TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 244/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 1.3.2022 e segnata al n. 244/2022 R.G. pendente tra:
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in
VIALE ARMANDO DIAZ N. 29, CAGLIARI, presso lo studio del difensore
ATTRICE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ORFEI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA RUFFINI N. 2/A,
ROMA, presso lo studio del difensore
CONVENUTA APPELLATA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
520/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, pronunciata tra la società appellante e con cui sono state annullate l'ingiunzione emessa il 29.4.2019 Controparte_1 prot. n. 52049/3035/2019 per l'importo di € 1.956,52 e la fattura n. 520207206 emessa in data 11.10.2017 ed è stato disposto a carico dell' il ricalcolo dei consumi Pt_1
“avuto conto del parametro giornaliero del consumo idrico medio pari a mc 0,10”, con condanna dell' al pagamento di 1/3 delle spese di lite, chiedendo, in riforma Pt_1
Pag. 1 di 7 della sentenza impugnata, la conferma della legittimità dell'ingiunzione di pagamento e del credito in essa portato oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
in subordine la condanna della convenuta al pagamento della somma risultante come dovuta in corso di causa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La parte attrice ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato laddove, pur escludendo un malfunzionamento del contatore, ha individuato quale causa dell'anomalia dei consumi la perdita idrica occulta la cui esistenza, come riconosciuto dalle stesso, non appare adeguatamente corroborata;
che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione che l ha già provveduto allo storno dei Parte_1 canoni di depurazione e fognatura per il periodo dal 30.06.2013 al 30.06.2014, con la nota di credito n. 20170001398463; che, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto insufficiente l'operato del gestore, avrebbe dovuto disporre unicamente lo storno dei canoni di depurazione e di fognatura con esclusivo riferimento al periodo 23.4.2014-
30.6.2014, anzichè ordinare il ricalcolo dei consumi;
che l'anomalia dei consumi è dovuta a una perdita interna imputabile esclusivamente all'utente.
Con comparsa depositata il 18.5.2022 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite;
in CP_1 via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta nel primo grado del giudizio, da delegarsi innanzi al Tribunale di Roma. In particolare la convenuta ha dedotto che non vi sarebbe stata alcuna dispersione occulta se l' Pt_1 avesse sostituito il contatore nel contraddittorio tra le parti in quanto si sarebbe
[...] potuta constatare la corretta chiusura della valvola di adduzione all'impianto domestico;
che la società appellante, pur rilevando alla data del 23.4.2014 un consumo abnorme rispetto ai precedenti (371 mc maturati in circa 6 mesi dalla sostituzione del contatore eseguita in data 15.10.2013) ha omesso di avvertire la IG.ra ; che non sussiste CP_1 la prova dei consumi addebitati.
Svolta la ctu, all'udienza dell'11.2.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello avanzato dall' può essere accolto solo parzialmente. Parte_1
Pag. 2 di 7 La sentenza di primo grado ha per oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione n.
52049/3035 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.956,52, relativa alla fattura n. 520207206 del 27.11.2017 a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica effettuata nel periodo dal 23.4.2014 all'8.9.2017 nell'utenza sita in via Gramsci n. 108
San Teodoro.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha eccepito che i consumi elevati sono dipesi da una perdita occulta, dovuta ad un guasto riparato il
30.06.2014, imputabile ai tecnici dell' per aver innescato il guasto alla Parte_1 rete idrica domestica e per non aver richiuso la valvola di adduzione all'impianto domestico in occasione della sostituzione del contatore effettuata in data 15.10.2013 in assenza del contraddittorio;
che l' non ha segnalato il consumo abnorme alla Pt_1 data del 23.4.2014; che non è stata data prova dei consumi addebitati;
che non è stato operato lo sgravio degli oneri fognari e di depurazione.
Il giudice di primo grado, considerata la sussistenza della perdita occulta, ha disposto il ricalcolo dei consumi sulla base del parametro giornaliero pari a mc 0,10.
Secondo l' il giudice di primo grado ha errato nel ritenere Parte_1 dimostrata la perdita idrica occulta e nel disporre il ricalcolo dei consumi, nonostante la diversa previsione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Preliminarmente deve ritenersi dimostrata, in quanto circostanza non contestata dalla società appellante, la perdita derivante dal malfunzionamento del galleggiante nell'impianto idrico dell'utente: nella comparsa di costituzione, infatti, l' Parte_1 ha espressamente riconosciuto: “vero è che nell'impianto dell'utente si è verificata, senza ombra di dubbio, una perdita occulta che non può essere imputata alla società, ma all'impianto dell'utente”. La stessa società, d'altronde, ha ammesso l'esistenza della perdita idrica riconoscendo in data 20.09.2017 il credito di € 476,25 per canoni di depurazione e fognatura dal 30.06.2013 al 30.06.2014.
E' altresì pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che il guasto sia stato riparato dall'utente in data 30.06.2014.
Ciò premesso, va evidenziato che, nell'ipotesi di perdita idrica non visibile, l'art.
B.35.2 del Regolamento del SII prevede, nell'ipotesi di consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, la riduzione dell'importo esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purchè l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non
Pag. 3 di 7 sia confluita nella rete fognaria. Non è prevista, invece, la riduzione dell'importo dovuto per il canone idrico.
La parte appellata ha eccepito che il guasto è imputabile alla condotta dei tecnici dell' Tuttavia non è stato dimostrato che il guasto al galleggiante della Parte_1 cisterna, allegato dalla signora nel reclamo del 29.07.2014, sia dovuto CP_1 all'intervento di sostituzione del contatore effettuato dall' il ctu ha Parte_1 precisato che il galleggiante può staccarsi se è presente un difetto nella sua collocazione, ovvero se è rovinato o guasto;
“il distacco avviene chiaramente se l'acqua è aperta, ovvero se è aperta l'adduzione idrica;
ciò può succedere non in caso di scorretta chiusura ma in caso di semplice presenza di valvola di adduzione dell'acqua aperta”. La parte appellata non ha dimostrato che al momento dell'intervento dei tecnici dell' la valvola di adduzione all'impianto dell'utente fosse chiusa e che Parte_1 sia stata lasciata aperta da questi ultimi. A tal fine non può ritenersi ammissibile la prova testimoniale dedotta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio considerato che la circostanza ivi articolata “in data 15.9.2013, prima di ritornare nella mia residenza anagrafica nella città di Roma, mi sono recato - come di consueto alla conclusione di ogni stagione estiva - presso l'abitazione della IG.ra ed ho CP_1 personalmente constatato, avendomene la medesima fatta espressa richiesta, la corretta chiusura della valvola di adduzione verso l'impianto domestico collocata a ridosso del contatore, entrambi racchiusi all'interno dell'apposito alloggiamento” è notevolmente differente dalla prova testimoniale - generica e in quanto tale inammissibile - formulata da parte appellata all'udienza del 13.11.2019 nel corso del giudizio di primo grado:
“l'avv. Tuvoni in riferimento alla circostanza che la valvola di adduzione al momento della sostituzione del contatore era chiusa indica quale testimone il sig.
[...]
”. Tes_1
L'utente ha altresì evidenziato la condotta contraria a buona fede dell' Pt_1 per non aver segnalato il consumo abnorme registrato alla data del 23.4.2014 (371
[...] mc maturati in circa 6 mesi dalla sostituzione del contatore eseguita in data 15.10.2013) nonostante il regolamento prevedesse testualmente che, all'occorrenza, “il gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (art. B.35 “letture, verifiche e guasti interni” - comma B.35.1). Secondo la parte appellata il contegno omissivo dell' avrebbe concorso, ai sensi dell'art. 1227, c.c., ad aggravare la Pt_1
Pag. 4 di 7 dispersione occulta e per l'effetto “il danno cui, pertanto, non dovrà rispondere l'incolpevole IG.ra . Ciò, in quanto l'art. 1227, comma 2, c.c., espressione del CP_1 generale dovere di solidarietà, esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Sotto il profilo giuridico va rilevato che il gestore del Servizio Idrico è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente di eventuali consumi anomali, a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, cd autolettura), così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno (Cass., n. 24904/2021). Il DPCM del 29 aprile 1999 prevede espressamente che il Gestore predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio.
