Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 25/11/2025, n. 21097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21097 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12777 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Pesce, Daniele Giacomazzi, Simone Spiazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invitalia S.p.A., rappresentata e difeso dagli avvocati Marcello Collevecchio, Lorenzo Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione:
- della comunicazione di Invitalia del 24/09/2025 nella parte in cui si esclude -OMISSIS- dall’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa;
- della comunicazione di Invitalia del 08/10/2025 di rigetto della richiesta di annullamento urgente in autotutela dell’esclusione del -OMISSIS- dall’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa e di intimazione alla -OMISSIS-del pagamento di euro 346.974,75 a titolo di perdita patita da Invitalia;
- del D.M. del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) del 29/10/2020 e s.m.i., recante "Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali", nella parte in cui equipara la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p. alla sentenza di condanna definitiva o al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (art. 5, comma 4, lett. b); - degli eventuali altri atti e/o provvedimenti, conosciuti o non conosciuti, che possano costituire presupposto dell’atto impugnato, o che risulti ad esso connesso, collegato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. US AU;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito: prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”;
Rilevato altresì che, come da verbale dell’odierna camera di consiglio del 19 novembre 2025, le parti sono state rese edotte della possibilità di definizione immediata del giudizio, ai sensi del medesimo art. 60 c.p.a.;
2. Osservato che
- la società ricorrente ha partecipato alla procedura per l’accesso al “ Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa ” – introdotto dall’art. 43 del D.L. n. 34/2020 e regolato dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/10/2020 – gestito da Invitalia e finalizzato all’acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione;
- la domanda della ricorrente prevedeva, in caso di accoglimento, un meccanismo di intervento pubblico mediante aumento di capitale della medesima di 6,5 milioni di euro, di cui 4 milioni apportati da Invitalia e 2,5 milioni apportati da un co-investitore privato, individuato nella società -OMISSIS-;
- contestualmente alla presentazione della suddetta domanda, il legale rappresentante della ricorrente ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 445/2000, ove ha dichiarato che “consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445… dichiara che la Gruppo -OMISSIS-S.p.A.:…non ha legali rappresentanti o amministratori che sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici… relativi a lavori, servizi, e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ”;
- Invitalia, dopo aver svolto, tra maggio e dicembre 2024, la propria attività di valutazione ed aver avviato sei due diligence , in data 16 gennaio 2025 ha approvato la domanda di accesso al Fondo e il programma di ristrutturazione presentato dal gruppo ricorrente;
- dall’analisi dei certificati del casellario giudiziale ricevuti da Invitalia in data 29 agosto 2025 è emerso che:
i. il legale rappresentante della ricorrente era stato condannato in via definitiva alla reclusione di 10 mesi, mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e 445 c.p.p., per i reati di: 1. associazione a delinquere (art. 416 c.p.); 2. concorso in frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 3. dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000;
ii. l’amministratore del co-investitore -OMISSIS- era stato condannato in via definitiva alla pena detentiva di anni 2 e mesi 5 per il reato di evasione fiscale;
- preso atto dei reati commessi dal legale rappresentante della ricorrente e dall’amministratore del co-investitore, in data 12 settembre 2025, l’Agenzia ha invitato le due società a formulare osservazioni, mediante la produzione di documenti e chiarimenti in relazione alle predette circostanze, preannunciando che “ Invitalia si riserva espressamente ogni determinazione in esito all’esame della documentazione richiesta ”;
- in data 24 settembre 2025 l’Agenzia ha disposto l’esclusione della ricorrente dalle agevolazioni del Fondo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 4, lett. b), DM 29 ottobre 2020, secondo cui “ Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese […] i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda […] Al contempo, si fa presente che le condotte accertate nei confronti del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-rilevano con riferimento alle dichiarazioni e garanzie rilasciate da -OMISSIS--OMISSIS- nel Contratto, e precisamente all’art. 9, lett. s) […] laddove esso prevede che “(…) le persone che hanno rivestito o rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, o che hanno esercitato o esercitano la gestione e il controllo della Società, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le Persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, non hanno mai commesso reati o illeciti che possano comportare una responsabilità amministrativa o di altra natura per la Società (ivi compresi, ove applicabili, quelli previsti dal D.lgs. n. 231/2001)”.
- in data 1° ottobre 2025 il Gruppo -OMISSIS-S.p.A. ha inviato a Invitalia una diffida volta a ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione del 24 settembre 2025, sostenendo che l’Agenzia avesse agito in carenza di potere ed in assenza di contraddittorio che veniva respinta in data 8 ottobre da Invitalia;
Rilevato che l’odierna ricorrente impugna i suddetti provvedimenti chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I) SULL’ADDEBITO A -OMISSIS-. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 444 E 445, COMMI 1-BIS E 2, C.P.P. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 10 D.LGS. N. 36/2023). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 DEL D.LGS. N. 36/2023.
II) SULL’ADDEBITO RELATIVO A -OMISSIS-. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 5, COMMA 4, LETTERA B) DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 29/10/2020 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE FALSA E CONTRADDITTORIA, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA D’ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 10 D.LGS. N. 36/2023) E DEGLI ARTT. 94 E 96 D.LGS. N. 36/2023.VIOLAZIONE DEL CD. SELF-CLEANING.
III) VIOLAZIONE DELL’ART. 6.3 DELL’ACCORDO PRELIMINARE DI INVESTIMENTO DELL’08 AGOSTO 2025. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA.
IV) ELUSIONE DELL’ART.10-BIS DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES E DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. N. 241/1990.
V) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 28, COMMA 8, E 24, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.P.R. N. 313/2002 E DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.
VI) MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
VII) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 5, COMMA 4,LETTERA B) DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 29/10/2020 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE APPARENTE, CARENZA D’ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ.
Osservato che la ricorrente sostiene nel proprio ricorso che:
- la decisione di escludere la ricorrente sarebbe illegittima in quanto basata sull’art. 5, comma 4, lett. b), del D.M. 29/10/2020 che sarebbe illegittimo in quanto ricalcherebbe “ la formulazione letterale del precedente codice degli appalti (e segnatamente dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016), vigente al tempo dell’adozione del D.M. 29/10/2020, non è più conforme al quadro legislativo attualmente cogente ”, ponendosi inoltre in contrasto con il d.lgs. n. 150/2022 che ha modificato il comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., prevedendo che “ se non sono applicate pene accessorie non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, 2 comma, c. p. p. alla sentenza di condanna ”;
- il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto dispone l’esclusione dal Fondo sulla base dell’art. 5, comma 4, lettera b), del D.M. 29/10/2020 in quanto le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 4 cit., riguarderebbero “ espressamente solo le imprese beneficiarie dei contributi pubblici in relazione alle condotte accertate nei confronti della società co-investitrice ”;
- sarebbe stato violato l’art. 10-bis l. 241/1990 (preavviso di rigetto) e sarebbe sorta una legittima aspettativa “ in virtù della pregressa ammissione al beneficio e della stipula del contratto di investimento ”;
Rilevato che il ricorso non si presta a favorevole considerazione in quanto:
- “ l’erogazione di sussidi ed agevolazioni pubbliche alla realizzazione di iniziative imprenditoriali non persegue tanto l’interesse individuale del destinatario, quanto, tramite esso, il più ampio interesse della collettività all’implementazione di iniziative economiche private, ritenute volano e propulsore di un più diffuso sviluppo economico, sociale ed occupazionale a beneficio della collettività tutta […] In tale ottica riveste, dunque, rilievo centrale la piena affidabilità soggettiva del destinatario, elemento strumentale imprescindibile per l’effettivo conseguimento di siffatti fini pubblici, che sarebbero frustrati ab interno in caso di erogazione delle agevolazioni a favore di soggetti che operino al di fuori della legalità, almeno secondo un giudizio di ragionevolezza e verosimiglianza formulato non con standard probatori penalistici, del tutto inconferenti ratione materiae, ma tuzioristico-probabilistici ” (Cons. Stato, sez. IV^, 11 aprile 2022, n. 2706);
- la nuova formulazione dell’art. 445 c.p.p. – volta a limitare gli effetti extra-penali del patteggiamento in una logica premiale penalistica – non incide sulla portata dell’art. 5, poiché riguarda unicamente la forma della pronuncia penale e non l’accertamento sostanziale dell’illecito, ben potendo l’Amministrazione attribuire rilevanza ostativa alla sentenza di patteggiamento quale indice di inaffidabilità morale, specialmente nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni pubbliche dove il rapporto fiduciario è più stringente rispetto agli appalti di servizi;
- ai sensi dell’art. 5, co. 4, lett. b) D.M. 29.10.2020 è sufficiente quale condizione ostativa all’ammissione al fondo una “ sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ”;
- tale disposizione si limita a richiamare la normativa in materia di contratti pubblici ai soli fini dell’individuazione delle fattispecie di reato ostative alla concessione del beneficio, utilizzandone l’elenco come riferimento per circoscrivere l’ambito delle fattispecie penalmente rilevanti;
- “ in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento, nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell’interessato ” (Cons. Stato, sez. V^, 23 ottobre 2023, n. 9156; Cons. Stato, sez. II^, 4 gennaio 2023, n. 127);
- le condotte compiute dall’amministratore della ricorrente con cui ha dichiarato all’art. 9, lett. s) del contratto di “ non aver mai commesso reati o illeciti che possano comportare una responsabilità amministrativa o di altra natura per la Società ” costituiscono altresì false dichiarazioni, presupposto per il provvedimento di revoca di cui all’art. 18 lett. c) D.M. 29.10.2020, risultando pertanto il provvedimento gravato plurimotivato;
- la nozione di “soggetto beneficiario” di cui al decreto non può essere interpretata in senso restrittivo – come riferita esclusivamente all’impresa formalmente istante – dovendosi invece estendere all’intero assetto imprenditoriale risultante dall’operazione di ristrutturazione, comprensivo, nel caso di specie, anche della -OMISSIS-., quale co-investitore strutturalmente coinvolto nella compagine societaria, nonché parte integrante dell’intervento agevolativo pubblico;
- non risulta in ogni caso invocabile l’art. 10-bis l. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento di revoca, attesa la sussistenza di plurimi motivi ostativi all’accesso al fondo di cui al D.M. 29.10.2020;
- l’atto gravato si qualifica come decadenza dal beneficio, adottato a seguito dell’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, come definito dall’Ad. Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2020: “ intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente:
a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti;
b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto;
c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ”.
3. Ritenuto conclusivamente di respingere il ricorso e condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
US AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AU | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.