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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR AR ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4070 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
nata FUKUOKA, elettivamente domiciliata in Velletri via Selvanova II n. 51, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Ascenzio La Rocca, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Responsabile atti introduttivi del giudizio Lazio, , elettivamente domiciliata in CP_2
Catania corso delle Province n. 22, presso lo studio del procuratore Avv. Maria Di Gregorio, che la rappresenta e difende
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Marino via J. F. Kennedy n. 29, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Frisina, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Simona Miglio
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 luglio 2022, ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1 il 20 luglio 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229015102549000, relativa a numerose cartelle esattoriali e a diversi avvisi di addebito, tutti emessi per crediti contributivi nella CP_ titolarità dell'
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione dei crediti previdenziali, la decadenza dall'imposizione, la mancata notifica dei titoli impositivi;
ha CP_ quindi convenuto in giudizio e , chiedendo che il giudice Controparte_1 annulli l'intimazione di pagamento ricevuta.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito il parziale Controparte_1 difetto di giurisdizione e la parziale incompetenza del giudice del lavoro, il difetto della propria legittimazione passiva e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso. CP_
1.2. Si è costituito in giudizio anche l' che ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, la tardività della opposizione e chiesto, nel merito, il suo rigetto.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Deve in primo luogo essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da in relazione alle cartelle di pagamento n. Controparte_1
0972010014752167000, n. 09720100324146823000 e n. 09720170251399159002 (docc. 1, 2 e 5 di sottese all'atto impugnato e aventi ad oggetto Irpef e tasse automobilistiche, essendo fornito CP_4 di giurisdizione il giudice tributario.
3.1. Deve parimenti essere accolta l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro, in favore del giudice di pace, per le cartelle n. 09720130258297512000 e n. 09720170127041781001
(docc. 3 e 4 di , aventi ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice CP_4 della strada.
4. Con la nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 2 aprile 2025,
[...] ha depositato gli estratti di ruolo degli avvisi di addebito n. Controparte_1
39720120019314511000, n. 39720130005314047000, n. 39720130011805851000, n.
39720140000478333000, n. 39720140009080227000, n. 39720140022621835000 e n.
39720150004576275000, da cui emerge lo sgravio totale dei debiti previdenziali portati nei titoli, ai sensi dell'art. 1 commi da 222 a 230 legge n. 197/2022, e prova dello sgravio parziale dei debiti portati nell'avviso n. 39720120014661978000, limitatamente ai contributi IVS anni 2009, 2010 e
2011.
4.1. In relazione a tali titoli deve allora essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4.2. Tale pronuncia impone, ai fini della regolamentazione delle spese di lite alla luce del principio della soccombenza virtuale, di verificare in ogni caso la fondatezza del ricorso anche in relazione agli avvisi di addebito oggetto sgravio. CP_
5. e hanno eccepito il difetto della propria Controparte_1 legittimazione passiva.
5.1. La giurisprudenza ha chiarito che, nell'analoga fattispecie della riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n. 7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo.
Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
5.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito, che attiene al merito della pretesa, deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
, essendo legittimato passivo solo il titolare del credito.
[...]
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione CP_1
CP_ alla mancata notifica delle cartelle esattoriali portante i crediti nella titolarità dell' demandata all'ente di riscossione.
6. La ricorrente ha affermato che gli avvisi di addebito presupposti della intimazione oggetto CP_ di causa non sarebbero state notificati, mentre ha sollevato una eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per tardività. CP_
6.1. al riguardo, ha depositato prova: dell'avviso di addebito n. 39720120014661978000, notificata nelle mani della ricorrente il
12 ottobre 2012 (docc. 1 e 2); dell'avviso di addebito n. 39720120019314511000, notificata nelle mani della ricorrente il
18 dicembre 2012 (docc. 3 e 4); dell'avviso di addebito n. 39720130005314047000, notificata nelle mani della ricorrente il 2 maggio 2013 (docc. 5 e 6); dell'avviso di addebito n. 39720130011805851000, notificata nelle mani della ricorrente il
15 gennaio 2014 (docc. 7 e 8); dell'avviso di addebito n. 39720140000478333000, relativo a contributi dovuti per l'anno
2013, notificata per compiuta giacenza il 20 giugno 2014 (docc. 9 e 10); dell'avviso di addebito n. 39720140009080227000, notificata nelle mani della ricorrente il
26 settembre 2014 (docc. 11 e 12); dell'avviso di addebito n. 39720140022621835000, notificata nelle mani della ricorrente il
22 gennaio 2015 (docc. 13 e 14); dell'avviso di addebito n. 39720150004576275000, notificata nelle mani della ricorrente l'1 ottobre 2015 (docc. 15 e 16); dell'avviso di addebito n. 39720160001484517000, notificata nelle mani della ricorrente il
22 aprile 2016 (docc. 17 e 18); dell'avviso di addebito n. 39720160017452617000, notificata nelle mani della ricorrente l'11 novembre 2016 (docc. 19 e 20); dell'avviso di addebito n. 39720170008630738000, notificata nelle mani della ricorrente l'11 ottobre 2017 (docc. 21 e 22); dell'avviso di addebito n. 39720180004276200000, notificata nelle mani della ricorrente il 6 luglio 2018 (docc. 23 e 24); dell'avviso di addebito n. 39720180021476748000, relativo a contributi dovuti per l'anno
2017 e l'anno 2018, notificata per compiuta giacenza il 17 gennaio 2019 (docc. 25 e 26); dell'avviso di addebito n. 39720190022192427000, notificata nelle mani della ricorrente il 4 gennaio 2020 (docc. 27 e 28).
6.1.1. Alla prima udienza, celebrata il 4 luglio 2023 parte ricorrente non ha contestato neppure genericamente la documentazione depositata.
6.2. Alla luce della documentazione richiamata, deve allora essere affermata la prova della notifica degli avvisi di addebito portati nella intimazione di pagamento opposta, con eccezione dell'avviso n. 39720140000478333000 e dell'avviso di addebito n. 39720180021476748000, in assenza di prova dell'avviso di deposito, ai fini della maturazione della compiuta giacenza.
6.3. Quanto alla eccepita tardività dell'opposizione, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse e, a fronte “della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, senza essere soggetto a termini di decadenza” (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256).
6.3.1. Ne deriva che deve essere affermata la ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, in relazione alle cartelle citate, in quanto volta ad accertare la maturata prescrizione dei crediti, in epoca successiva alla notifica del titolo.
Deve invece essere dichiarata la inammissibilità di ogni contestazione relativa alla decadenza dell' dalla riscossione e alla prescrizione del diritto in data precedente la notifica CP_5 degli avvisi di addebito, in quanto in difetto di opposizione i crediti portati nei titoli sono divenuti irretrattabili.
Quanto all'avviso n. 39720140000478333000 e all'avviso n. 39720180021476748000, gli estratti di ruolo depositati dall'ente di riscossione (docc. C5 e C11) dimostrano la tempestiva iscrizione a ruolo dei crediti.
7. La ricorrente ha affermato che si sono estinti per prescrizione i crediti portati nei seguenti avvisi di addebito:
n. 39720120014661978000, notificato il 12 ottobre 2012;
n. 39720120019314511000, notificato il 18 dicembre 2012;
n. 39720130005314047000, notificato il 2 maggio 2013;
n. 39720130011805851000, notificato il 15 gennaio 2014;
n. 39720140000478333000, relativo a contributi anno 2013, non notificato;
n. 39720140009080227000, notificato il 26 settembre 2014;
n. 39720140022621835000, notificato il 22 gennaio 2015;
n. 39720150004576275000, notificato l'1 ottobre 2015;
n. 39720160001484517000, notificato il 22 aprile 2016,
n. 39720160017452617000, notificato l'11 novembre 2016.
7.1. Essendo stata eccepita da parte del ricorrente la prescrizione del debito, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, CP_3 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_5 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre
2016, n. 23397).
7.2. ha depositato, al riguardo, copia: Controparte_1 della intimazione di pagamento n. 09720179006706954000, con relata di notifica eseguita nelle mani della ricorrente il 10 agosto 2017 (doc. D).
L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata il 20 luglio 2022.
7.2.1. All'udienza del 4 luglio 2023 parte ricorrente non ha contestato tale documentazione.
7.3. Sulla base di tale documentazione, rileva l'Ufficio che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale:
i crediti portati nell'avviso di addebito n. 39720140000478333000, relativi all'anno 2013, non si sono estinti per prescrizione, non essendo trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla loro maturazione a quella dei successivi atti interruttivi della prescrizione (10 agosto
2017 e 20 luglio 2022);
i crediti portati negli ulteriori avvisi di addebito sopra richiamati non si sono estinti per prescrizione, non essendo trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica del titolo a quella dei successivi atti interruttivi della prescrizione (10 agosto 2017 e 20 luglio 2022).
8. Tanto premesso, il ricorso risulta infondato.
9. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al relativo pagamento in favore delle parti opposte, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e in relazione al valore dei crediti prescritti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in relazione alle cartelle di pagamento n.
0972010014752167000, n. 09720100324146823000 e n. 09720170251399159002, in favore del giudice tributario;
dichiara la propria incompetenza, in relazione alle cartelle n. 09720130258297512000 e n.
09720170127041781001, in favore del giudice di pace;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
39720120019314511000, n. 39720130005314047000, n. 39720130011805851000, n.
39720140000478333000, n. 39720140009080227000, n. 39720140022621835000 e n.
39720150004576275000, in quanto oggetto di sgravio integrale, e all'avviso n.
39720120014661978000, limitatamente ai contributi IVS anni 2009, 2010 e 2011, e per l'effetto annulla tali titoli e parzialmente l'intimazione di pagamento 09720229015102549000, relativamente a tali crediti;
rigetta nel resto il ricorso;
CP_
condanna parte ricorrente al pagamento dei compensi di lite in favore di liquidati in €
3.291,00, oltre spese generali;
condanna parte ricorrente al pagamento dei compensi di lite in favore di
[...]
, liquidati in € 3.291,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Controparte_1
Velletri, 15 luglio 2025
Il giudice
TR AR ZZ