Art. 212
(Costituzione di parte civile e intervento
nel processo)
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.
2. Resta in vigore l' articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 .
(Costituzione di parte civile e intervento
nel processo)
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.
2. Resta in vigore l' articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 .