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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2521 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 937 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1962/2023 depositata il 25.10.2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casarano per IMU 2018 – 2019 riferiti ad immobile sito alla Indirizzo_1, identificato in catasto al Dati_catastali_Resistente con compensazione delle spese di lite.
compensando le spese di lite basandosi sulla chiara formulazione della legge in tema di imu.
Così decideva riconoscendo l'agevolazione prima casa a tutti e tre i sub – senza escludere il n.
1 - perché esisteva su tutti il diritto di abitazione della madre del ricorrente.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione di primo grado eccependo:
1. insussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in favore del nudo proprietario di un immobile su cui insiste il diritto di abitazione altrui: il contribuente aveva presentato istanza mediante la quale chiedeva di riconoscere in capo alla madre il diritto di abitazione mortis causa e, in subordine, l'agevolazione per abitazione principale in capo allo stesso perché appartenente alle FF.AA.. Dopo l'esame di tale istanza, ne era derivata l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati con imposta definitivamente accertata sulla quota di 1/3 sul cespite al sub.1 per il quale non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
Presentava controdeduzioni il contribuente: rispondeva alle argomentazioni dell'appello sottolineando che gli accertamenti impugnati avevano lasciato in essere la tassazione dell'immobile sub.1, ma lo stesso sub.1 era rimasto indiviso e facente parte dell'intero immobile che, precedentemente al decesso del padre, costituiva l'abitazione di famiglia su cui la madre aveva conservato il diritto di abitazione. Da ciò, ex art.540 co.2 c.C. e art.9 co.1 D.Lgs.23/2011, il riferimento alla stessa come soggetto passivo, da cui conseguiva l'agevolazione che la esentava dal pagamento dell'imu senza bisogno alcuno di presentare istanza ovvero la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
Riproponeva come appello incidentale l'argomento per il quale l'esenzione spettava in quanto militare appartenente alle Forze Armate in servizio presso la Caserma di Piacenza, residente in [...] alla Indirizzo_2 e, in tale qualità, godeva delle agevolazioni previste 2 co. art.5 del D.L. 102/2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato: nemmeno in appello l'Ufficio chiarisce perché deve rimanere tassabile l'immobile sub.1 quand'anche facente parte di un complesso immobiliare che gode dell'esenzione Imu in quanto soggetto al diritto di abitazione della madre.
Peraltro, vivente il padre, l'immobile composto dei tre sub, godeva dell'esenzione ed è rimasto indiviso dopo il decesso. Non si intravede la necessità di apposita istanza, di cui il Comune vorrebbe onerato lo stesso contribuente, per la continuazione del godimento dell'esenzione in capo alla vedova, titolare di diritto di abitazione. L'appello non ha fondamento perchè il diritto di abitazione, su immobile familiare che godeva di esenzione rimasto indiviso, assicura il proseguimento dell'agevolazione imu.
Superflua l'argomentazione di cui all'appello incidentale riguardante l'essere il contribuente un militare in servizio;
si tratta di comproprietario dell'immobile sub.1 rimasto indiviso, quindi non vi è alcuna necessità di distinguere la posizione del contribuente.
In funzione della alternativa soccombenza delle parti sulle questioni sottoposte al Collegio, le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce, decidendo in ordine all'appello del Comune di Casarano e a quello incidentale del contribuente, così decide:
rigetta entrambi gli appelli;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
AU IG LE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2521 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 937 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1962/2023 depositata il 25.10.2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casarano per IMU 2018 – 2019 riferiti ad immobile sito alla Indirizzo_1, identificato in catasto al Dati_catastali_Resistente con compensazione delle spese di lite.
compensando le spese di lite basandosi sulla chiara formulazione della legge in tema di imu.
Così decideva riconoscendo l'agevolazione prima casa a tutti e tre i sub – senza escludere il n.
1 - perché esisteva su tutti il diritto di abitazione della madre del ricorrente.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione di primo grado eccependo:
1. insussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in favore del nudo proprietario di un immobile su cui insiste il diritto di abitazione altrui: il contribuente aveva presentato istanza mediante la quale chiedeva di riconoscere in capo alla madre il diritto di abitazione mortis causa e, in subordine, l'agevolazione per abitazione principale in capo allo stesso perché appartenente alle FF.AA.. Dopo l'esame di tale istanza, ne era derivata l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati con imposta definitivamente accertata sulla quota di 1/3 sul cespite al sub.1 per il quale non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
Presentava controdeduzioni il contribuente: rispondeva alle argomentazioni dell'appello sottolineando che gli accertamenti impugnati avevano lasciato in essere la tassazione dell'immobile sub.1, ma lo stesso sub.1 era rimasto indiviso e facente parte dell'intero immobile che, precedentemente al decesso del padre, costituiva l'abitazione di famiglia su cui la madre aveva conservato il diritto di abitazione. Da ciò, ex art.540 co.2 c.C. e art.9 co.1 D.Lgs.23/2011, il riferimento alla stessa come soggetto passivo, da cui conseguiva l'agevolazione che la esentava dal pagamento dell'imu senza bisogno alcuno di presentare istanza ovvero la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
Riproponeva come appello incidentale l'argomento per il quale l'esenzione spettava in quanto militare appartenente alle Forze Armate in servizio presso la Caserma di Piacenza, residente in [...] alla Indirizzo_2 e, in tale qualità, godeva delle agevolazioni previste 2 co. art.5 del D.L. 102/2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato: nemmeno in appello l'Ufficio chiarisce perché deve rimanere tassabile l'immobile sub.1 quand'anche facente parte di un complesso immobiliare che gode dell'esenzione Imu in quanto soggetto al diritto di abitazione della madre.
Peraltro, vivente il padre, l'immobile composto dei tre sub, godeva dell'esenzione ed è rimasto indiviso dopo il decesso. Non si intravede la necessità di apposita istanza, di cui il Comune vorrebbe onerato lo stesso contribuente, per la continuazione del godimento dell'esenzione in capo alla vedova, titolare di diritto di abitazione. L'appello non ha fondamento perchè il diritto di abitazione, su immobile familiare che godeva di esenzione rimasto indiviso, assicura il proseguimento dell'agevolazione imu.
Superflua l'argomentazione di cui all'appello incidentale riguardante l'essere il contribuente un militare in servizio;
si tratta di comproprietario dell'immobile sub.1 rimasto indiviso, quindi non vi è alcuna necessità di distinguere la posizione del contribuente.
In funzione della alternativa soccombenza delle parti sulle questioni sottoposte al Collegio, le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce, decidendo in ordine all'appello del Comune di Casarano e a quello incidentale del contribuente, così decide:
rigetta entrambi gli appelli;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
AU IG LE