Articolo 7 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 luglio 2009
Art. 7. (Attivita' della banca dati nazionale del DNA) 1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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