Articolo 1 della Legge 16 febbraio 1953, n. 247
Articolo 2
Versione
8 maggio 1953
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1925, e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.
Entrata in vigore il 8 maggio 1953