Art. 17. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 17 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158
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Articolo 17 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158
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17 novembre 2017
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