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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1129/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1129/2024
r.g.l., vertente
TRA
e , n.q. di legali rapp.ti della minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. FEDERICO LUCCI
[...]
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 16.04.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare l'inesistenza /irripetibilità /inesigibilità dell'indebito pari ad euro CP_ 3.007,54 dall' . Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva che la minore era titolare di indennità di frequenza dal marzo 2021 (con revisione ad aprile 2022) giusta omologa del Tribunale di Cassino;
che l' convocava a visita la minore in data 04.03.2024 ed in detta data le era tolta CP_1
l'indennità di frequenza;
che con comunicazione del 19.03.2024 l chiedeva la CP_1 restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di frequenza dal maggio 2023. L non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della camera di consiglio.
In tema di indebito assistenziale, in luogo della regola generale di cui all'art 2033 c.c. trova applicazione in armonia con l'art. 38 della Cost., quella che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento dell'accipiens e la erogazione indebita non sia a questi addebitabile.
“Nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolare, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Ord.13223/2020 Cass.).
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario, lo stesso è ripetibile solo a partire dal momento della visita medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie richieste dalla normativa.
"Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta". (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003,
n.16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n.6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013,
n.21453).
Ne consegue che la regola generale è che debbano essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096). Nel caso in esame la mancanza del requisito sanitario è stato accertato con visita del
04.03.2024 ed è solo da tale date che le prestazioni eventualmente erogate possono essere richieste.
Il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'irripetibilità da parte dell' convenuto dell'indebito contestato CP_2 alla ricorrente con nota del 19.03.2024, limitatamente alle somme versate dall' alla CP_1 minore a titolo di ratei di indennità di frequenza maturati nel Persona_1 periodo antecedente il 04.03.2024;
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.1.800,00, oltre iva e cassa CP_1
e rimborso forfettario, da distrarsi.
Cassino 17.11.2025
Il Giudice Onorario
LE AM