Articolo 32 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
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Art. 32. Disposizioni transitorie 1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all' articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e la responsabilita' per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalita' del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati per le medesime finalita' di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 , della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , della legge 3 gennaio 1981, n. 7 , e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 .
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all' articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , gia' in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilita' per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare e' soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative gia' riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e considerate organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ai sensi dell' articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneita' concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 . Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.(6)(7) ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 , si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".
Entrata in vigore il 18 giugno 2025
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