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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ER PP ANNA, AT
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0306237 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078108190016799 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comaprso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2024 alla SOGET s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Corigliano-Rossano, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 12 gennaio 2024 (n. 246/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa in origine dall'avv. Nominativo_2, poi dall'avv. Difensore_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0306237, TARI 2017, notificata in data 17 novembre 2023, importo
€ 46.948,00, atto allegato al ricorso.
Nell'ingiunzione di pagamento si indicava quale atto presupposto l'avviso di accertamento n.
1078108190016799, notificato in data 9 ottobre 2019, in relazione al quale il ricorrente non lamentava omessa o irregolare notifica, atto non impugnato.
Il ricorrente premetteva che il contribuente aveva la disponibilità di un solo immobile nel territorio di Corigliano-Rossano, sito in Indirizzo_1 e destinato a negozio. Fino al 2016 l'imposta era stata regolarmente pagata e aveva un importo proporzionato al bene in esame di circa novemila euro;
dal
2017, venivano operati accertamenti non esatti e liquidata una imposta spropositata.
Formulava diverse eccezioni:
1) Nullità per errore materiale nell'accertamento dell'imposta, i cui pagamenti erano regolari fino al
2016;
2) Errore materiale nei dati riportati nell'avviso di accertamento, in quanto il contribuente ha la disponibilità di un solo immobile in c.da Frasso e non di altro sito in Indirizzo_2;
3) Nullità per carenza di adeguata motivazione degli atti (ingiunzione di pagamento e presupposto avviso di accertamento) con violazione dell'art. 3 n. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000, soprattutto in relazione alle sanzioni e agli interessi applicati in modo illegittimo e infondato, contrario ai principi di buona fede.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto, nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
All'udienza dell'8 marzo 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 12 marzo 2024 si è costituita la SOGET, depositando controdeduzioni telematiche ove preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica a SOGET, in quanto il ricorso non era stato notificato ad indirizzo pec risultante nei pubblici registri e in ragione del formato dell'atto non nativo digitale, ma analogico. Sollecitava in ogni caso il rigetto del ricorso in quanto in presenza di avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato non erano più opponibili vizi di merito poiché la pretesa era ormai cristallizzata, con vittoria di spese con distrazione.
In data 15 dicembre 2025 il nuovo difensore, avv. Difensore_1, succeduto all'avv. Nominativo_2 che aveva rinunciato al mandato a seguito di cancellazione dall'albo, depositava memoria difensiva per insistere nei motivi di ricorso.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di nullità della notifica del ricorso in quanto inviata su pec diversa da quella risultante dai pubblici registri o per il formato non nativo analogico. Il ricorso è stato inviato alla SOGET su indirizzo pec alla stessa riconducibile, la SOGET ne ha avuto contezza, potendo ampiamente controdedurre;
non vengono in rilievo vizi/irregolarità utili a determinare l'inammissibilità/ inesistenza/nullità del ricorso, poichè sanati dal raggiungimento dello scopo.
Nel merito si condividono ampiamente le argomentazioni esposte da parte resistente.
Alla contribuente era stato notificato in data 9 ottobre 2019 l'avviso di accertamento n.
1078108190016799 (sul punto non vi è alcuna contestazione in ricorso),l'atto non è stato impugnato, dovendosi così ritenere la pretesa ormai cristallizzata e non più ammissibile una contestazione nel merito.
L'ingiunzione n. 0306237, che richiama il rpedetto avviso di accertamento, non è stata impugnata per vizi propri, atteso che tutte le eccezioni attengono al merito della pretesa, in quanto si assume che l'Ente nel liquidare l'imposta TARI 2017 sia incorso in un errore materiale. Si tratta, quindi, di vizi che la contribuente avrebbe dovuto far valere impugnando l'avviso di accertamento e non la conseguente ingiunzione, relativa ad una pretesa ormai cristallizzata, anche in relazione a sanzioni e interessi liquidati secondo criteri legittimi e ben specificati.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della documentazione prodotta dal ricorrente che sembrerebbe confermare un errore nell'avviso di accertamento, non impugnato e divenuto definitivo, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ER PP ANNA, AT
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0306237 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078108190016799 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comaprso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2024 alla SOGET s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Corigliano-Rossano, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 12 gennaio 2024 (n. 246/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa in origine dall'avv. Nominativo_2, poi dall'avv. Difensore_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0306237, TARI 2017, notificata in data 17 novembre 2023, importo
€ 46.948,00, atto allegato al ricorso.
Nell'ingiunzione di pagamento si indicava quale atto presupposto l'avviso di accertamento n.
1078108190016799, notificato in data 9 ottobre 2019, in relazione al quale il ricorrente non lamentava omessa o irregolare notifica, atto non impugnato.
Il ricorrente premetteva che il contribuente aveva la disponibilità di un solo immobile nel territorio di Corigliano-Rossano, sito in Indirizzo_1 e destinato a negozio. Fino al 2016 l'imposta era stata regolarmente pagata e aveva un importo proporzionato al bene in esame di circa novemila euro;
dal
2017, venivano operati accertamenti non esatti e liquidata una imposta spropositata.
Formulava diverse eccezioni:
1) Nullità per errore materiale nell'accertamento dell'imposta, i cui pagamenti erano regolari fino al
2016;
2) Errore materiale nei dati riportati nell'avviso di accertamento, in quanto il contribuente ha la disponibilità di un solo immobile in c.da Frasso e non di altro sito in Indirizzo_2;
3) Nullità per carenza di adeguata motivazione degli atti (ingiunzione di pagamento e presupposto avviso di accertamento) con violazione dell'art. 3 n. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000, soprattutto in relazione alle sanzioni e agli interessi applicati in modo illegittimo e infondato, contrario ai principi di buona fede.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto, nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
All'udienza dell'8 marzo 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 12 marzo 2024 si è costituita la SOGET, depositando controdeduzioni telematiche ove preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica a SOGET, in quanto il ricorso non era stato notificato ad indirizzo pec risultante nei pubblici registri e in ragione del formato dell'atto non nativo digitale, ma analogico. Sollecitava in ogni caso il rigetto del ricorso in quanto in presenza di avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato non erano più opponibili vizi di merito poiché la pretesa era ormai cristallizzata, con vittoria di spese con distrazione.
In data 15 dicembre 2025 il nuovo difensore, avv. Difensore_1, succeduto all'avv. Nominativo_2 che aveva rinunciato al mandato a seguito di cancellazione dall'albo, depositava memoria difensiva per insistere nei motivi di ricorso.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di nullità della notifica del ricorso in quanto inviata su pec diversa da quella risultante dai pubblici registri o per il formato non nativo analogico. Il ricorso è stato inviato alla SOGET su indirizzo pec alla stessa riconducibile, la SOGET ne ha avuto contezza, potendo ampiamente controdedurre;
non vengono in rilievo vizi/irregolarità utili a determinare l'inammissibilità/ inesistenza/nullità del ricorso, poichè sanati dal raggiungimento dello scopo.
Nel merito si condividono ampiamente le argomentazioni esposte da parte resistente.
Alla contribuente era stato notificato in data 9 ottobre 2019 l'avviso di accertamento n.
1078108190016799 (sul punto non vi è alcuna contestazione in ricorso),l'atto non è stato impugnato, dovendosi così ritenere la pretesa ormai cristallizzata e non più ammissibile una contestazione nel merito.
L'ingiunzione n. 0306237, che richiama il rpedetto avviso di accertamento, non è stata impugnata per vizi propri, atteso che tutte le eccezioni attengono al merito della pretesa, in quanto si assume che l'Ente nel liquidare l'imposta TARI 2017 sia incorso in un errore materiale. Si tratta, quindi, di vizi che la contribuente avrebbe dovuto far valere impugnando l'avviso di accertamento e non la conseguente ingiunzione, relativa ad una pretesa ormai cristallizzata, anche in relazione a sanzioni e interessi liquidati secondo criteri legittimi e ben specificati.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della documentazione prodotta dal ricorrente che sembrerebbe confermare un errore nell'avviso di accertamento, non impugnato e divenuto definitivo, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento