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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 947/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Piazza Sandro Pertini 03100 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RO - Piazza Sandro Pertini 03100 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010025101000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 320/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento dei motivi di ricorso ed annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Resistente: inammissibilità del ricorso. in subordine, rigetto nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE la Cartella di Pagamento n. 047202400100251101000 di € 3.157,00, notificata il 19.06.2024, emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione alla dichiarazione modello IVA/2021 presentata per il periodo d'imposta
2020.
La Ricorrente_1 ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica della comunicazione preventiva (il cosiddetto avviso bonario), motivo per cui l'atto impugnato, a quella conseguente, sarebbe colpito da illegittimità derivata e di conseguenza nullo.
Ha dedotto quindi la nullità della cartella di pagamento impugnata per una sua generale carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di RO la quale ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Nel merito ha comunque concluso per il suo rigetto producendo la prova della notifica dell'atto presupposto.
Il processo è stato trattato e deciso nel corso della camera di consiglio del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Ricorrente_1 srl è inammissibile.
Esso, infatti, appare essere stato proposto tardivamente.
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la cartella impugnata fu notificata a mezzo pec della società in data 04.04.2024 mentre il ricorso è stato presentato solo il 23.07.2024, ben oltre, quindi i sessanta giorni stabiliti dall'art.22 D.Lvo 546/1992.
Anche nel merito si riscontra l'infondatezza dei motivi di parte ricorrente essendo stata fornita dall'Agenzia la prova della regolare notifica dell'atto prodromico che dunque era ben noto alla parte. Viene meno, pertanto, qualsiasi nullità derivata dell'atto impugnato.
La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti. RO lì
15.9.2025 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 947/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Piazza Sandro Pertini 03100 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RO - Piazza Sandro Pertini 03100 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010025101000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 320/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento dei motivi di ricorso ed annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Resistente: inammissibilità del ricorso. in subordine, rigetto nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE la Cartella di Pagamento n. 047202400100251101000 di € 3.157,00, notificata il 19.06.2024, emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione alla dichiarazione modello IVA/2021 presentata per il periodo d'imposta
2020.
La Ricorrente_1 ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica della comunicazione preventiva (il cosiddetto avviso bonario), motivo per cui l'atto impugnato, a quella conseguente, sarebbe colpito da illegittimità derivata e di conseguenza nullo.
Ha dedotto quindi la nullità della cartella di pagamento impugnata per una sua generale carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di RO la quale ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Nel merito ha comunque concluso per il suo rigetto producendo la prova della notifica dell'atto presupposto.
Il processo è stato trattato e deciso nel corso della camera di consiglio del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Ricorrente_1 srl è inammissibile.
Esso, infatti, appare essere stato proposto tardivamente.
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la cartella impugnata fu notificata a mezzo pec della società in data 04.04.2024 mentre il ricorso è stato presentato solo il 23.07.2024, ben oltre, quindi i sessanta giorni stabiliti dall'art.22 D.Lvo 546/1992.
Anche nel merito si riscontra l'infondatezza dei motivi di parte ricorrente essendo stata fornita dall'Agenzia la prova della regolare notifica dell'atto prodromico che dunque era ben noto alla parte. Viene meno, pertanto, qualsiasi nullità derivata dell'atto impugnato.
La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti. RO lì
15.9.2025 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini