CASS
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 22022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22022 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile IC PE, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di 1) TA TO, nato a [...] il [...] 2) IR LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Lecce;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato TA, avv. Massimo Manfreda, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica, con le relative conclusioni, depositata dal difensore della parte civile ricorrente, avv. Pasquale Nasca, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La parte civile PE IC, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che ha confermato Penale Sent. Sez. 6 Num. 22022 Anno 2025 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 13/05/2025 l'assoluzione di TO TA e LE IR dall'imputazione di tentata concussione, per la ritenuta insussistenza del fatto. 1.1. Tra IC e TA, allora magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, era insorto un contrasto per ragioni patrimoniali, con varie ricadute giudiziarie. In particolare, poi, in questo contesto di aspra conflittualità, TA - secondo l'accusa - aveva sollecitato IR a presentare una denuncia nei confronti di IC, dalla quale erano scaturite, a carico di quest'ultimo, un'indagine per bancarotta, avviata da quella stessa Procura della Repubblica, nonché, pochi mesi dopo, la dichiarazione di fallimento. Quindi, in pendenza del procedimento penale, TA, attraverso l'opera di vari intermediari, tra i quali l'avv. Dinnitri Russo, difensore del IC nel contenzioso civile che li vedeva contrapposti, avrebbe fatto giungere all'odierno ricorrente la richiesta di una somma esorbitante a titolo di transazione di quella controversia, minacciandogli, altrimenti, gravi conseguenze pregiudizievoli nel coevo procedimento penale istruito dal proprio ufficio. 1.2. La Corte d'appello, respingendo il gravame proposto agli effetti civili dalla parte civile, ha dato atto dell'acrimonia nutrita verso di essa da TA e della possibilità che questi avesse strumentalizzato IR, considerando che quest'ultimo si era presentato in caserma a sporgere la denuncia il giorno di Natale del 2012, per fatti accaduti molto tempo prima e senza mai chiarire come li avesse appresi, così da rendere plausibile che glieli avesse riferiti proprio TA, cui invece erano noti in ragione del suo ufficio. Così come quei giudici non hanno escluso che potesse essere stata effettivamente prospettata una richiesta di denaro, magari esorbitante, a fini transattivi. Quella che non sarebbe stata dimostrata, invece, secondo la sentenza impugnata, è la formulazione della minaccia, la prospettazione, cioè, da parte di TA, di condizionare l'esito del procedimento penale per bancarotta in senso pregiudizievole per IC, qualora questi non avesse deciso di accedere a quella richiesta economica. Secondo la Corte distrettuale, gli elementi di prova posti a fondamento dell'accusa consisterebbero essenzialmente nelle dichiarazioni della stessa parte civile, che tuttavia presenterebbero consistenti riserve di attendibilità, in quanto interessate e provenienti da un soggetto animato da forte acredine verso gli imputati;
nonché nella registrazione - di nascosto operata dallo stesso IC - di uno dei due colloqui nei quali, secondo lui, il suo avvocato gli avrebbe riferito della minaccia formulatagli da un ufficiale della Guardia di finanza per conto del magistrato, ma che, ad avviso di quei giudici, in realtà darebbe conto solamente dei sospetti dell'avvocato sul comportamento illegale del TA, delle lagnanze da lui rassegnate in tal senso all'ignoto ufficiale della Guardia di finanza e della sollecitazione, invece rivolta da quel professionista al proprio cliente, di trovare 2 una soluzione economica compromissoria del contenzioso in atto col magistrato, perché comunque per lui più conveniente. 2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., tuttavia dolendosi, in realtà, della motivazione della decisione e, in particolare, della svalutazione di alcune testimonianze: quella, cioè, di tale IO, che ha raccontato dell'intento della famiglia TA, riferitogli dalla sorella del magistrato, di far fallire IC, come poi era effettivamente avvenuto, nonché di interferire nella relativa procedura giudiziaria;
quella, inoltre, dell'avv. Russo, ove si consideri che le persone che lo avrebbero avvicinato - ovvero il proprio commercialista e l'ignoto ufficiale della Guardia di finanza - non avrebbero potuto conoscere del contrasto in atto tra IC e TA se non che per bocca di quest'ultimo; e, infine, quella di tale IO D'IN, secondo cui TA, qualche giorno prima di Natale del 2012, gli aveva sottoposto una denuncia già pronta
contro
IC, chiedendogli di firmarla e di presentarla presso un determinato ufficio di polizia, così da far assegnare il relativo procedimento ad una collega della Procura con cui lo stesso TA aveva già parlato: richiesta, però, che D'IN aveva respinto, venendo successivamente informato dallo stesso magistrato del fatto che questi si fosse avvalso a tal fine di IR. Inoltre, la parte civile ribadisce la singolarità della condotta di quest'ultimo, indicando le ragioni per le quali essa sarebbe stata funzionale a far giungere sul tavolo di TA la denuncia da lui presentata. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha trasmesso in cancelleria conclusioni scritte la difesa dell'imputato TA, formulando richiesta d'inammissibilità o rigetto del ricorso. 5. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 6. L'impugnazione non può essere ammessa, in quanto aspecifica nonché funzionale ad una rivalutazione del materiale probatorio, che è preclusa al giudice di legittimità. La difesa ricorrente, infatti, si limita a riproporre la propria differente lettura solo di una parte, peraltro, del compendio probatorio, mentre trascura completamente di misurarsi con le considerazioni che hanno condotto la Corte d'appello a ritenere non concludenti non soltanto le testimonianze rievocate in 3 ricorso, ma anche le restanti emergenze probatorie, tra cui il colloquio clandestinamente registrato da IC con il suo avvocato. Il ricorso, infatti, insiste nella rappresentazione della condotta variamente scorretta ed illegale del TA, ma non attinge l'aspetto qualificante della decisione impugnata, ove si consideri la specifica imputazione a costui mossa. La difesa non spiega, cioè, perché dovrebbe considerarsi manifestamente irragionevole, se non addirittura frutto di un travisamento probatorio, la conclusione dei giudici di merito per cui la richiesta economica formulata a IC da TA, o per suo conto, non sarebbe stata accompagnata da una minaccia, anche soltanto implicita ma comunque inequivoca, di far valere la propria veste istituzionale per pregiudicarne le sorti nel procedimento che lo vedeva indagato dall'ufficio del Pubblico ministero presso cui esso magistrato prestava servizio. E, in assenza di tale dimostrazione, la prova della sussistenza dell'ipotizzato tentativo di concussione correttamente non è stata ritenuta raggiunta. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato TA, avv. Massimo Manfreda, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica, con le relative conclusioni, depositata dal difensore della parte civile ricorrente, avv. Pasquale Nasca, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La parte civile PE IC, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che ha confermato Penale Sent. Sez. 6 Num. 22022 Anno 2025 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 13/05/2025 l'assoluzione di TO TA e LE IR dall'imputazione di tentata concussione, per la ritenuta insussistenza del fatto. 1.1. Tra IC e TA, allora magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, era insorto un contrasto per ragioni patrimoniali, con varie ricadute giudiziarie. In particolare, poi, in questo contesto di aspra conflittualità, TA - secondo l'accusa - aveva sollecitato IR a presentare una denuncia nei confronti di IC, dalla quale erano scaturite, a carico di quest'ultimo, un'indagine per bancarotta, avviata da quella stessa Procura della Repubblica, nonché, pochi mesi dopo, la dichiarazione di fallimento. Quindi, in pendenza del procedimento penale, TA, attraverso l'opera di vari intermediari, tra i quali l'avv. Dinnitri Russo, difensore del IC nel contenzioso civile che li vedeva contrapposti, avrebbe fatto giungere all'odierno ricorrente la richiesta di una somma esorbitante a titolo di transazione di quella controversia, minacciandogli, altrimenti, gravi conseguenze pregiudizievoli nel coevo procedimento penale istruito dal proprio ufficio. 