Peraltro deve precisarsi che, in caso di consumi anomali, l'individuazione del responsabile di tali costi implica necessariamente la verifica del comportamento di entrambe le parti, sia dell'utente che nell'ambito dell'esecuzione del contratto secondo buona fede,è tenuto alla verifica dei propri consumi, sia del gestore che, sempre nell'ottica dell'esecuzione in conformità a correttezza e buona fede, è tenuto al rispetto di determinate prescrizioni al fine di scongiurare quantomeno un aggravamento del danno.
Nel caso in esame, secondo quanto risulta dalla fattura n. 201402138259 del
3.6.2014, dall'ultima lettura, effettuata il 15.10.2013, a quella effettuata il 23.4.2014,
c'è stato un consumo di 371 mc, molto più elevato rispetto a quello registrato nel periodo precedente, pari a 25 mc (dal 16.4.2013 al 15.10.2013). Ciononostante
l' non ha segnalato nella fattura l'entità anomala del consumo, né ha effettuato Pt_1 alcun avvertimento all'utente. Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi che l' non abbia adempiuto correttamente Pt_1 all'obbligo di informare l'utente.
Nonostante l'omessa segnalazione, la signora ha provveduto in data CP_1
30.6.2014 alla riparazione della perdita idrica avendo riscontrato, come dalla stessa dichiarato, un consumo idrico eccessivo rispetto al pregresso (v. reclamo del
29.07.2014). Considerato che l'utente, all'esito della trasmissione della fattura del 3 giugno 2014, ha rilevato l'eccessività dei consumi e ha provveduto in tempi brevi alla
Pag. 5 di 7 riparazione del guasto, deve escludersi che la violazione da parte dell' Parte_1 dell'obbligo di informare l'utente mediante l'apposita segnalazione nella bolletta abbia impedito alla signora di accorgersi della perdita idrica e di provvedere alla sua CP_1 riparazione.
Di conseguenza, deve escludersi che, per effetto dell'omessa informazione,
l'utente abbia subito un danno tale da giustificare la riduzione del canone dovuto per i consumi idrici. Nè può ritenersi che l' fosse tenuta ad effettuare la lettura del Pt_1 contatore anteriormente e a procedere pertanto alla relativa segnalazione in quanto la
Carta del Servizio Idrico che integra il contratto di somministrazione e l'art. 7 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 218/2016 prevede che le letture siano eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno.
La parte appellata ha lamentato la mancanza di prova in ordine ai consumi contabilizzati nella fattura oggetto di contestazione: tuttavia, secondo quanto risulta dalla documentazione fotografica allegata dall' i dati di 371 mc e di 755 Parte_1 mc corrispondono a quelli riportati nel contatore il 23.4.2014 e il 23.4.2015, mentre è stata la stessa parte appellata a indicare il consumo alla data del 29.7.2014 nella misura di 746 mc (v. citazione nel giudizio di primo grado). Considerato che vi è la prova della lettura effettuata in 23.4.2014 (371 mc), non assume rilevanza, al fine di contestare i consumi riportati nella fattura impugnata riguardante il periodo 23.4.2024-8.9.2017, la circostanza che non vi sia la documentazione fotografica utile a dimostrare che alla data di sostituzione del contatore (15.10.2013) il misuratore riportasse il dato 0.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia errato nel disporre il ricalcolo dei consumi sulla base del consumo idrico medio.
Deve ritenersi, invece che, per effetto della perdita occulta, possa trovare applicazione solo la riduzione prevista dall'art. B.35.2 del Regolamento vigente all'epoca della somministrazione.
Considerato che
la fattura contestata riporta il dato di
755 mc alla data del 9.10.2014, mentre non risulta effettuata alcuna lettura alla data del
30.06.2014, si ritiene che la società appellante debba provvedere al ricalcolo dei canoni fognari e depurativi richiesti nella fattura n. 520207206 relativi al periodo 23.4.2014-
9.10.2014 utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio, individuato dal ctu in 0,166 mc. Non assume rilevanza la fattura del 31.8.2017 con cui l' ha Pt_1 emesso una nota di accredito dei canoni di depurazione e fognatura per il periodo
Pag. 6 di 7 30.6.2013-30.6.2014 in quanto, dopo lo storno, i canoni sono stati riaddebitati con la successiva fattura n.20107000520207206 dell'11.10.2017.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'impugnazione avanzata dall' dev'essere dichiarata l'infondatezza della pretesa avanzata dal Parte_1 gestore idrico nell'ingiunzione n. 52049/3035 nella parte relativa ai canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 23.4.2014-9.10.2014, che dovranno essere ricalcolati utilizzando i volumi stimati sulla base del consumo idrico abituale medio di
0,166 mc.
2) Considerato l'accoglimento parziale delle domande della parte appellata, si ritiene che debba essere confermato il riparto delle spese di lite del primo grado di giudizio effettuato dal Giudice di Pace.
Stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, le spese di lite inerenti il presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- accerta l'infondatezza della pretesa avanzata dal gestore idrico nell'ingiunzione n. 52049/3035 nella parte relativa ai canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 23.4.2014-9.10.2014 che dovranno essere ricalcolati utilizzando i volumi stimati sulla base del consumo idrico abituale medio di 0,166 mc.;
- conferma la condanna dell al pagamento di un terzo delle spese Parte_1 di lite inerenti il giudizio di primo grado come determinate dal Giudice di Pace;
- compensa tra le parti le spese di lite inerenti il presente giudizio;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' Parte_1
Così deciso in Nuoro, il 19 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 1.3.2022 e segnata al n. 244/2022 R.G. pendente tra:
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in
VIALE ARMANDO DIAZ N. 29, CAGLIARI, presso lo studio del difensore
ATTRICE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ORFEI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA RUFFINI N. 2/A,
ROMA, presso lo studio del difensore
CONVENUTA APPELLATA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
520/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, pronunciata tra la società appellante e con cui sono state annullate l'ingiunzione emessa il 29.4.2019 Controparte_1 prot. n. 52049/3035/2019 per l'importo di € 1.956,52 e la fattura n. 520207206 emessa in data 11.10.2017 ed è stato disposto a carico dell' il ricalcolo dei consumi Pt_1
“avuto conto del parametro giornaliero del consumo idrico medio pari a mc 0,10”, con condanna dell' al pagamento di 1/3 delle spese di lite, chiedendo, in riforma Pt_1
Pag. 1 di 7 della sentenza impugnata, la conferma della legittimità dell'ingiunzione di pagamento e del credito in essa portato oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
in subordine la condanna della convenuta al pagamento della somma risultante come dovuta in corso di causa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La parte attrice ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato laddove, pur escludendo un malfunzionamento del contatore, ha individuato quale causa dell'anomalia dei consumi la perdita idrica occulta la cui esistenza, come riconosciuto dalle stesso, non appare adeguatamente corroborata;
che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione che l ha già provveduto allo storno dei Parte_1 canoni di depurazione e fognatura per il periodo dal 30.06.2013 al 30.06.2014, con la nota di credito n. 20170001398463; che, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto insufficiente l'operato del gestore, avrebbe dovuto disporre unicamente lo storno dei canoni di depurazione e di fognatura con esclusivo riferimento al periodo 23.4.2014-
30.6.2014, anzichè ordinare il ricalcolo dei consumi;
che l'anomalia dei consumi è dovuta a una perdita interna imputabile esclusivamente all'utente.
Con comparsa depositata il 18.5.2022 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite;
in CP_1 via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta nel primo grado del giudizio, da delegarsi innanzi al Tribunale di Roma. In particolare la convenuta ha dedotto che non vi sarebbe stata alcuna dispersione occulta se l' Pt_1 avesse sostituito il contatore nel contraddittorio tra le parti in quanto si sarebbe
[...] potuta constatare la corretta chiusura della valvola di adduzione all'impianto domestico;
che la società appellante, pur rilevando alla data del 23.4.2014 un consumo abnorme rispetto ai precedenti (371 mc maturati in circa 6 mesi dalla sostituzione del contatore eseguita in data 15.10.2013) ha omesso di avvertire la IG.ra ; che non sussiste CP_1 la prova dei consumi addebitati.
Svolta la ctu, all'udienza dell'11.2.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello avanzato dall' può essere accolto solo parzialmente. Parte_1
Pag. 2 di 7 La sentenza di primo grado ha per oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione n.
52049/3035 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.956,52, relativa alla fattura n. 520207206 del 27.11.2017 a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica effettuata nel periodo dal 23.4.2014 all'8.9.2017 nell'utenza sita in via Gramsci n. 108
San Teodoro.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha eccepito che i consumi elevati sono dipesi da una perdita occulta, dovuta ad un guasto riparato il
30.06.2014, imputabile ai tecnici dell' per aver innescato il guasto alla Parte_1 rete idrica domestica e per non aver richiuso la valvola di adduzione all'impianto domestico in occasione della sostituzione del contatore effettuata in data 15.10.2013 in assenza del contraddittorio;
che l' non ha segnalato il consumo abnorme alla Pt_1 data del 23.4.2014; che non è stata data prova dei consumi addebitati;
che non è stato operato lo sgravio degli oneri fognari e di depurazione.
Il giudice di primo grado, considerata la sussistenza della perdita occulta, ha disposto il ricalcolo dei consumi sulla base del parametro giornaliero pari a mc 0,10.
Secondo l' il giudice di primo grado ha errato nel ritenere Parte_1 dimostrata la perdita idrica occulta e nel disporre il ricalcolo dei consumi, nonostante la diversa previsione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Preliminarmente deve ritenersi dimostrata, in quanto circostanza non contestata dalla società appellante, la perdita derivante dal malfunzionamento del galleggiante nell'impianto idrico dell'utente: nella comparsa di costituzione, infatti, l' Parte_1 ha espressamente riconosciuto: “vero è che nell'impianto dell'utente si è verificata, senza ombra di dubbio, una perdita occulta che non può essere imputata alla società, ma all'impianto dell'utente”. La stessa società, d'altronde, ha ammesso l'esistenza della perdita idrica riconoscendo in data 20.09.2017 il credito di € 476,25 per canoni di depurazione e fognatura dal 30.06.2013 al 30.06.2014.
E' altresì pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che il guasto sia stato riparato dall'utente in data 30.06.2014.
Ciò premesso, va evidenziato che, nell'ipotesi di perdita idrica non visibile, l'art.
B.35.2 del Regolamento del SII prevede, nell'ipotesi di consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, la riduzione dell'importo esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purchè l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non
Pag. 3 di 7 sia confluita nella rete fognaria. Non è prevista, invece, la riduzione dell'importo dovuto per il canone idrico.
