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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 985/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 985/2024 R.G., avente ad oggetto:
“domanda per la modifica delle condizioni di divorzio”
vertente tra
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giovanni Berto CodiceFiscale_1 del Foro di Vicenza
Ricorrente
e
1 nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Grasparotto e C.F._2
Andrea Bevilacqua del Foro di Vicenza
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/11/2025 le parti, dichiarando di aver raggiunto un accordo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza di divorzio del
Tribunale di EN dell'11.09.2013, pratica n. 2-761/13, 24-2-1186-20082013, disporre la modifica delle condizioni di divorzio precedentemente statuite con le seguenti nuove
CONDIZIONI
1. la figlia , maggiorenne, rimarrà a vivere prevalentemente con Persona_1 la madre RA presso l'abitazione di Vicenza, Via Camisano 27 Parte_1 in 2, e potrà vedere e frequentare il padre quando vorrà.
2. il Sig. concorrerà nel mantenimento della figlia , fino al CP_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, corrispondendo la somma mensile di €. 300,00 (trecento) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, somma che sarà automaticamente rivalutata a decorrere dal gennaio di ogni anno secondo gli indici ISTAT famiglie.
Le spese ricreative, mediche e scolastiche straordinarie della figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a testa: le parti sul punto, si riportano alle condizioni di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza recante data
26 ottobre 2017, che costituirà parte integrante del presente accordo.
2 L'assegno unico familiare verrà suddiviso a metà tra i genitori, come pure le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive di . Per_1
3. I Signori e rinunciano reciprocamente alla richiesta CP_1 Parte_1 di un assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra dichiarandosi i medesimi economicamente autosufficienti;
4. La casa familiare sita a Vicenza Via Camisano n 27 viene assegnata alla
RA . Parte_1
Al riguardo le parti, dando atto che è indispensabile e funzionale ai fini della soluzione della crisi familiare, hanno concordato di regolamentare i loro rapporti patrimoniali attinenti la comproprietà di tale immobile nel seguente modo:
Il signor si impegna a cedere alla RA , che accetta, CP_1 Parte_1 con rinuncia all'ipoteca legale, la propria quota del 10% di proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in Vicenza, Via Camisano n. 27 , così catastalmente individuata:
Comune di Vicenza, C.F. Foglio 11
- m.n. 619 sub. 9, Viale Camisano n. 27, piano 1, cat. A/3, classe 5, cons. vani
5,5, sup. cat. totale mq 94, sup. cat. escluse aree scoperte mq 87, R.C. euro
426,08,
- m.n. 619 sub. 7, Viale Camisano n. 29, piano T, cat. C/6, classe 5, cons. mq 16, sup. cat. totale mq 16, R.C. Euro 66,11.
il tutto con la congiunta quota millesimale sulle parti comuni di cui agli artt. 1117 ss. c.c, e comunque tutto quanto al Signor pervenuto a seguito CP_1 dell'atto di acquisto in data 17.03.2016, Rep. n. 61.402 Racc.n. 27.256, Notaio
, comprensivo di relative pertinenze e parti comuni, a mezzo atto notarile Per_2 da stipularsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui al presente procedimento.
Il trasferimento dell'immobile su indicato verrà effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei
3 rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi in seno al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
Le spese notarili saranno a carico della signora . Parte_1
A fronte di quanto precede, la signora , diventando unica Parte_1 proprietaria dell'immobile sopra meglio descritto, si accolla interamente - con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo - le rate di mutuo contratto in data 17.03.2016, n Rep. n. 61.403 Racc. n. 27.257, Notaio ancora Per_2 da corrispondere, sino alla totale estinzione del finanziamento, rinunciando reciprocamente le parti al rimborso di qualsivoglia somma già versata per il mutuo
e tale abitazione.
In virtù di tale accollo, le parti si impegnano a chiedere la liberazione del Sig.
[...]
dal mutuo di cui sopra all'istituto di credito. Nel caso la banca mutuante CP_1 fosse disponibile ad accettare la liberazione ex art. 1273 cc del Signor , CP_1 la signora presta fin d'ora il proprio consenso alla medesima. Pt_1
Trattandosi di modifica delle condizioni divorzili, le parti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali – cessione di quota immobiliare e accollo -
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
5. Il sig. , anche al fine di agevolare l'accollo liberatorio di cui al punto CP_2 precedente, si impegna a contrarre nuovo finanziamento con Findomestic che sostituisca quello precedente liberando così la sig. da ogni obbligo Parte_1
e garanzia relativo a tale ultimo finanziamento.
6. La RA si impegna a rimettere ogni querela sporta nei Parte_1 confronti del sig. e segnatamente le querele che hanno dato origine ai Pt_1 procedimenti penali n. 5726/2024 RGNR e n. 76/2024 RGNR pendenti innanzi al Tribunale di Vicenza.
7. spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, con parere espresso in data
20.11.2025, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.03.2024, , allegando che con Parte_1 sentenza definitiva dell'11.09.2013 il Tribunale di EN aveva pronunciato il suo divorzio da con cui si era coniugata il giorno 5.10.2007 in CP_1
LD e da cui aveva avuto una figlia di nome nata il [...], Per_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica della suddetta sentenza, che fosse disposto: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2)
l'assegnazione in suo favore della casa familiare cointestata alle parti;
3) l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia (in luogo di 800 leu, pari a circa 41,50 euro mensili, stabiliti dal Tribunale moldavo) e di concorrere, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la medesima;
4) il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale.
A sostegno delle domande la ricorrente esponeva che, dopo la pronuncia di divorzio, le parti avevano ripreso la loro relazione sentimentale e, nel 2016, erano tornate a convivere in un immobile acquistato a Vicenza con l'accensione di un mutuo, di cui ella era comproprietaria per la quota del 90% e il sig. Pt_1 per la residua quota del 10%. Sosteneva, tuttavia, che nell'ultimo periodo il rapporto era andato nuovamente in crisi in quanto il resistente aveva iniziato una relazione con un'altra donna e si era reso autore di comportamenti violenti e autoritari in ambito familiare, oggetto di denuncia-querela sporta nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, alla luce dei mutamenti sopravvenuti, di procedere ad una nuova regolamentazione delle condizioni del divorzio nei termini indicati in ricorso.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di affido condiviso CP_1 con collocamento prevalente della figlia presso la madre, mentre, con Per_1 riguardo al mantenimento della minore, chiedeva che il contributo fosse stabilito in euro 100,00 mensili con assegnazione in proprio favore della casa familiare,
o in subordine, in caso di accoglimento della domanda avversa di assegnazione alla ricorrente, che l'assegno mensile fosse confermato nella misura stabilita dalla sentenza di divorzio.
5 La causa subiva una serie di differimenti per trattative di bonario componimento che, tuttavia, avevano esito negativo.
In data 13.05.2025 il Giudice relatore adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. ed emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., assegnando alle parti termine per aggiornare la loro documentazione economico-reddituale.
All'udienza del 18.11.2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte;
pertanto, la causa veniva subito rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Le domande congiuntamente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, rileva il Collegio che nulla deve disporsi in ordine al regime di affidamento della figlia divenuta maggiorenne in data 31.10.2025. Per_1
Per quanto riguarda il mantenimento ordinario della figlia convivente Per_1 con la madre, le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra CP_1
, con le modalità convenute, un assegno mensile di euro Parte_1
300,00 e che le spese straordinarie (ricreative, mediche, scolastiche) sostenute per la figlia siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Tali condizioni convenute a modifica della sentenza divorzile, relative al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, possono essere recepite dal Collegio, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a Pt_1
affinché possa continuare a viverci con la figlia
[...] Per_1
Le parti hanno raggiunto un accordo anche sulla definizione dei rapporti economici fra le stesse ed il Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate come indicato nelle conclusioni conformi di cui sopra.
6
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente decidendo nella causa n. 985/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di EN dell'11.09.2013, pratica n. 2-761/13, 24-2-1186-20082013, così provvede:
1) dispone che il Sig. concorra nel mantenimento della figlia CP_1 Per_1 convivente in via prevalente con la madre presso l'abitazione di Vicenza, Via
Camisano 27 interno 2, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, corrispondendo la somma mensile di €. 300,00 (trecento) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, somma che sarà automaticamente rivalutata a decorrere dal gennaio di ogni anno secondo gli indici ISTAT famiglie;
2) dispone che le spese ricreative, mediche e scolastiche straordinarie della figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo Per_1 il Protocollo del Tribunale di Vicenza recante data 26 ottobre 2017;
3) dispone che la casa familiare, sita a Vicenza in Via Camisano n. 27, sia assegnata alla RA;
Parte_1
4) dà atto che le parti concordano che l'assegno unico familiare verrà suddiviso a metà tra i genitori, come pure le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive di Per_1
5) dà atto che i Signori e rinunciano reciprocamente CP_1 Parte_1 alla richiesta di un assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra dichiarandosi i medesimi economicamente autosufficienti;
6) dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo anche sulla definizione dei rapporti economici fra le stesse, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 985/2024 R.G., avente ad oggetto:
“domanda per la modifica delle condizioni di divorzio”
vertente tra
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giovanni Berto CodiceFiscale_1 del Foro di Vicenza
Ricorrente
e
1 nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Grasparotto e C.F._2
Andrea Bevilacqua del Foro di Vicenza
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/11/2025 le parti, dichiarando di aver raggiunto un accordo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza di divorzio del
Tribunale di EN dell'11.09.2013, pratica n. 2-761/13, 24-2-1186-20082013, disporre la modifica delle condizioni di divorzio precedentemente statuite con le seguenti nuove
CONDIZIONI
1. la figlia , maggiorenne, rimarrà a vivere prevalentemente con Persona_1 la madre RA presso l'abitazione di Vicenza, Via Camisano 27 Parte_1 in 2, e potrà vedere e frequentare il padre quando vorrà.
2. il Sig. concorrerà nel mantenimento della figlia , fino al CP_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, corrispondendo la somma mensile di €. 300,00 (trecento) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, somma che sarà automaticamente rivalutata a decorrere dal gennaio di ogni anno secondo gli indici ISTAT famiglie.
Le spese ricreative, mediche e scolastiche straordinarie della figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a testa: le parti sul punto, si riportano alle condizioni di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza recante data
26 ottobre 2017, che costituirà parte integrante del presente accordo.
2 L'assegno unico familiare verrà suddiviso a metà tra i genitori, come pure le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive di . Per_1
3. I Signori e rinunciano reciprocamente alla richiesta CP_1 Parte_1 di un assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra dichiarandosi i medesimi economicamente autosufficienti;
4. La casa familiare sita a Vicenza Via Camisano n 27 viene assegnata alla
RA . Parte_1
Al riguardo le parti, dando atto che è indispensabile e funzionale ai fini della soluzione della crisi familiare, hanno concordato di regolamentare i loro rapporti patrimoniali attinenti la comproprietà di tale immobile nel seguente modo:
Il signor si impegna a cedere alla RA , che accetta, CP_1 Parte_1 con rinuncia all'ipoteca legale, la propria quota del 10% di proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in Vicenza, Via Camisano n. 27 , così catastalmente individuata:
Comune di Vicenza, C.F. Foglio 11
- m.n. 619 sub. 9, Viale Camisano n. 27, piano 1, cat. A/3, classe 5, cons. vani
5,5, sup. cat. totale mq 94, sup. cat. escluse aree scoperte mq 87, R.C. euro
426,08,
- m.n. 619 sub. 7, Viale Camisano n. 29, piano T, cat. C/6, classe 5, cons. mq 16, sup. cat. totale mq 16, R.C. Euro 66,11.
il tutto con la congiunta quota millesimale sulle parti comuni di cui agli artt. 1117 ss. c.c, e comunque tutto quanto al Signor pervenuto a seguito CP_1 dell'atto di acquisto in data 17.03.2016, Rep. n. 61.402 Racc.n. 27.256, Notaio
, comprensivo di relative pertinenze e parti comuni, a mezzo atto notarile Per_2 da stipularsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui al presente procedimento.
Il trasferimento dell'immobile su indicato verrà effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei
3 rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi in seno al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
Le spese notarili saranno a carico della signora . Parte_1
A fronte di quanto precede, la signora , diventando unica Parte_1 proprietaria dell'immobile sopra meglio descritto, si accolla interamente - con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo - le rate di mutuo contratto in data 17.03.2016, n Rep. n. 61.403 Racc. n. 27.257, Notaio ancora Per_2 da corrispondere, sino alla totale estinzione del finanziamento, rinunciando reciprocamente le parti al rimborso di qualsivoglia somma già versata per il mutuo
e tale abitazione.
In virtù di tale accollo, le parti si impegnano a chiedere la liberazione del Sig.
[...]
dal mutuo di cui sopra all'istituto di credito. Nel caso la banca mutuante CP_1 fosse disponibile ad accettare la liberazione ex art. 1273 cc del Signor , CP_1 la signora presta fin d'ora il proprio consenso alla medesima. Pt_1
Trattandosi di modifica delle condizioni divorzili, le parti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali – cessione di quota immobiliare e accollo -
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
5. Il sig. , anche al fine di agevolare l'accollo liberatorio di cui al punto CP_2 precedente, si impegna a contrarre nuovo finanziamento con Findomestic che sostituisca quello precedente liberando così la sig. da ogni obbligo Parte_1
e garanzia relativo a tale ultimo finanziamento.
6. La RA si impegna a rimettere ogni querela sporta nei Parte_1 confronti del sig. e segnatamente le querele che hanno dato origine ai Pt_1 procedimenti penali n. 5726/2024 RGNR e n. 76/2024 RGNR pendenti innanzi al Tribunale di Vicenza.
7. spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, con parere espresso in data
20.11.2025, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.03.2024, , allegando che con Parte_1 sentenza definitiva dell'11.09.2013 il Tribunale di EN aveva pronunciato il suo divorzio da con cui si era coniugata il giorno 5.10.2007 in CP_1
LD e da cui aveva avuto una figlia di nome nata il [...], Per_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica della suddetta sentenza, che fosse disposto: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2)
l'assegnazione in suo favore della casa familiare cointestata alle parti;
3) l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia (in luogo di 800 leu, pari a circa 41,50 euro mensili, stabiliti dal Tribunale moldavo) e di concorrere, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la medesima;
4) il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale.
A sostegno delle domande la ricorrente esponeva che, dopo la pronuncia di divorzio, le parti avevano ripreso la loro relazione sentimentale e, nel 2016, erano tornate a convivere in un immobile acquistato a Vicenza con l'accensione di un mutuo, di cui ella era comproprietaria per la quota del 90% e il sig. Pt_1 per la residua quota del 10%. Sosteneva, tuttavia, che nell'ultimo periodo il rapporto era andato nuovamente in crisi in quanto il resistente aveva iniziato una relazione con un'altra donna e si era reso autore di comportamenti violenti e autoritari in ambito familiare, oggetto di denuncia-querela sporta nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, alla luce dei mutamenti sopravvenuti, di procedere ad una nuova regolamentazione delle condizioni del divorzio nei termini indicati in ricorso.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di affido condiviso CP_1 con collocamento prevalente della figlia presso la madre, mentre, con Per_1 riguardo al mantenimento della minore, chiedeva che il contributo fosse stabilito in euro 100,00 mensili con assegnazione in proprio favore della casa familiare,
o in subordine, in caso di accoglimento della domanda avversa di assegnazione alla ricorrente, che l'assegno mensile fosse confermato nella misura stabilita dalla sentenza di divorzio.
5 La causa subiva una serie di differimenti per trattative di bonario componimento che, tuttavia, avevano esito negativo.
In data 13.05.2025 il Giudice relatore adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. ed emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., assegnando alle parti termine per aggiornare la loro documentazione economico-reddituale.
All'udienza del 18.11.2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte;
pertanto, la causa veniva subito rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Le domande congiuntamente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, rileva il Collegio che nulla deve disporsi in ordine al regime di affidamento della figlia divenuta maggiorenne in data 31.10.2025. Per_1
Per quanto riguarda il mantenimento ordinario della figlia convivente Per_1 con la madre, le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra CP_1
, con le modalità convenute, un assegno mensile di euro Parte_1
300,00 e che le spese straordinarie (ricreative, mediche, scolastiche) sostenute per la figlia siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Tali condizioni convenute a modifica della sentenza divorzile, relative al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, possono essere recepite dal Collegio, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a Pt_1
affinché possa continuare a viverci con la figlia
[...] Per_1
Le parti hanno raggiunto un accordo anche sulla definizione dei rapporti economici fra le stesse ed il Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate come indicato nelle conclusioni conformi di cui sopra.
6
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente decidendo nella causa n. 985/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di EN dell'11.09.2013, pratica n. 2-761/13, 24-2-1186-20082013, così provvede:
1) dispone che il Sig. concorra nel mantenimento della figlia CP_1 Per_1 convivente in via prevalente con la madre presso l'abitazione di Vicenza, Via
Camisano 27 interno 2, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, corrispondendo la somma mensile di €. 300,00 (trecento) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, somma che sarà automaticamente rivalutata a decorrere dal gennaio di ogni anno secondo gli indici ISTAT famiglie;
2) dispone che le spese ricreative, mediche e scolastiche straordinarie della figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo Per_1 il Protocollo del Tribunale di Vicenza recante data 26 ottobre 2017;
3) dispone che la casa familiare, sita a Vicenza in Via Camisano n. 27, sia assegnata alla RA;
Parte_1
4) dà atto che le parti concordano che l'assegno unico familiare verrà suddiviso a metà tra i genitori, come pure le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive di Per_1
5) dà atto che i Signori e rinunciano reciprocamente CP_1 Parte_1 alla richiesta di un assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra dichiarandosi i medesimi economicamente autosufficienti;
6) dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo anche sulla definizione dei rapporti economici fra le stesse, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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