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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CITRANO SALVATORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO BENEDETTA
ISPETTORATO DEL LAVORO DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante pro tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “➢ dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità Parte_1
del credito pari ad € 33.585,28 o quello aggiornato e derivante dalla iscrizione nei ruoli del concessionario attesa l'illegittima procedura posta in essere per Controparte_1 mancanza di valido titolo.
➢ Annullare/revocare la cartella di pagamento n. 291 2020 00269210 00 000 per intervenuta prescrizione della partita debitoria in essa riportata, ex art art 3 co. 9 L. 335/1995.
➢ Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non avere percepito alcun compenso. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_2 come rappresentata e difesa insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito in comparsa.
Il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 93 cpc. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato il 19.12.2022, ha impugnato la Cartella di pagamento Parte_1 nr. 291 2020 00269210 00 000 notificata il 9 novembre 2022 limitatamente alle partite debitorie emesse dall'Assessorato Reg. Lavoro dipartimento Lavoro di Agrigento, con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 33.585,28, scaturenti da una ordinanza-ingiunzione asseritamente notificata in data
14.12.2018, e dal verbale unico di accertamento n. 17/0325 del 28/09/2017 emesso dall'
[...]
. Controparte_3
Ha eccepito:
1. OMESSA/ILLEGITTIMA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO ALLA CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 291 2020 00269210 00 000 ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE.
Ha negato la ricezione di alcuna ordinanza ingiunzione ed il verbale di accertamento non ha efficacia interruttiva così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 13218/2013) e conseguentemente la prescrizione quinquennale previsto dalla L. 335/1995.
Ha anche formulato istanza di sospensione cautelare.
Si è costituita l' contestando tutto quanto esposto e dedotto da parte Controparte_4 ricorrente, ed eccependo
1) In via preliminare: l'inammissibilità del ricorso per tardività, trattandosi di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ha contestato la prescrizione dovendo tener conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Ha richiamato la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020
(ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' e Controparte_1 Controparte_5 dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da CP_6
, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Parte_2
2) difetto di legittimazione passiva di nelle parti in cui il ricorso Controparte_7 non censura la regolarità e /o la validità degli atti esecutivi.
Si è costituita anche l' contestando quanto asserito e Controparte_3 dedotto.
Ha riferito che l'odierno opponente gestiva l'attività di coltivazione agricole associate all'allevamento di animali: attività mista, sita a Santa Margherita (AG) C.da Mariana sn., in data 17/08/2017 i militari della Legione Carabinieri Sicilia con personale dei N.A.S. di Palermo e del N.I.L di CP_3 effettuavano una visita ispettiva, nel corso della quale veniva trovato un lavoratore dipendente sig.
intento al lavoro, il quale non risultava assunto regolarmente;
a conclusione degli Parte_3 accertamenti del 28/09/2017 veniva redatto il verbale unico di accertamento di illecito e notificazione n. 17/0315 del 28/09/2017 prot. n. 19340 del 28/09/2017 (vds. all. n.3), atto prodromico delle ordinanze ingiunzioni di cui al carico esattoriale, notificato in data 09/11/2022.
Per le violazioni c.d. sanabili, veniva inviata la diffida con l'ammissione al pagamento della sanzione al minimo di legge;
diversamente per le violazioni c.d. non sanabili, veniva attivata la procedura della notifica diretta dell'illecito amministrativo ex art. 14 della L. 689/81.
Quindi hanno fatto seguito le ordinanze ingiunzioni n. 18/0400 prot. 13974, n. 18/0401 prot. 13975 e n.18/0402 prot. 13976 tutte del 25/09/2018 notificate alla convivente madre del sig. Parte_1 in data 17/12/2018, che non venivano opposte nei tempi e nei modi della L. 689/81 e non venivano pagate;
ditalché si è proceduto alla loro iscrizione a ruolo esattoriale anno 2020 n. 1296, ai sensi dell'art. 27 della stessa L. 689/81.
Da ciò la cartella di pagamento opposta, n. 291 2020 00269210 00 000 notificata il 09/11/2022 recante l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative per violazioni formali in materia di lavoro per l'importo di €.33.585,28.
Ha contestato l'eccepita prescrizione, ed ha rappresentato che nella redazione dell'ordinanza ingiunzione n.18/0402 prot. 13976 del 25/09/2018, è stato commesso un errore nella determinazione dell'importo di € 20000,00 della sanzione. In quanto per violazione commessa di cui all'art. 9 comma1
d.lgs. n. 66/2003 modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004 n. 231 e dalla legge 4 novembre 2010 n. 183 per non avere rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliere di cui all'art. 7, da usufruire in coincidenza con la domenica, salve deroghe previste. A far data da 22/08/2008, per effetto dell'art. 41 comma 5 del decreto legge n 112 del 26/06/2008, convertito in legge n. 133 del 06/08/2008, il periodo di riposo
è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, e dal 24/12/2013, la sanzione amministrativa è aumentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lett. b) del D.L. 23 dicembre
2013 n. 145, convertito con modificazioni con Legge 21 febbraio 2014 n. 9, nell'importo da € 200,00
a € 1.500,00 (S.A.R. € 400,00). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la sanzione amministrativa
è fissata nella misura da € 800,00 ad € 3.000,00 (S.A.R. 1.000,00). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e riguarda il caso di specie, la sanzione amministrativa è fissata nella misura da €
2.000,00 ad € 10.000,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Pertanto, fermo restando che la violazione è stata commessa dal ricorrente e che si tratta di un mero errore di calcolo di cui questo , per correttezza e trasparenza, intende porre rimedio, si CP_3 chiede a questo Giudice, in caso di sentenza favorevole, di rideterminare la sanzione prevista con l'ordinanza ingiunzione n.18/0402 e quindi il carico esattoriale del ricorrente.
Considerato che
il comportamento del ricorrente possa essere ritenuto grave, in quanto il lavoratore irregolare, al momento del controllo congiunto dei Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Belice del N.A.S. di Palermo e del N.I.L. di , viveva in condizioni di puro sfruttamento e che per questo CP_3 motivo è stato deferito all'Autorità giudiziaria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con comunicazione di reato ad opera di noti n. 210/1 di prot.llo del 17/07/2017 (vds. all. n. 6), constatato che lo stesso ricorrente non ha osservato le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che per questo è stata inoltrata una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica di
Sciacca, ai sensi dell'art. 347 del C.P.P. n. prot. n. 3/21 del 23/03/2018, (vds. all. n. 7) per quanto sopra, voglia questo Ill.mo Giudice rideterminare la sanzione per l'importo massimo di € 10.000,00.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa, coinvolgendo profili di ordine meramente documentale, dopo diversi rinvii, è stata assegnata all'odierno Decidente e all'udienza del 19 dicembre
2025 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, previa acquisizione di note di trattazione scritta con cui i ricorrenti hanno precisato le conclusioni.
*******
In via del tutto pregiudiziale va confermata la giurisdizione della scrivente trattandosi di crediti di natura previdenziali.
La cartella è stata notificata, via pec, in data 9.11.2022 e l'opposizione è stata iscritta il 19.12.2022.
Il debitore può proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
.
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha eccepito la mancata ricezione di atti tra il verbale del
28/09/2017 e la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 9/11/2022, la conseguente prescrizione e l'inapplicabilità della proroga emergenza COVID.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. Sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L' , si è costituito, seppure tardivamente, e la documentazione, ai Controparte_3 sensi dell'articolo 421 c.p.c, ritenuta necessaria, deve essere acquisita richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (nr. 14755 del 7.6.2018) secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
Ciò anticipato l' costituendosi ha prodotto il verbale unico di accertamento di illecito CP_3 amministrativo 17/0315 del 28/09/2017 notificato in data 12/10/2017, per compiuta giacenza, nonché le notifiche dell'ordinanza ingiunzione n. 18/0400 prot. 13974, l'ordinanza ingiunzione n. 18/0401 prot. 13975 e l'ordinanza ingiunzione n. 18/0402 prot. 13976, tutte regolarmente ricevute in data
17.12.2018.
Va, dunque, rigettato il ricorso ma in accoglimento della comunicazione dell' Controparte_3 va rideterminato l'importo dell'ordinanza-ingiunzione n.18/0402 e quindi il carico esattoriale della cartella, alla luce di quanto dedotto dall . CP_3
Ritiene, questo Decidente di rideterminare l'importo della sanzione dell'ordinanza n.18/0402 nella misura minima di € 2.000,00 invitando anche l' a rideterminare il Controparte_4 carico esattoriale della cartella.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
rideterminare l'importo della sanzione dell'Ordinanza n.18/0402 nella misura media di € 2.000,00 invitando l' a rideterminare il carico esattoriale della cartella. Controparte_4 compensa le spese di lite.
Sciacca, 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini