Ordinanza collegiale 22 aprile 2023
Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 24 ottobre 2023
Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 5
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Rassegna dei più rilevanti principi di diritto sostanziale espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'anno 2025 Di Anna Laura Rum Sommario: 1. Per l'Adunanza Plenaria, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'ANAC, c'è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 2025) 2. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: per l'Adunanza Plenaria, il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 riguarda le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate (Consiglio …
Leggi di più… - 2. Enti Locali NewsStefano Usai · https://www.publika.it/
L'art 187 non prevede a differenza dell'art 50 la possibilità di derogare alla rotazione quando l'indagine sia fatta senza porre limitazioni alla rotazione E' possibile ritenere che, essendo un principio ormai consolidato sia applicabile anche nelle concessioni? In alternativa [...] Al servizio di supporto legale del MIT viene chiesta una chiara interpretazione del secondo periodo del comma 14 dell'articolo 41 del nuovo codice Disposizione, come noto, che dopo aver puntualizzato la necessità di scorporare gli oneri della manodopera dalla [...] Nel nostro ente il servizio finanziario si appresta a bandire l'appalto per il servizio di tesoreria Vorremmo sapere che cosa cambia, in relazione …
Leggi di più… - 3. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
NOTA A CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 9 GIUGNO 2025, N. 6 Per l'Adunanza Plenaria, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'ANAC, c'è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico Il Supremo Consesso chiarisce anche che, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile Di Anna Laura Rum Sommario: 1. I fatti di causa 2. La questione deferita all'Adunanza Plenaria 3. Le argomentazioni dell'Adunanza Plenaria 4. Il principio di diritto I fatti di causa La vicenda in esame vede l'indizione, da parte di un'azienda ospedaliera, di una procedura di …
Leggi di più… - 4. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2025
FATTO 1. L'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, con deliberazione 6 aprile 2023, n. 591, ha indetto una procedura di gara aperta telematica - suddivisa in 43 lotti - per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 1° aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi e dispositivi medici per le necessità della unità operativa semplice (u.o.s.) di cardiologia interventistica della stessa azienda. L'art. 12 del disciplinare ha previsto, in attuazione dell'art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, l'obbligo per i concorrenti di effettuare, a pena di …
Leggi di più… - 5. Bando tipo n. 1/2023, in caso di mancato pagamento della “tassa sulla gara” obbligatorio attivare il soccorso istruttorioStefano Usai · https://www.publika.it/ · 16 novembre 2023
Con la recente sentenza n. 9186/2023, la V sezione del Consiglio di Stato ribadisce che il mancato pagamento della “tassa sulla gara“ (prevista dall'art. 1, comma 67, della l. n. 266 del 2005) determina l'esclusione dalla gara e non consente l'attivazione del soccorso istruttorio. La sentenza ne chiarisce, come si vedrà più avanti, le ragioni ma è bene evidenziare che detto epilogo risulta in realtà capovolto con il nuovo bando tipo ANAC n. 1/2023 che, invece, ammette la possibilità di attivare il soccorso istruttorio “integrativo”. La previsione, evidentemente, non avrà efficacia retroattiva. La sentenza
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/11/2023, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 00747/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rieco Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Colombari, Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assemblea Territoriale D'Ambito Ato 2 Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Viva Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Giovanna Zagaria, Catia Tomasetti, Giorgio Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ecofon Conero S.p.A., Astea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Jesiservizi S.r.l., Anconambiente Spa, So.Ge.Nu.S. Spa, Cis S.r.l., Marche Multiservizi Falconara S.r.l., Autorita' Nazionale Anticorruzione - Anac, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 23 del 7/12/2022, pubblicata all'Albo pretorio in pari data per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 - Approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione ex art. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza”, del documento istruttorio del Direttore, nonché di tutti gli atti e documenti di cui la deliberazione n. 23/2022 prende atto e/o ad essa allegati e/o che approva, compresi: - l'Allegato A “Domanda di candidatura (prott. ATA n. 5534/2022 e 5678/2022)” e tutti i relativi allegati tra cui: Bozza di atto costitutivo e di Statuto della società in house NewCo, Bozza Regolamento consortile, Piano economico – finanziario della NewCo e asseverazione, Piano del programma operativo, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà aventi ad oggetto il possesso dei requisiti, dichiarazione congiunta dei Candidati avente ad oggetto le informazioni espressamente richieste dall'ATA, lettera di assunzione di impegni dei Candidati ai sensi della richiesta impegni ATA; - l'Allegato B “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co e relativi allegati (Relazione ex art. 34)” e tutti i relativi allegati tra cui: modello gestionale, evoluzione del gruppo societario Viva Servizi s.p.a., valutazione della Offerta Tecnica da parte dell'ATA - Relazione istruttoria, Piano del programma operativo, Piano economico finanziario della NewCo e asseverazione; - l'Allegato C “Disciplinare Tecnico prestazionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 – Ancona” e tutti i relativi allegati, tra cui: servizi attivi all'avvio del Contratto, calendari dei servizi di raccolta domiciliare (Ricognizione), PEF 2021, standard minimi prestazionali, standard minimi prestazionali del servizio a regime, posizionamento delle isole/casette informatizzate, riepilogo standard di qualità dei servizi, listino prezzi unitari, schema di Carta della qualità dei servizi; - l'Allegato D “PEF ATA” e nota su redazione del PEF a base dell'affidamento; di tutti gli atti connessi, conseguenti, presupposti ivi compresi: - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 7 del 6/4/2022, avente ad oggetto “Delibere dell'Assemblea ATA n. 2 del 11.02.2019, n. 13 del 29.07.2020, n. 4 del 24.05.2021- Candidatura per l'affidamento in house pervenuta all'ATA - Indirizzo nel senso dello sviluppo dell'attività istruttoria per la procedura di affidamento (in concessione) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2 Ancona” e del documento istruttorio del Direttore; - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 4 del 24/5/2021 recante “Delibera dell'Assemblea ATA n. 2 del 11.02.2019, Delibera dell'Assemblea ATA n. 13 del 29.07.2020 - Indirizzo nel senso dell'avvio dell'attività istruttoria per la procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2 Ancona secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza” e del documento istruttorio del Direttore; - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 16 del 22/12/2020, recante “Ratifica del Decreto del Presidente n. 31/2020 ad oggetto «Presa d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 11/02/2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.05.2021 con condizione risolutiva anticipata»”, nonché di tale decreto e dei documenti istruttori; - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 13 del 29/7/2020, avente ad oggetto “Modalità di realizzazione e gestione impianti dell'ATO 2 Ancona - Delibera di indirizzo” e del documento istruttorio del Presidente nonché dei relativi allegati; - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 21 del 18/12/2019 recante “Presa d'atto dello stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 11/02/2019: determinazione della necessaria prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.12.2020 con condizione risolutiva anticipata, a ratifica del Decreto del Presidente n. 31/2019,” nonché di tale decreto e dei documenti istruttori; - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 2 dell'11/2/2019 recante “Deliberazione dell'Assemblea ATA n. 20 del 27.7.2017 e Deliberazione dell'Assemblea ATA n. 5 del 30.10.2018 – Presa d'atto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 6459/2018 e n. 6456/2018 – Determinazioni conseguenti in merito alle Linee programmatiche sulla forma di gestione integrata del servizio rifiuti e sull'allineamento delle scadenze delle gestioni esistenti”, nonché degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e del documento istruttorio del Direttore; - dell'atto dell'ANAC del 22/7/2022, dell'atto dell'ANAC del 5 e/o 6/10/2022 prot. ATA 4753/2022, nonché ogni altro eventuale atto dell'ANAC rilevante ai fini del pre-sente giudizio; - di ogni altro eventuale atto lesivo per la ricorrente ai fini del presente giudizio
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rieco S.p.A. il 9/2/2023:
per l'annullamento - della deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona n. 28 del 27/12/2022, pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/12/2022 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Delibera ATA n. 23/2022 - Affidamento d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Approvazione dello Schema di Contratto di Servizio”, del documento istruttorio del Direttore, nonché di tutti gli atti e documenti di cui la deliberazione n. 28/2022 prende atto e/o ad essa allegati e/o che approva, compresi:
- Schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2 – Ancona e tutti gli allegati allo schema di contratto di servizio compresi la deliberazione dell'ATA n. 23 del 07/12/2022 e tutti i relativi allegati; la deliberazione dell'ATA di affidamento del servizio, il Disciplinare Tecnico di offerta e relativi allegati [corredato dalle migliorie dal Gestore]; Documenti Offerta Tecnica; Documenti Offerta Economica [comprensiva di PEF]; Beni strumentali di cui all'Art. 10, c.1, lett. a); Beni strumentali di cui all'Art. 10, c.1, lett. b), Beni strumentali di cui all'Art. 10 c.1, lett. c), Elenco del personale, Regolazione del rischio operativo associato al quantitativo di rifiuti indifferenziati a smaltimento, Regolazione del rischio operativo associato ai ricavi minimi da cessione rifiuti differenziati, Regolazione del processo di verifica e validazione dei costi di cessione dei rifiuti differenziati onerosi, Regolazione della definizione del corrispettivo del Gestore, Penali, Lettera di assunzione di impegni dei Candidati ai sensi della Richiesta Impegni ATA;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assemblea Territoriale D'Ambito Ato 2 Ancona e di Viva Servizi S.p.A. e di Ecofon Conero S.p.A. e di Astea S.p.A. e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, parte ricorrente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Si costituivano per resistere l’Amministrazione e le controinteressate indicate in epigrafe,
Il 12 settembre 2023 il Ministero Ambiente e Sicurezza energetica, deducendo carenza di legittimazione passiva, essendo gli atti censurati tutti emanati da amministrazione locale, ha chiesto l’estromissione dal processo;
In data 23 ottobre 2023 l’Amministrazione resistente depositava memoria con cui dichiarava che “ le delibere n° 23 e 28 – costituenti il complesso provvedimentale dell’affidamento in contestazione – sono state ritirate (“nella forma della revoca”) dalla deliberazione dell’Assemblea A.T.A, n° 14 del 29.06.2023 ”, deducendo, quindi, l’improcedibilità del ricorso;
Parte ricorrente, così come parti controinteressate, non si sono opposte all’eccezione di improcedibilità di parte resistente;
All’udienza dell’8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ciò premesso, va disposta l’estromissione dal processo del Ministero Ambiente e Sicurezza energetica e va dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (art. 35 c. 1 lett. c) c.p.a.), con compensazione delle spese, sussistendone sufficienti ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), disposta l’estromissione dal processo del Ministero Ambiente e Sicurezza energetica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO