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14 luglio 2009
14 luglio 2009
Art. 7. (Attivita' della banca dati nazionale del DNA) 1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
Commentario • 1
- 1. Regola del concorso pubblico derogabile solo per ragioni di interesse pubblicoAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2011 · 3.8796313
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 18/02/2011, n. 52Provvedimento: […] La Fondazione era stata istituita dalla stessa Regione Toscana con la legge regionale 24 febbraio 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione Toscana RI ER per la ricerca medica e di sanità pubblica), poi abrogata dall'art. 7 della legge regionale n. 85 del 2009, come ente di diritto privato, anche se, per certi aspetti, […]Leggi di più...
- norme della regione toscana·
- sanità pubblica·
- impiego pubblico·
- illegittimità costituzionale.