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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1060/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Francesco Rubichi, n. 39, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che la rappresenta e difende ope legis;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 in proprio e nella sua qualità di Professionista Delegato in virtù di nomina con ordinanza del
19/04/2023 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecce - dott. Antonio Barbetta - nella
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 376/2019 R.G.E, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via B.
Martella, n. 58, presso lo studio dell'avv. Massimo Marangio, che lo rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20 giugno 2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.2.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2/2024, emesso in data 7 gennaio 2024. A tal fine, esponeva che il Tribunale ordinario di Lecce aveva emesso ingiunzione di pagamento nei propri confronti per la somma di euro 24.500,00 oltre interessi e spese del procedimento, in favore del dott. in Controparte_1 qualità di professionista delegato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n.
376/2019, a carico di Deduceva che parte opposta aveva agito in sede Parte_2 monitoria per la ripetizione, a titolo di indebito oggettivo, di un credito IVA.
In primis, confutava la ricostruzione fattuale e giuridica posta alla base della domanda monitoria.
Contestava, in particolare, l'assunto di controparte in ordine all'erroneità del duplice versamento dell'importo di euro 24.500,00 a titolo di IVA, per l'aggiudicazione dei lotti 1, 4, 5, 6 e 7 in favore di nella predetta esecuzione immobiliare. Affermava, piuttosto, che i due esborsi Controparte_2 per cui è causa (del 16 gennaio 2022 e del 16 febbraio 2022) erano riferibili a due differenti periodi di imposta e, pertanto, imputabili a due differenti trasferimenti. A suo dire, il primo pagamento non poteva reputarsi erroneo, anche perché anteriore al decreto di trasferimento pubblicato l'8/2/22.
Eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario, attesa la natura tributaria della presente controversia. Asseriva, inoltre, la correttezza del diniego opposto all'istanza rimborso dell'IVA presentata dal dottor in via CP_1 amministrativa, anteriormente all'instaurazione del procedimento monitorio. Riteneva, in particolare, che il pagamento del 16 gennaio 2022 fosse un duplicato di imposta e, pertanto, fosse ascrivibile al rapporto fiscale complessivamente esistente tra la e l'Erario. Parte_2
Rilevava che, in ogni caso, la società esecutata era il solo soggetto giuridico legittimato a presentare l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d. P.R. n. 602 del 1973. Evidenziava che, per legge,
l'amministrazione finanziaria era facultata del potere di bloccare il rimborso di imposta, ai sensi degli articoli 31 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla Legge 30 luglio 2010,
n. 12) e 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione dei numerosi carichi erariali pendenti in capo a Concludeva, dunque, per Parte_2
l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il dottor nella sua qualità di professionista delegato nell'ambito CP_1 della procedura esecutiva di cui innanzi.
Premessa l'inesistenza di un rapporto tributario tra le parti, rimarcava che il credito oggetto di contestazione era scaturito da un pagamento non dovuto. A suo dire, pertanto, l'obbligo di restituzione a carico dell' trovava fonte nel più generale divieto di arricchirsi indebitamente CP_3 in danno di altri.
Affermava, altresì, che l'amministrazione finanziaria aveva espressamente riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme per cui è causa da parte del creditore con nota pec del 27 luglio 2023.
Ribadiva che vi era stato un duplice pagamento a titolo di IVA, dell'importo di euro 24.500,00 per l'aggiudicazione dei lotti 1, 4, 5, 6 e 7 in favore di che il primo esborso Controparte_4 del 14 gennaio 2022, anteriore al trasferimento degli immobili innanzi indicati, era stato eseguito attingendo alle somme della procedura esecutiva e non del debitore esecutato, Parte_2
Da tanto inferiva che la parte opposta, nella sua qualità, fosse il solo legittimato ad agire per il recupero delle somme indebitamente trattenute dall' . Assumeva, pertanto, la Parte_1 devoluzione della presente controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese e competenze del presente giudizio.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. precisava la domanda, eccependo il Parte_1 difetto di legittimazione attiva del dottor A tal fine, sottolineava che il soggetto titolato CP_1 al rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta era il titolare del relativo rapporto fiscale, ovverosia la società esecutata. Deduceva, in particolare, che il professionista delegato aveva agito nell'interesse del debitore irreperibile, eseguendo materialmente il pagamento dell'IVA in qualità di ausiliario del Giudice dell'Esecuzione, e che, pertanto, non aveva diritto al rimborso.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione all'udienza del 23 maggio 2025. In tale data, la controversia era rinviata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 20 giugno 2025, con termini per note sino al 15 giugno 2025.
