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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9958/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8095/2024 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
via Antonio Gramsci, n. 42, Codice Fiscale: elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmen Sindona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento e disabilità grave)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
768/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… 1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto, a decorrere dalla domanda amministrativa o da quell'altra che sarà accertata in corso di causa, dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi
30/03/1971 n. 118 , 11/02/1980 n. 508 e successive modifiche;
2) Ritenere e dichiarare la ricorrente nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (minorazione che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale) e dei requisiti di cui all'art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n. 5. 3) Condannare, in conseguenza, l' Controparte_2
a corrispondere l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda
[...] amministrativa o da quell'altra data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Disporre consulenza tecnica medico legale al fine di accertare che la ricorrente, a causa delle infermità di cui è affetto, è invalido al 100% grave
e, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, ha diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (minora1zione che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale) e dei requisiti di cui all'art. 4 del DL 9 Febbraio 2012 n.
5. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 25 novembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis,
pagina 2 di 4 commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. - 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 29 settembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 settembre 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente in data 22 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA
CON INIZIALE DETERIORAMENTO COGNITIVO DIABETE MELLITO TIPO 2 NID,
POLIARTROSI”, non riscontrando né i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né quelli per il riconoscimento della disabilità grave.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita la ricorrente in data 29 gennaio 2025, ha riscontrato
“Importante declino cognitivo su base cerebrovasculopatica cronica associato ad episodi
pagina 3 di 4 confusionali e turbe comportamentali in soggetto diabetico NID e con poliartropatia a discreta incidenza funzionale”, ritenendo sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e quelli per il riconoscimento della disabilità grave con decorrenza da ottobre 2024.
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e la ricorrente dichiarata in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da ottobre 2024.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da ottobre 2024.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8095/2024 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
via Antonio Gramsci, n. 42, Codice Fiscale: elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmen Sindona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento e disabilità grave)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
768/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… 1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto, a decorrere dalla domanda amministrativa o da quell'altra che sarà accertata in corso di causa, dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi
30/03/1971 n. 118 , 11/02/1980 n. 508 e successive modifiche;
2) Ritenere e dichiarare la ricorrente nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (minorazione che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale) e dei requisiti di cui all'art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n. 5. 3) Condannare, in conseguenza, l' Controparte_2
a corrispondere l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda
[...] amministrativa o da quell'altra data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Disporre consulenza tecnica medico legale al fine di accertare che la ricorrente, a causa delle infermità di cui è affetto, è invalido al 100% grave
e, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, ha diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (minora1zione che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale) e dei requisiti di cui all'art. 4 del DL 9 Febbraio 2012 n.
5. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 25 novembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis,
pagina 2 di 4 commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. - 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 29 settembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 settembre 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente in data 22 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA
CON INIZIALE DETERIORAMENTO COGNITIVO DIABETE MELLITO TIPO 2 NID,
POLIARTROSI”, non riscontrando né i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né quelli per il riconoscimento della disabilità grave.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita la ricorrente in data 29 gennaio 2025, ha riscontrato
“Importante declino cognitivo su base cerebrovasculopatica cronica associato ad episodi
pagina 3 di 4 confusionali e turbe comportamentali in soggetto diabetico NID e con poliartropatia a discreta incidenza funzionale”, ritenendo sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e quelli per il riconoscimento della disabilità grave con decorrenza da ottobre 2024.
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e la ricorrente dichiarata in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da ottobre 2024.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da ottobre 2024.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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