. n. 8): • il padre potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni e potrà vedere e tenere con sé i minori nel weekend, a fine settimana alterni, dal venerdì sera (dalle ore 18:00- 19:00) alla domenica sera (alle ore 21:30 circa); durante la settimana, il mercoledì dalle ore 18:00 circa alle ore 21:30 circa, compatibilmente con gli impegni dei bambini e gli orari lavorativi del padre stesso, previo preavviso;
in ogni caso sarà il padre a prelevare e riportare i minori presso
l'abitazione della madre;
• per le festività i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la
Vigilia di Natale e con l'altro i giorni di Natale e Santo Stefano e con un genitore la Vigilia di
Capodanno e con l'altro il Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, con un genitore la Vigilia dell'Epifania e con l'altro l'Epifania ed infine, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; • per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3) Il Sig. provvederà alla corresponsione dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli pari alla complessiva somma di € 300,00 (150,00 ciascuno), da versare entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT, famiglie operai ed impiegati. 4) Il Sig. Parte_1 provvederà altresì alla corresponsione del canone mensile di locazione, pari ad € 500,00, dell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, ove continuerà a vivere la Sig.ra Parte_2 con i figli minori, fino a quando la signora non troverà un impiego stabile. 5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . 6) Le eventuali spese straordinarie per i figli, come Parte_2 indicate e disciplinate nel protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, che qui deve intendersi interamente trascritto, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
dette spese saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi. 7) L'autovettura Citroen C4 intestata al Sig. e utilizzata dalla Parte_1
Sig.ra , rimarrà nella disponibilità di quest'ultima e il Sig. provvederà Parte_2 Parte_1
a pagare le tasse e l'assicurazione, sempre fino a quando la signora non troverò un impiego stabile.
8) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario nel comune di Cave (RM) in data
2.7.2016 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Lariano al n. 6, parte 2, serie B, anno 2016).
Dall'unione sono nati i figli, i figli (n. a Roma il 17.05.2014) e Persona_1 [...]
(n. a Palestrina il 27.09.2015). Persona_2
Con sentenza non definitiva n. 813/2025, pubblicata il 11.4.2025, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio. Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare al tentativo di conciliazione ed hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo sopra riportate.
Il Giudice ha richiesto l'attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
pervenuta tale attestazione in data 24.11.2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alle parti, alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei figli minori.
Rilevato che le condizioni non sono in contrasto con gli interessi delle parti e della prole, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lariano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR BR DO SE