Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1974
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per tardiva formazione e notifica del ruolo

    La Corte ha ritenuto che l'imposta di registro sia soggetta all'applicazione dell'art. 78 del DPR 131/1986, che sancisce un termine di prescrizione decennale dell'imposta definitivamente accertata, escludendo quindi l'eccepita decadenza.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per assenza del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto tardivo, dato che l'avviso di liquidazione prodromico era stato notificato regolarmente. Pertanto, tutte le eccezioni, tranne quelle riferibili a vizi propri della cartella, sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto tardivo, dato che l'avviso di liquidazione prodromico era stato notificato regolarmente. Pertanto, tutte le eccezioni, tranne quelle riferibili a vizi propri della cartella, sono inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1974
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo