Sentenza 22 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL TALL NO02 /0 2 LA CORTE SU EMAADICASSAZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15140/00 Dott. UN BATTIMIELLO Consigliere Cron. 6255 - Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: NT LV, AL VI, NE DE, NO RI, ST LI, RU NO, OL IO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, + rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARABELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 5311 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 359/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 13/11/99 R.G.N. 16/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione per rinuncia del ricorso. -2- R.G. 15140/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domanda proposte da MO AN, AL IR, ER DE, In- nocenti IO, ES LI, NI UN e AO LI per rivalutazione del periodo di esposizione ottenere la all'amianto, sul rilievo che i lavoratori erano già pensiona- entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 ti alla data di n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione il MO e gli altri soccombenti, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura. I ricorrenti hanno successivamente depositato "atto di ri- nuncia all'azione giudiziaria (ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- 1. - zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. inoltre, che, nelDeducono, ре 1 senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale. - L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito 2. di рез 440 ricorrenté ha dichiarato dell'atto col quale 1 "rinunciare all'azione giudiziaria in corso", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces- sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza о irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- Feg 2 ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi 4.388 dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000). Compen- Res sa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente Enferelle Линіні Il Consigliere est. Floricut Elf. ridicoll, nom Cancelleria ELLIERTE NC FEB.2002 in CA Depositato IL ELLIERE 2.2 Grove faille oggi, CANC IL е ж о М 0 1 . 3 3 5 I D . , A N O S L S 4 A 7 T 1 C L S A O T R N O T E T S S I T T I E I G R E I R A D L L O E D 3