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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
RA NA UD
AN HE UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9518/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BOTTICINI Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA
e
C.F. ), con l'Avv. MINA ANDREA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in data 25.06.1988 a Rovato (BS) tra i signori e Parte_1
(Parte II Serie A n. 40); Parte_2
2. ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) di procedere all'annotazione della sentenza;
3. il signor verserà entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo nel Parte_2 mantenimento del figlio (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente in quanto Per_1
1 studente universitario) e sino a quando questi non sarà divenuto economicamente autosufficiente, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di aprile 2026; il versamento verrà effettuato con decorrenza dal mese di maggio 2025 sul conto corrente intestato al figlio al seguente IBAN [...]; Parte_3
4. ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie necessarie e nell'interesse del figlio
, così come previste dal Protocollo in uso al Tribunale di Brescia, se del caso rimborsandole Per_1 al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione di ricevuta;
nelle spese straordinarie da ripartire tra i genitori non sono ricomprese e, quindi, sono escluse le tasse universitarie del figlio , il canone locatizio dell'alloggio/appartamento fuori sede occupato dal Per_1 medesimo, il materiale “scolastico” e i testi universitari, le spese di trasporto per il raggiungimento dell'università fuori sede, eventuali corsi di specializzazione e/o ogni ed ogni altra spesa relativa alla frequentazione dell'università in relazione alle quali il signor ha comunicato e Parte_2 conferma il proprio espresso dissenso;
5. i signori e dichiarano di aver definito ogni rapporto Parte_1 Parte_2 di natura patrimoniale tra loro e si danno atto di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rovato (BS) in data 25.6.1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROVATO al n. 40, parte II, serie A, anno 1988.
Dall'unione sono nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Per_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 10972/2015 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.11.2015, in seguito all'udienza presidenziale celebratasi in data 3.11.2015.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
RA NA UD
AN HE UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9518/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BOTTICINI Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA
e
C.F. ), con l'Avv. MINA ANDREA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in data 25.06.1988 a Rovato (BS) tra i signori e Parte_1
(Parte II Serie A n. 40); Parte_2
2. ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) di procedere all'annotazione della sentenza;
3. il signor verserà entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo nel Parte_2 mantenimento del figlio (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente in quanto Per_1
1 studente universitario) e sino a quando questi non sarà divenuto economicamente autosufficiente, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di aprile 2026; il versamento verrà effettuato con decorrenza dal mese di maggio 2025 sul conto corrente intestato al figlio al seguente IBAN [...]; Parte_3
4. ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie necessarie e nell'interesse del figlio
, così come previste dal Protocollo in uso al Tribunale di Brescia, se del caso rimborsandole Per_1 al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione di ricevuta;
nelle spese straordinarie da ripartire tra i genitori non sono ricomprese e, quindi, sono escluse le tasse universitarie del figlio , il canone locatizio dell'alloggio/appartamento fuori sede occupato dal Per_1 medesimo, il materiale “scolastico” e i testi universitari, le spese di trasporto per il raggiungimento dell'università fuori sede, eventuali corsi di specializzazione e/o ogni ed ogni altra spesa relativa alla frequentazione dell'università in relazione alle quali il signor ha comunicato e Parte_2 conferma il proprio espresso dissenso;
5. i signori e dichiarano di aver definito ogni rapporto Parte_1 Parte_2 di natura patrimoniale tra loro e si danno atto di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rovato (BS) in data 25.6.1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROVATO al n. 40, parte II, serie A, anno 1988.
Dall'unione sono nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Per_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 10972/2015 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.11.2015, in seguito all'udienza presidenziale celebratasi in data 3.11.2015.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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