La parte appellata ha eccepito che il guasto è imputabile alla condotta dei tecnici dell' Tuttavia non è stato dimostrato che il guasto al galleggiante della Parte_1 cisterna, allegato dalla signora nel reclamo del 29.07.2014, sia dovuto CP_1 all'intervento di sostituzione del contatore effettuato dall' il ctu ha Parte_1 precisato che il galleggiante può staccarsi se è presente un difetto nella sua collocazione, ovvero se è rovinato o guasto;
“il distacco avviene chiaramente se l'acqua è aperta, ovvero se è aperta l'adduzione idrica;
ciò può succedere non in caso di scorretta chiusura ma in caso di semplice presenza di valvola di adduzione dell'acqua aperta”. La parte appellata non ha dimostrato che al momento dell'intervento dei tecnici dell' la valvola di adduzione all'impianto dell'utente fosse chiusa e che Parte_1 sia stata lasciata aperta da questi ultimi. A tal fine non può ritenersi ammissibile la prova testimoniale dedotta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio considerato che la circostanza ivi articolata “in data 15.9.2013, prima di ritornare nella mia residenza anagrafica nella città di Roma, mi sono recato - come di consueto alla conclusione di ogni stagione estiva - presso l'abitazione della IG.ra ed ho CP_1 personalmente constatato, avendomene la medesima fatta espressa richiesta, la corretta chiusura della valvola di adduzione verso l'impianto domestico collocata a ridosso del contatore, entrambi racchiusi all'interno dell'apposito alloggiamento” è notevolmente differente dalla prova testimoniale - generica e in quanto tale inammissibile - formulata da parte appellata all'udienza del 13.11.2019 nel corso del giudizio di primo grado:
“l'avv. Tuvoni in riferimento alla circostanza che la valvola di adduzione al momento della sostituzione del contatore era chiusa indica quale testimone il sig.
[...]
”. Tes_1
L'utente ha altresì evidenziato la condotta contraria a buona fede dell' Pt_1 per non aver segnalato il consumo abnorme registrato alla data del 23.4.2014 (371
[...] mc maturati in circa 6 mesi dalla sostituzione del contatore eseguita in data 15.10.2013) nonostante il regolamento prevedesse testualmente che, all'occorrenza, “il gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (art. B.35 “letture, verifiche e guasti interni” - comma B.35.1). Secondo la parte appellata il contegno omissivo dell' avrebbe concorso, ai sensi dell'art. 1227, c.c., ad aggravare la Pt_1
Pag. 4 di 7 dispersione occulta e per l'effetto “il danno cui, pertanto, non dovrà rispondere l'incolpevole IG.ra . Ciò, in quanto l'art. 1227, comma 2, c.c., espressione del CP_1 generale dovere di solidarietà, esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Sotto il profilo giuridico va rilevato che il gestore del Servizio Idrico è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente di eventuali consumi anomali, a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, cd autolettura), così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno (Cass., n. 24904/2021). Il DPCM del 29 aprile 1999 prevede espressamente che il Gestore predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio.
Peraltro deve precisarsi che, in caso di consumi anomali, l'individuazione del responsabile di tali costi implica necessariamente la verifica del comportamento di entrambe le parti, sia dell'utente che nell'ambito dell'esecuzione del contratto secondo buona fede,è tenuto alla verifica dei propri consumi, sia del gestore che, sempre nell'ottica dell'esecuzione in conformità a correttezza e buona fede, è tenuto al rispetto di determinate prescrizioni al fine di scongiurare quantomeno un aggravamento del danno.
Nel caso in esame, secondo quanto risulta dalla fattura n. 201402138259 del
3.6.2014, dall'ultima lettura, effettuata il 15.10.2013, a quella effettuata il 23.4.2014,
c'è stato un consumo di 371 mc, molto più elevato rispetto a quello registrato nel periodo precedente, pari a 25 mc (dal 16.4.2013 al 15.10.2013). Ciononostante
l' non ha segnalato nella fattura l'entità anomala del consumo, né ha effettuato Pt_1 alcun avvertimento all'utente. Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi che l' non abbia adempiuto correttamente Pt_1 all'obbligo di informare l'utente.
Nonostante l'omessa segnalazione, la signora ha provveduto in data CP_1
30.6.2014 alla riparazione della perdita idrica avendo riscontrato, come dalla stessa dichiarato, un consumo idrico eccessivo rispetto al pregresso (v. reclamo del
29.07.2014). Considerato che l'utente, all'esito della trasmissione della fattura del 3 giugno 2014, ha rilevato l'eccessività dei consumi e ha provveduto in tempi brevi alla
Pag. 5 di 7 riparazione del guasto, deve escludersi che la violazione da parte dell' Parte_1 dell'obbligo di informare l'utente mediante l'apposita segnalazione nella bolletta abbia impedito alla signora di accorgersi della perdita idrica e di provvedere alla sua CP_1 riparazione.
Di conseguenza, deve escludersi che, per effetto dell'omessa informazione,
l'utente abbia subito un danno tale da giustificare la riduzione del canone dovuto per i consumi idrici. Nè può ritenersi che l' fosse tenuta ad effettuare la lettura del Pt_1 contatore anteriormente e a procedere pertanto alla relativa segnalazione in quanto la
Carta del Servizio Idrico che integra il contratto di somministrazione e l'art. 7 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 218/2016 prevede che le letture siano eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno.
La parte appellata ha lamentato la mancanza di prova in ordine ai consumi contabilizzati nella fattura oggetto di contestazione: tuttavia, secondo quanto risulta dalla documentazione fotografica allegata dall' i dati di 371 mc e di 755 Parte_1 mc corrispondono a quelli riportati nel contatore il 23.4.2014 e il 23.4.2015, mentre è stata la stessa parte appellata a indicare il consumo alla data del 29.7.2014 nella misura di 746 mc (v. citazione nel giudizio di primo grado). Considerato che vi è la prova della lettura effettuata in 23.4.2014 (371 mc), non assume rilevanza, al fine di contestare i consumi riportati nella fattura impugnata riguardante il periodo 23.4.2024-8.9.2017, la circostanza che non vi sia la documentazione fotografica utile a dimostrare che alla data di sostituzione del contatore (15.10.2013) il misuratore riportasse il dato 0.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia errato nel disporre il ricalcolo dei consumi sulla base del consumo idrico medio.
Deve ritenersi, invece che, per effetto della perdita occulta, possa trovare applicazione solo la riduzione prevista dall'art. B.35.2 del Regolamento vigente all'epoca della somministrazione.
Considerato che
la fattura contestata riporta il dato di
755 mc alla data del 9.10.2014, mentre non risulta effettuata alcuna lettura alla data del
30.06.2014, si ritiene che la società appellante debba provvedere al ricalcolo dei canoni fognari e depurativi richiesti nella fattura n. 520207206 relativi al periodo 23.4.2014-
9.10.2014 utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio, individuato dal ctu in 0,166 mc. Non assume rilevanza la fattura del 31.8.2017 con cui l' ha Pt_1 emesso una nota di accredito dei canoni di depurazione e fognatura per il periodo
Pag. 6 di 7 30.6.2013-30.6.2014 in quanto, dopo lo storno, i canoni sono stati riaddebitati con la successiva fattura n.20107000520207206 dell'11.10.2017.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'impugnazione avanzata dall' dev'essere dichiarata l'infondatezza della pretesa avanzata dal Parte_1 gestore idrico nell'ingiunzione n. 52049/3035 nella parte relativa ai canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 23.4.2014-9.10.2014, che dovranno essere ricalcolati utilizzando i volumi stimati sulla base del consumo idrico abituale medio di
0,166 mc.
2) Considerato l'accoglimento parziale delle domande della parte appellata, si ritiene che debba essere confermato il riparto delle spese di lite del primo grado di giudizio effettuato dal Giudice di Pace.
Stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, le spese di lite inerenti il presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- accerta l'infondatezza della pretesa avanzata dal gestore idrico nell'ingiunzione n. 52049/3035 nella parte relativa ai canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 23.4.2014-9.10.2014 che dovranno essere ricalcolati utilizzando i volumi stimati sulla base del consumo idrico abituale medio di 0,166 mc.;
- conferma la condanna dell al pagamento di un terzo delle spese Parte_1 di lite inerenti il giudizio di primo grado come determinate dal Giudice di Pace;
- compensa tra le parti le spese di lite inerenti il presente giudizio;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' Parte_1
Così deciso in Nuoro, il 19 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7