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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja,30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre, 6 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250003880965000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava la cartella di pagamento n. 10620250003880965000, notificatale in data 6.8.2025 da Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto, avente ad oggetto recupero di imposta di successione, di cui all'avviso di liquidazione notificato in data 25.10.2021 ed ivi pure annotato, invocando l'annullamento della cartella stessa perché reiterativa di altra precedentemente annullata in sede giudiziale, nonché per intervenuta decadenza, difetto di motivazione ed errore sulla indicazione dell'annualità d'imposta.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le sentenze di questa Corte richiamate in ricorso hanno accertato la irrituale notifica non del titolo impositivo, cioè dell'avviso di liquidazione, del quale, invece, viene attestata la regolare notifica con sentenza n.
453/2025, ma soltanto della cartella pregressa, la quale proprio per questo fu oggetto di auto annullamento.
Da qui,la ragione della emissione e notifica di una nuova,identica cartella, quella oggi impugnata.
Naturalmente, la irritualità della notifica della primitiva cartella non invalidava la cartella stessa e men che meno l'atto presupposto, perché antecedenti all'attività di notificazione, stante il divieto di estensione a ritroso della invalidità ex art. 159 cpc.
Accertata giudizialmente la rituale notifica in data 25.10.2021 dell'avviso di liquidazione presupposto (v. sentenza citata), nessuna decadenza si è verificata, poiché, ai sensi dell'art. 41 del d.lg.vo 346/1990, permane esclusivamente il termine per procedere alla riscossione coattiva nel termine di prescrizione decennale, senza nessun adempimento intermedio previsto a fini di decadenza, a differenza della disciplina in tema di imposte dirette, qui non estendibile, per la specialità del citato art. 41( conf. Cass. 25148/2016; 24892/2020).
Poiché la cartella contiene esplicito riferimento all'avviso di liquidazione citato, ritualmente notificato, risulta infondata l'eccezione di difetto di motivazione.
Il richiamo al 2021 contenuto in cartella fa evidentemente riferimento all'anno di emissione del titolo impositivo, giustificativo della riscossione coattiva, sicché l'eccezione basata sul presunto errore nella individuazione del periodo di imposta e sulla conseguente,presunta incertezza motivazionale della cartella appare infondata.
La Corte osserva che, nella pendenza della controversia, vi sia ancora spazio e motivo per operare, anche d'ufficio, una riduzione delle sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 472/1997, la cui sfera d'azione può ritenersi estesa sino alla definitività del rapporto tributario, per proporzionarle all'entità dell'imposta. In considerazione della loro innegabile consistenza ed anche nella prospettiva di mettere fine al contenzioso, tali sanzioni possono essere, dunque, equitativamente ridotte ad un quarto di quelle liquidate nell'avviso presupposto. Spese compensabili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nel merito. Riduce ad un quarto le sanzioni applicate. Spese compensate. Taranto,
14.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja,30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre, 6 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250003880965000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava la cartella di pagamento n. 10620250003880965000, notificatale in data 6.8.2025 da Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto, avente ad oggetto recupero di imposta di successione, di cui all'avviso di liquidazione notificato in data 25.10.2021 ed ivi pure annotato, invocando l'annullamento della cartella stessa perché reiterativa di altra precedentemente annullata in sede giudiziale, nonché per intervenuta decadenza, difetto di motivazione ed errore sulla indicazione dell'annualità d'imposta.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le sentenze di questa Corte richiamate in ricorso hanno accertato la irrituale notifica non del titolo impositivo, cioè dell'avviso di liquidazione, del quale, invece, viene attestata la regolare notifica con sentenza n.
453/2025, ma soltanto della cartella pregressa, la quale proprio per questo fu oggetto di auto annullamento.
Da qui,la ragione della emissione e notifica di una nuova,identica cartella, quella oggi impugnata.
Naturalmente, la irritualità della notifica della primitiva cartella non invalidava la cartella stessa e men che meno l'atto presupposto, perché antecedenti all'attività di notificazione, stante il divieto di estensione a ritroso della invalidità ex art. 159 cpc.
Accertata giudizialmente la rituale notifica in data 25.10.2021 dell'avviso di liquidazione presupposto (v. sentenza citata), nessuna decadenza si è verificata, poiché, ai sensi dell'art. 41 del d.lg.vo 346/1990, permane esclusivamente il termine per procedere alla riscossione coattiva nel termine di prescrizione decennale, senza nessun adempimento intermedio previsto a fini di decadenza, a differenza della disciplina in tema di imposte dirette, qui non estendibile, per la specialità del citato art. 41( conf. Cass. 25148/2016; 24892/2020).
Poiché la cartella contiene esplicito riferimento all'avviso di liquidazione citato, ritualmente notificato, risulta infondata l'eccezione di difetto di motivazione.
Il richiamo al 2021 contenuto in cartella fa evidentemente riferimento all'anno di emissione del titolo impositivo, giustificativo della riscossione coattiva, sicché l'eccezione basata sul presunto errore nella individuazione del periodo di imposta e sulla conseguente,presunta incertezza motivazionale della cartella appare infondata.
La Corte osserva che, nella pendenza della controversia, vi sia ancora spazio e motivo per operare, anche d'ufficio, una riduzione delle sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 472/1997, la cui sfera d'azione può ritenersi estesa sino alla definitività del rapporto tributario, per proporzionarle all'entità dell'imposta. In considerazione della loro innegabile consistenza ed anche nella prospettiva di mettere fine al contenzioso, tali sanzioni possono essere, dunque, equitativamente ridotte ad un quarto di quelle liquidate nell'avviso presupposto. Spese compensabili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nel merito. Riduce ad un quarto le sanzioni applicate. Spese compensate. Taranto,
14.1.2026 Il Presidente estensore