Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per errore materiale nell'accertamento dell'imposta

    La Corte ritiene che le eccezioni attinenti a vizi di merito, come l'errore materiale nell'accertamento, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando l'avviso di accertamento presupposto, e non l'ingiunzione di pagamento conseguente, ormai cristallizzata.

  • Rigettato
    Errore materiale nei dati riportati nell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che le eccezioni attinenti a vizi di merito, come l'errore materiale nell'accertamento, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando l'avviso di accertamento presupposto, e non l'ingiunzione di pagamento conseguente, ormai cristallizzata.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di adeguata motivazione

    La Corte ritiene che le eccezioni attinenti a vizi di merito, come la carenza di motivazione e l'applicazione di sanzioni e interessi, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando l'avviso di accertamento presupposto, e non l'ingiunzione di pagamento conseguente, ormai cristallizzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 112
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo