TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3763 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 3763/2024 v.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. INA BEGICI, giusta Parte_1 C.F._1 procura su foglio separato e congiunto al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. INA BEGICI
ADOTTANTE nei confronti di nato in [...] il [...] CP_1
ADOTTANDO
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero conclusioni delle parti: per parte ricorrente: come da ricorso.
per il P.M.: conclude per l'accoglimento della domanda di adozione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel ricorso depositato il 27/04/2024 ha esposto: di non essere sposata e di non avere Parte_1 discendenti;
di volere adottare il sig. suo nipote;
di essere sorella di , madre CP_1 Persona_1 dell'adottando; che il sig. vive con lei da molti anni nell'immobile di sua proprietà sito in CP_1 Bastia Umbra;
che i genitori dell'adottando, sig.ri e , hanno prestato il loro Persona_1 Persona_2 consenso all'adozione; di avere maturato la decisione di adottare suo nipote, stante l'esistenza di un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica;
che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciare la chiesta adozione e non vi è alcun impedimento.
Al ricorso veniva allegata la necessaria documentazione.
All'udienza del 18.09.2024, comparivano personalmente l'istante e l'adottando, i quali manifestavano il consenso all'adozione, nonchè i genitori dell'adottando, sig.ri e i quali Persona_1 Persona_2 prestavano il proprio assenso all'adozione; all'esito, il giudice rinviava la causa per la decisione, onerando parte ricorrente di depositare certificato di stato libero e certificato storico di famiglia.
Alla successiva udienza dell'11.12.2024 la causa veniva quindi rimessa alla decisione del collegio. *****
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
Osserva il collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg.
c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che l'istante , divorziata, senza Parte_1 figli e nata nel 1967, ha superato il cinquantasettesimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, nato nel 2002.
Inoltre, in udienza l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione e nel ricorso ha ampliamente dato atto di essere giunta a tale determinazione in ragione di motivi affettivi che la legano all'adottando, con il quale vi è un rapporto di familiarità.
Seppur noto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze illustrate costituiscono positivo riscontro della sussistenza di siffatte ragioni di convenienza.
Non è allora che dubbio che l'adozione – con il consenso delle persone che devono prestarlo – sia utile nell'interesse dell'adottando, che potrà così vedere consolidato e formalizzato un legame affettivo con
, senza che ciò possa pregiudicare il legame esistente con la famiglia di origine. Parte_1
Va poi dato atto che è stato correttamente acquisito il consenso dei genitori dell'adottando.
Alla luce di quanto evidenziato, in accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va disposta l'adozione da parte della ricorrente di con conseguente ordine alla cancelleria di procedere CP_1 agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
In assenza di contraria istanza, deve infine disporsi che anteponga al proprio il cognome CP_1 dell'adottante, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 co. 3 c.c., sì da chiamarsi Persona_3
[...]
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di , nato a Shkoder in [...] il [...], da parte di CP_1 T_
, nata a Shkoder, in [...], il [...].
[...]
Dispone che l'adottando assuma il cognome “ ”, anteponendolo al proprio, sì da chiamarsi T_
Persona_3
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c., nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 21 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 3763/2024 v.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. INA BEGICI, giusta Parte_1 C.F._1 procura su foglio separato e congiunto al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. INA BEGICI
ADOTTANTE nei confronti di nato in [...] il [...] CP_1
ADOTTANDO
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero conclusioni delle parti: per parte ricorrente: come da ricorso.
per il P.M.: conclude per l'accoglimento della domanda di adozione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel ricorso depositato il 27/04/2024 ha esposto: di non essere sposata e di non avere Parte_1 discendenti;
di volere adottare il sig. suo nipote;
di essere sorella di , madre CP_1 Persona_1 dell'adottando; che il sig. vive con lei da molti anni nell'immobile di sua proprietà sito in CP_1 Bastia Umbra;
che i genitori dell'adottando, sig.ri e , hanno prestato il loro Persona_1 Persona_2 consenso all'adozione; di avere maturato la decisione di adottare suo nipote, stante l'esistenza di un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica;
che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciare la chiesta adozione e non vi è alcun impedimento.
Al ricorso veniva allegata la necessaria documentazione.
All'udienza del 18.09.2024, comparivano personalmente l'istante e l'adottando, i quali manifestavano il consenso all'adozione, nonchè i genitori dell'adottando, sig.ri e i quali Persona_1 Persona_2 prestavano il proprio assenso all'adozione; all'esito, il giudice rinviava la causa per la decisione, onerando parte ricorrente di depositare certificato di stato libero e certificato storico di famiglia.
Alla successiva udienza dell'11.12.2024 la causa veniva quindi rimessa alla decisione del collegio. *****
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
Osserva il collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg.
c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che l'istante , divorziata, senza Parte_1 figli e nata nel 1967, ha superato il cinquantasettesimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, nato nel 2002.
Inoltre, in udienza l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione e nel ricorso ha ampliamente dato atto di essere giunta a tale determinazione in ragione di motivi affettivi che la legano all'adottando, con il quale vi è un rapporto di familiarità.
Seppur noto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze illustrate costituiscono positivo riscontro della sussistenza di siffatte ragioni di convenienza.
Non è allora che dubbio che l'adozione – con il consenso delle persone che devono prestarlo – sia utile nell'interesse dell'adottando, che potrà così vedere consolidato e formalizzato un legame affettivo con
, senza che ciò possa pregiudicare il legame esistente con la famiglia di origine. Parte_1
Va poi dato atto che è stato correttamente acquisito il consenso dei genitori dell'adottando.
Alla luce di quanto evidenziato, in accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va disposta l'adozione da parte della ricorrente di con conseguente ordine alla cancelleria di procedere CP_1 agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
In assenza di contraria istanza, deve infine disporsi che anteponga al proprio il cognome CP_1 dell'adottante, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 co. 3 c.c., sì da chiamarsi Persona_3
[...]
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di , nato a Shkoder in [...] il [...], da parte di CP_1 T_
, nata a Shkoder, in [...], il [...].
[...]
Dispone che l'adottando assuma il cognome “ ”, anteponendolo al proprio, sì da chiamarsi T_
Persona_3
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c., nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 21 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato