TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4710/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 20/02/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avvocati Raffaele Guadagni Parte_1
e Pasquale Guadagni
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avvocato Debora Macello
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
967/2017, emesso dal Tribunale di Nola, con cui gli si ingiungeva il pagamento,
in favore di dell'importo di € 34.709,44 oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura quale residuo saldo debitore di un contratto di finanziamento stipulato con la Findomestic.
Si costituiva in giudizio cessionaria del credito, la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletato il procedimento di mediazione, dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. la causa veniva reputata matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva per discussione e decisione ex art. 281
sexies c.p.c. all'odierna udienza cartolare.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In merito all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre rammentare che la stessa determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la
3 posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di
4 merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Tanto premesso, priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito avanzata dall'opponente. Difatti, parte opposta versava in atti documentazione comprovante l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. fascicolo parte opposta – documenti del procedimento monitorio). In merito, va rammentato che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la
5 consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di
mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato,
che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Appurato ciò, va rilevato che parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni,
produceva, unitamente al contratto oggetto di causa debitamente sottoscritto dall'opponente, il capitolato delle condizioni generali, l'adesione all'assicurazione facoltativa sul credito, l'estratto conto, il dettaglio degli interessi di mora, la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine
(cfr. fascicolo di parte opposta).
Alla luce della documentazione in atti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 117 T.U.B, le condizioni economiche del contratto risultano, invero,
pattuite per iscritto;
preme quindi evidenziare che, a fronte della documentazione innanzi indicata, possa dirsi comunque ampiamente superata l'eccezione di nullità del finanziamento sollevata dall'opponente.
Appurato ciò ed incontestato l'inadempimento nei termini prospettati da
[...]
alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, CP_1
l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di aver inciso
6 sul diritto di credito vantato dalla società opposta e da questa adeguatamente provato;
ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto, atteso che non solo le contestazioni risultavano generiche e smentite per tabulas, ma l'opponente non depositava alcuna documentazione (nemmeno contabile) idonea a supportare la propria tesi difensiva.
Occorre inoltre evidenziare come, nella specie, il titolo su cui si fondava la domanda svolta dalla in sede monitoria attenesse non già ad un rapporto CP_1
di conto corrente bancario ma ad un finanziamento. Pertanto, non essendo in tali casi prevista l'emissione di estratti conto periodici, alla luce della documentazione depositata dall'opposta sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare la restituzione della somma erogata in base al finanziamento, atteso che la banca opposta produceva il riepilogo contabile dettagliato di detto rapporto da cui potevano chiaramente evincersi gli inadempimenti ascrivibili al
. Pt_1
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 967/2017;
7 - Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 967/2017;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00
[...]
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 20/02/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avvocati Raffaele Guadagni Parte_1
e Pasquale Guadagni
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avvocato Debora Macello
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
967/2017, emesso dal Tribunale di Nola, con cui gli si ingiungeva il pagamento,
in favore di dell'importo di € 34.709,44 oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura quale residuo saldo debitore di un contratto di finanziamento stipulato con la Findomestic.
Si costituiva in giudizio cessionaria del credito, la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletato il procedimento di mediazione, dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. la causa veniva reputata matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva per discussione e decisione ex art. 281
sexies c.p.c. all'odierna udienza cartolare.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In merito all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre rammentare che la stessa determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la
3 posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di
4 merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Tanto premesso, priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito avanzata dall'opponente. Difatti, parte opposta versava in atti documentazione comprovante l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. fascicolo parte opposta – documenti del procedimento monitorio). In merito, va rammentato che il credito derivante dal contratto di finanziamento è soggetto ai sensi dell'art. 2946 c.c. al termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, secondo la
5 consolidata giurisprudenza di legittimità, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento, motivo per cui il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass. civ. 4232/2023, in cui veniva altresì evidenziato che “Nel contratto di
mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato,
che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli
interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Appurato ciò, va rilevato che parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni,
produceva, unitamente al contratto oggetto di causa debitamente sottoscritto dall'opponente, il capitolato delle condizioni generali, l'adesione all'assicurazione facoltativa sul credito, l'estratto conto, il dettaglio degli interessi di mora, la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine
(cfr. fascicolo di parte opposta).
Alla luce della documentazione in atti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 117 T.U.B, le condizioni economiche del contratto risultano, invero,
pattuite per iscritto;
preme quindi evidenziare che, a fronte della documentazione innanzi indicata, possa dirsi comunque ampiamente superata l'eccezione di nullità del finanziamento sollevata dall'opponente.
Appurato ciò ed incontestato l'inadempimento nei termini prospettati da
[...]
alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, CP_1
l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di aver inciso
6 sul diritto di credito vantato dalla società opposta e da questa adeguatamente provato;
ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto, atteso che non solo le contestazioni risultavano generiche e smentite per tabulas, ma l'opponente non depositava alcuna documentazione (nemmeno contabile) idonea a supportare la propria tesi difensiva.
Occorre inoltre evidenziare come, nella specie, il titolo su cui si fondava la domanda svolta dalla in sede monitoria attenesse non già ad un rapporto CP_1
di conto corrente bancario ma ad un finanziamento. Pertanto, non essendo in tali casi prevista l'emissione di estratti conto periodici, alla luce della documentazione depositata dall'opposta sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare la restituzione della somma erogata in base al finanziamento, atteso che la banca opposta produceva il riepilogo contabile dettagliato di detto rapporto da cui potevano chiaramente evincersi gli inadempimenti ascrivibili al
. Pt_1
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano il rigetto della presente opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 967/2017;
7 - Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 967/2017;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00
[...]
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 20/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8