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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1974/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Carlo Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240148354415 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.3.2025 a Agenzia delle entrate Riscossione e Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale I di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2024/01483544/15 afferente ad un ruolo n.2024/001574, notificato in data 5.2.2025, con la quale è richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €332,10 (trecentotrentadue/10) per imposta di registro locazione fabbricati anno
2020.
Il ricorrente ha eccepito: 1) la nullità della cartella per violazione dell'art.25 del d.p.r. 602/73 per la tardiva formazione e notifica del ruolo sotteso all'atto impugnato – decadenza dal diritto di richiedere le somme;
2) la nullità della cartella per assenza del contraddittorio endo - procedimentale per omessa/inesistente notifica degli atti prodromici – nullità per violazione art.6, co.5, dello statuto del contribuente – violazione del principio di collaborazione e buona fede cost. – violazione efficacia dell'esercizio della potestà impositiva;
3) la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori art.30 d.p.r. 602/73.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli contestando le eccezioni proposte.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 12.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2024/01483544/15, notificata in data 5.2.2025, nonché di ogni atto alla stessa conseguente e/o collegato, ovvero l'avviso di liquidazione n.:
16/3T/002223/000/001/2020 nonché il ruolo n.2024/001574, con i quali è richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €332,10 (trecentotrentadue/10) per imposta di registro locazione fabbricati anno 2020.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione il ricorrente ha rilevato che solo attraverso l'atto impugnato, veniva a conoscenza per la prima volta dell'esistenza di un precedente avviso di liquidazione n.:
16/3T/002223/000/001/2020, che si assume notificato il 20.05.2024, ma che in realtà non veniva mai ritualmente notificato. Il ricorrente cita inoltre la Legge 27 Dicembre 2006, n.296, co.163) che ha statuito: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis D.P.R. 600/73…” concludendo che in mancanza di un atto di accertamento (e/o di avviso di liquidazione) il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa
è dovuta, pertanto, la conseguenza è l'intervenuta prescrizione e/o decadenza nel richiedere le somme in contestazione afferenti alla annualità 2020.
Tanto premesso il ricorso è infondato.
Va preliminarmente precisato che con riferimento all'imposta di registro in oggetto sono coobbligati
Ricorrente_1, ricorrente, Nominativo_1 e Nominativo_2, l'avviso di liquidazione è stato emesso nei confronti del ricorrente Ricorrente_1, risultando come coobbligati anche Nominativo_1 e Nominativo_2. La cartella è stata poi intestata a Nominativo_1 e impugnata da Ricorrente_1, in quanto, come detto, coobbligati in solido.
L'Agenzia delle entrate DP I di Napoli nelle sue controdeduzioni, premesso che la cartella impugnata è stata emessa sulla base del mancato pagamento dell'avviso di liquidazione prodromico n. 16/3T/002223/000/001/2020 per il mancato pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione
(annualità successive), ha documentato che l'avviso in questione è stato notificato in data
20/05/2024mediante ritiro presso l'Ufficio postale.
Appurata la notifica dell'avviso di liquidazione n.16/3T/002223/000/001/2020, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso a norma degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/1992. Il ricorso, infatti, è tardivo perché, data la notifica dell'atto prodromico, esso doveva essere proposto avverso quest'ultimo entro 60 giorni dalla sua notifica. Ne consegue che tutte le eccezioni, tranne quelle riferibili a vizi propri della cartella di pagamento, sono inammissibili.
Anche con riferimento all'eccezione di decadenza, l'imposta di riferimento nel caso in esame è quella di registro soggetta all'applicazione dell'art. 78 del DPR 131/1986 che sancisce un termine di prescrizione decennale dell'imposta definitivamente accertata.
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono palesemente infondati come ampiamente illustrato nelle controdeduzioni della resistente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori se dovuti che si liquidano in euro 200,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Carlo Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240148354415 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.3.2025 a Agenzia delle entrate Riscossione e Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale I di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2024/01483544/15 afferente ad un ruolo n.2024/001574, notificato in data 5.2.2025, con la quale è richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €332,10 (trecentotrentadue/10) per imposta di registro locazione fabbricati anno
2020.
Il ricorrente ha eccepito: 1) la nullità della cartella per violazione dell'art.25 del d.p.r. 602/73 per la tardiva formazione e notifica del ruolo sotteso all'atto impugnato – decadenza dal diritto di richiedere le somme;
2) la nullità della cartella per assenza del contraddittorio endo - procedimentale per omessa/inesistente notifica degli atti prodromici – nullità per violazione art.6, co.5, dello statuto del contribuente – violazione del principio di collaborazione e buona fede cost. – violazione efficacia dell'esercizio della potestà impositiva;
3) la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori art.30 d.p.r. 602/73.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli contestando le eccezioni proposte.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 12.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2024/01483544/15, notificata in data 5.2.2025, nonché di ogni atto alla stessa conseguente e/o collegato, ovvero l'avviso di liquidazione n.:
16/3T/002223/000/001/2020 nonché il ruolo n.2024/001574, con i quali è richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €332,10 (trecentotrentadue/10) per imposta di registro locazione fabbricati anno 2020.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione il ricorrente ha rilevato che solo attraverso l'atto impugnato, veniva a conoscenza per la prima volta dell'esistenza di un precedente avviso di liquidazione n.:
16/3T/002223/000/001/2020, che si assume notificato il 20.05.2024, ma che in realtà non veniva mai ritualmente notificato. Il ricorrente cita inoltre la Legge 27 Dicembre 2006, n.296, co.163) che ha statuito: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis D.P.R. 600/73…” concludendo che in mancanza di un atto di accertamento (e/o di avviso di liquidazione) il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa
è dovuta, pertanto, la conseguenza è l'intervenuta prescrizione e/o decadenza nel richiedere le somme in contestazione afferenti alla annualità 2020.
Tanto premesso il ricorso è infondato.
Va preliminarmente precisato che con riferimento all'imposta di registro in oggetto sono coobbligati
Ricorrente_1, ricorrente, Nominativo_1 e Nominativo_2, l'avviso di liquidazione è stato emesso nei confronti del ricorrente Ricorrente_1, risultando come coobbligati anche Nominativo_1 e Nominativo_2. La cartella è stata poi intestata a Nominativo_1 e impugnata da Ricorrente_1, in quanto, come detto, coobbligati in solido.
L'Agenzia delle entrate DP I di Napoli nelle sue controdeduzioni, premesso che la cartella impugnata è stata emessa sulla base del mancato pagamento dell'avviso di liquidazione prodromico n. 16/3T/002223/000/001/2020 per il mancato pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione
(annualità successive), ha documentato che l'avviso in questione è stato notificato in data
20/05/2024mediante ritiro presso l'Ufficio postale.
Appurata la notifica dell'avviso di liquidazione n.16/3T/002223/000/001/2020, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso a norma degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/1992. Il ricorso, infatti, è tardivo perché, data la notifica dell'atto prodromico, esso doveva essere proposto avverso quest'ultimo entro 60 giorni dalla sua notifica. Ne consegue che tutte le eccezioni, tranne quelle riferibili a vizi propri della cartella di pagamento, sono inammissibili.
Anche con riferimento all'eccezione di decadenza, l'imposta di riferimento nel caso in esame è quella di registro soggetta all'applicazione dell'art. 78 del DPR 131/1986 che sancisce un termine di prescrizione decennale dell'imposta definitivamente accertata.
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono palesemente infondati come ampiamente illustrato nelle controdeduzioni della resistente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori se dovuti che si liquidano in euro 200,00.