1.2. La Corte d'appello, respingendo il gravame proposto agli effetti civili dalla parte civile, ha dato atto dell'acrimonia nutrita verso di essa da TA e della possibilità che questi avesse strumentalizzato IR, considerando che quest'ultimo si era presentato in caserma a sporgere la denuncia il giorno di Natale del 2012, per fatti accaduti molto tempo prima e senza mai chiarire come li avesse appresi, così da rendere plausibile che glieli avesse riferiti proprio TA, cui invece erano noti in ragione del suo ufficio. Così come quei giudici non hanno escluso che potesse essere stata effettivamente prospettata una richiesta di denaro, magari esorbitante, a fini transattivi. Quella che non sarebbe stata dimostrata, invece, secondo la sentenza impugnata, è la formulazione della minaccia, la prospettazione, cioè, da parte di TA, di condizionare l'esito del procedimento penale per bancarotta in senso pregiudizievole per IC, qualora questi non avesse deciso di accedere a quella richiesta economica. Secondo la Corte distrettuale, gli elementi di prova posti a fondamento dell'accusa consisterebbero essenzialmente nelle dichiarazioni della stessa parte civile, che tuttavia presenterebbero consistenti riserve di attendibilità, in quanto interessate e provenienti da un soggetto animato da forte acredine verso gli imputati;
nonché nella registrazione - di nascosto operata dallo stesso IC - di uno dei due colloqui nei quali, secondo lui, il suo avvocato gli avrebbe riferito della minaccia formulatagli da un ufficiale della Guardia di finanza per conto del magistrato, ma che, ad avviso di quei giudici, in realtà darebbe conto solamente dei sospetti dell'avvocato sul comportamento illegale del TA, delle lagnanze da lui rassegnate in tal senso all'ignoto ufficiale della Guardia di finanza e della sollecitazione, invece rivolta da quel professionista al proprio cliente, di trovare 2 una soluzione economica compromissoria del contenzioso in atto col magistrato, perché comunque per lui più conveniente. 2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., tuttavia dolendosi, in realtà, della motivazione della decisione e, in particolare, della svalutazione di alcune testimonianze: quella, cioè, di tale IO, che ha raccontato dell'intento della famiglia TA, riferitogli dalla sorella del magistrato, di far fallire IC, come poi era effettivamente avvenuto, nonché di interferire nella relativa procedura giudiziaria;
quella, inoltre, dell'avv. Russo, ove si consideri che le persone che lo avrebbero avvicinato - ovvero il proprio commercialista e l'ignoto ufficiale della Guardia di finanza - non avrebbero potuto conoscere del contrasto in atto tra IC e TA se non che per bocca di quest'ultimo; e, infine, quella di tale IO D'IN, secondo cui TA, qualche giorno prima di Natale del 2012, gli aveva sottoposto una denuncia già pronta
contro
IC, chiedendogli di firmarla e di presentarla presso un determinato ufficio di polizia, così da far assegnare il relativo procedimento ad una collega della Procura con cui lo stesso TA aveva già parlato: richiesta, però, che D'IN aveva respinto, venendo successivamente informato dallo stesso magistrato del fatto che questi si fosse avvalso a tal fine di IR. Inoltre, la parte civile ribadisce la singolarità della condotta di quest'ultimo, indicando le ragioni per le quali essa sarebbe stata funzionale a far giungere sul tavolo di TA la denuncia da lui presentata. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha trasmesso in cancelleria conclusioni scritte la difesa dell'imputato TA, formulando richiesta d'inammissibilità o rigetto del ricorso. 5. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 6. L'impugnazione non può essere ammessa, in quanto aspecifica nonché funzionale ad una rivalutazione del materiale probatorio, che è preclusa al giudice di legittimità. La difesa ricorrente, infatti, si limita a riproporre la propria differente lettura solo di una parte, peraltro, del compendio probatorio, mentre trascura completamente di misurarsi con le considerazioni che hanno condotto la Corte d'appello a ritenere non concludenti non soltanto le testimonianze rievocate in 3 ricorso, ma anche le restanti emergenze probatorie, tra cui il colloquio clandestinamente registrato da IC con il suo avvocato. Il ricorso, infatti, insiste nella rappresentazione della condotta variamente scorretta ed illegale del TA, ma non attinge l'aspetto qualificante della decisione impugnata, ove si consideri la specifica imputazione a costui mossa. La difesa non spiega, cioè, perché dovrebbe considerarsi manifestamente irragionevole, se non addirittura frutto di un travisamento probatorio, la conclusione dei giudici di merito per cui la richiesta economica formulata a IC da TA, o per suo conto, non sarebbe stata accompagnata da una minaccia, anche soltanto implicita ma comunque inequivoca, di far valere la propria veste istituzionale per pregiudicarne le sorti nel procedimento che lo vedeva indagato dall'ufficio del Pubblico ministero presso cui esso magistrato prestava servizio. E, in assenza di tale dimostrazione, la prova della sussistenza dell'ipotizzato tentativo di concussione correttamente non è stata ritenuta raggiunta. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.