Da ultimo, in data 20 giugno 2025, la causa era trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
********
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario
è fondata.
Oggetto del presente giudizio è, infatti, l'accertamento dell'erroneità del duplice pagamento dell'importo di 24.500,00 a titolo di IVA, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE
n. 376/2019.
Giova premettere che, a norma dell'art. 2 del D Lgs 546/1992: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
Le controversie in materia di rimborsi di tributi non dovuti non sono esplicitamente richiamate dalla disposizione citata. Esse, tuttavia, non sono di per sé assoggettate alla disciplina generale dell'indebito di diritto comune.
Sul punto, trovano applicazione le regole di riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario.
Chiarendo la portata del principio innanzi espresso, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che, nella materia de qua, sono devoluti al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario le cause in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum e le modalità della sua esecuzione (Cass, Sez. Un, n. 761 del 12/01/2022).
Dunque, per costante orientamento della Corte di cassazione, la domanda finalizzata alla condanna dell'amministrazione finanziaria alla ripetizione di imposte indebitamente pagate radica la giurisdizione del giudice ordinario solo ove vi sia stato un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente alla refusione del credito.
Nella vicenda in esame, l'asserita pretesa azionata in sede monitoria non può che avere natura tributaria, avendo ad oggetto l'accertamento dell'erroneità di un versamento a titolo IVA. Non è configurabile, pertanto, un indebito di diritto comune.
Non si condivide, in particolare, la tesi di parte opposta secondo cui l'amministrazione finanziaria ha omesso di provvedere ad un rimborso già riconosciuto come dovuto giusta pec del 27 luglio
2023.
In tale nota, prodotta agli atti di causa, espone quanto segue «dovendo Parte_1 quest'Ufficio procedere alla liquidazione delle somme versate erroneamente il 14.1.2022, si riscontra al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la presenza di numerosi ruoli erariali, non saldati, in carico alla società (…) Si fa presente che il Parte_2 rimborso è subordinato al pagamento del suddetto carico iscritto a ruolo in alternativa ad una rateizzazione con il pagamento della prima rata. In caso contrario il credito Iva vantato sarà compensato».
Dal contenuto dell'anzidetta comunicazione non è evincibile un esplicito riconoscimento della sussistenza di un diritto al rimborso da parte di Parte_2
Parte opponente, pur non contestando l'esistenza di un'eccedenza d'imposta, ha rifiutato nella sostanza il pagamento richiesto dal dottor in considerazione degli ulteriori carichi CP_1 tributari pendenti nei confronti di Parte_2
Del resto, anche costituendosi nel presente giudizio, ha affermato Parte_1
l'insussistenza dei presupposti di legge per operare il recupero del maggior versamento a titolo di
IVA, appellandosi agli articoli 31 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 12) e 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte, abbia poi rifiutato di procedervi per la presenza di circostanze ostative secondo la normativa tributaria, la conseguente controversia instaurata dal contribuente è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario” (Cass,
Sez. Un, n 5902 del 05/03/2008).
In applicazione dei richiamati principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario ed il decreto ingiuntivo deve essere, conseguentemente, revocato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna , nella sua qualità di Professionista Delegato nella Procedura Controparte_1
Esecutiva Immobiliare n. 376/2019 R.G.E, al pagamento in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1060/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Francesco Rubichi, n. 39, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che la rappresenta e difende ope legis;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 in proprio e nella sua qualità di Professionista Delegato in virtù di nomina con ordinanza del
19/04/2023 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecce - dott. Antonio Barbetta - nella
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 376/2019 R.G.E, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via B.
Martella, n. 58, presso lo studio dell'avv. Massimo Marangio, che lo rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20 giugno 2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.2.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2/2024, emesso in data 7 gennaio 2024. A tal fine, esponeva che il Tribunale ordinario di Lecce aveva emesso ingiunzione di pagamento nei propri confronti per la somma di euro 24.500,00 oltre interessi e spese del procedimento, in favore del dott. in Controparte_1 qualità di professionista delegato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n.
376/2019, a carico di Deduceva che parte opposta aveva agito in sede Parte_2 monitoria per la ripetizione, a titolo di indebito oggettivo, di un credito IVA.
In primis, confutava la ricostruzione fattuale e giuridica posta alla base della domanda monitoria.
Contestava, in particolare, l'assunto di controparte in ordine all'erroneità del duplice versamento dell'importo di euro 24.500,00 a titolo di IVA, per l'aggiudicazione dei lotti 1, 4, 5, 6 e 7 in favore di nella predetta esecuzione immobiliare. Affermava, piuttosto, che i due esborsi Controparte_2 per cui è causa (del 16 gennaio 2022 e del 16 febbraio 2022) erano riferibili a due differenti periodi di imposta e, pertanto, imputabili a due differenti trasferimenti. A suo dire, il primo pagamento non poteva reputarsi erroneo, anche perché anteriore al decreto di trasferimento pubblicato l'8/2/22.
Eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario, attesa la natura tributaria della presente controversia. Asseriva, inoltre, la correttezza del diniego opposto all'istanza rimborso dell'IVA presentata dal dottor in via CP_1 amministrativa, anteriormente all'instaurazione del procedimento monitorio. Riteneva, in particolare, che il pagamento del 16 gennaio 2022 fosse un duplicato di imposta e, pertanto, fosse ascrivibile al rapporto fiscale complessivamente esistente tra la e l'Erario. Parte_2
Rilevava che, in ogni caso, la società esecutata era il solo soggetto giuridico legittimato a presentare l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d. P.R. n. 602 del 1973. Evidenziava che, per legge,
l'amministrazione finanziaria era facultata del potere di bloccare il rimborso di imposta, ai sensi degli articoli 31 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla Legge 30 luglio 2010,
n. 12) e 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione dei numerosi carichi erariali pendenti in capo a Concludeva, dunque, per Parte_2
l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il dottor nella sua qualità di professionista delegato nell'ambito CP_1 della procedura esecutiva di cui innanzi.
Premessa l'inesistenza di un rapporto tributario tra le parti, rimarcava che il credito oggetto di contestazione era scaturito da un pagamento non dovuto. A suo dire, pertanto, l'obbligo di restituzione a carico dell' trovava fonte nel più generale divieto di arricchirsi indebitamente CP_3 in danno di altri.
Affermava, altresì, che l'amministrazione finanziaria aveva espressamente riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme per cui è causa da parte del creditore con nota pec del 27 luglio 2023.
Ribadiva che vi era stato un duplice pagamento a titolo di IVA, dell'importo di euro 24.500,00 per l'aggiudicazione dei lotti 1, 4, 5, 6 e 7 in favore di che il primo esborso Controparte_4 del 14 gennaio 2022, anteriore al trasferimento degli immobili innanzi indicati, era stato eseguito attingendo alle somme della procedura esecutiva e non del debitore esecutato, Parte_2
Da tanto inferiva che la parte opposta, nella sua qualità, fosse il solo legittimato ad agire per il recupero delle somme indebitamente trattenute dall' . Assumeva, pertanto, la Parte_1 devoluzione della presente controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese e competenze del presente giudizio.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. precisava la domanda, eccependo il Parte_1 difetto di legittimazione attiva del dottor A tal fine, sottolineava che il soggetto titolato CP_1 al rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta era il titolare del relativo rapporto fiscale, ovverosia la società esecutata. Deduceva, in particolare, che il professionista delegato aveva agito nell'interesse del debitore irreperibile, eseguendo materialmente il pagamento dell'IVA in qualità di ausiliario del Giudice dell'Esecuzione, e che, pertanto, non aveva diritto al rimborso.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione all'udienza del 23 maggio 2025. In tale data, la controversia era rinviata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 20 giugno 2025, con termini per note sino al 15 giugno 2025.
Da ultimo, in data 20 giugno 2025, la causa era trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
********
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario
è fondata.
Oggetto del presente giudizio è, infatti, l'accertamento dell'erroneità del duplice pagamento dell'importo di 24.500,00 a titolo di IVA, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE
n. 376/2019.
Giova premettere che, a norma dell'art. 2 del D Lgs 546/1992: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
Le controversie in materia di rimborsi di tributi non dovuti non sono esplicitamente richiamate dalla disposizione citata. Esse, tuttavia, non sono di per sé assoggettate alla disciplina generale dell'indebito di diritto comune.
Sul punto, trovano applicazione le regole di riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario.
Chiarendo la portata del principio innanzi espresso, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che, nella materia de qua, sono devoluti al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario le cause in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum e le modalità della sua esecuzione (Cass, Sez. Un, n. 761 del 12/01/2022).
Dunque, per costante orientamento della Corte di cassazione, la domanda finalizzata alla condanna dell'amministrazione finanziaria alla ripetizione di imposte indebitamente pagate radica la giurisdizione del giudice ordinario solo ove vi sia stato un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente alla refusione del credito.
Nella vicenda in esame, l'asserita pretesa azionata in sede monitoria non può che avere natura tributaria, avendo ad oggetto l'accertamento dell'erroneità di un versamento a titolo IVA. Non è configurabile, pertanto, un indebito di diritto comune.
Non si condivide, in particolare, la tesi di parte opposta secondo cui l'amministrazione finanziaria ha omesso di provvedere ad un rimborso già riconosciuto come dovuto giusta pec del 27 luglio
2023.
In tale nota, prodotta agli atti di causa, espone quanto segue «dovendo Parte_1 quest'Ufficio procedere alla liquidazione delle somme versate erroneamente il 14.1.2022, si riscontra al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la presenza di numerosi ruoli erariali, non saldati, in carico alla società (…) Si fa presente che il Parte_2 rimborso è subordinato al pagamento del suddetto carico iscritto a ruolo in alternativa ad una rateizzazione con il pagamento della prima rata. In caso contrario il credito Iva vantato sarà compensato».
Dal contenuto dell'anzidetta comunicazione non è evincibile un esplicito riconoscimento della sussistenza di un diritto al rimborso da parte di Parte_2
Parte opponente, pur non contestando l'esistenza di un'eccedenza d'imposta, ha rifiutato nella sostanza il pagamento richiesto dal dottor in considerazione degli ulteriori carichi CP_1 tributari pendenti nei confronti di Parte_2
Del resto, anche costituendosi nel presente giudizio, ha affermato Parte_1
l'insussistenza dei presupposti di legge per operare il recupero del maggior versamento a titolo di
IVA, appellandosi agli articoli 31 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 12) e 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte, abbia poi rifiutato di procedervi per la presenza di circostanze ostative secondo la normativa tributaria, la conseguente controversia instaurata dal contribuente è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario” (Cass,
Sez. Un, n 5902 del 05/03/2008).
In applicazione dei richiamati principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario ed il decreto ingiuntivo deve essere, conseguentemente, revocato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna , nella sua qualità di Professionista Delegato nella Procedura Controparte_1
Esecutiva Immobiliare n. 376/2019 R.G.E, al pagamento in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino