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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2021
tra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Marilisa Parte_1 C.F._1
Mingardo, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Monselice, Via Abate
Brunacci, 1
- attore
- CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Morena CP_1 C.F._2
Rosina, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Ospedaletto Euganeo. Via
Roma Ovest, 47
- convenuto –
CONCLUSIONI : come da note scritte rispettivamente depositate per l'udienza svolta con le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. del 04.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione correttamente notificato, ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito, 1) Dichiarare lo scioglimento della CP_1 comunione ereditaria tra i Sigg.ri ed sui beni mobili lasciati dai genitori e, Parte_1 CP_1 previa rendicontazione da parte del Sig. in relazione alla loro gestione, disporsi, CP_1
pagina 1 di 7 previa stima, l'assegnazione per quanto possibile in natura della quota di 1/2 di detti beni a
[...]
con eventuale conguaglio in denaro;
2) In denegata ipotesi che dalla rendicontazione del Pt_1
Sig. risultasse la cessione a qualsiasi titolo dei beni caduti in successione oppure la
CP_1 loro dismissione, dispersione, modifica, occultamento o danneggiamento, condannare
CP_1 al risarcimento a favore del Sig. del danno subito, da quantificarsi nel corso della Parte_1 espletanda istruttoria, tenuto conto altresì del valore morale ed affettivo dei beni di cui si tratta. 3)Sia condannato a consegnare a la zappetta a 4 branchi storti di proprietà
CP_1 Parte_1 esclusiva dell'attore. 4) Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù prediale gravante sul fondo di proprietà del Sig. e a favore del fondo del Sig. quali descritti Parte_1 CP_1 in narrativa, relativamente al piantamento del palo della biancheria di cui in narrativa, contestualmente ordinando la cessazione di qualsiasi turbativa e molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore sul suo fondo, con condanna di ad eliminare a
CP_1 propria cura e spese detto palo dalla proprietà di . Con riserva dei danni. In via Parte_1 subordinata, riconosciuto il carattere emulativo della condotta di nel mantenere
CP_1 piantato nella proprietà di il suddetto palo della biancheria, sia condannato Parte_1 CP_1 alla eliminazione a propria cura e spese di detto palo dalla proprietà del fratello, con ordine
[...] di cessazione di ogni turbativa e molestia. Con riserva dei danni. 5) Condannare ad CP_1 eliminare dalla proprietà di a propria cura e spese la putrella in ferro con gettata in Parte_1 cemento dal medesimo ivi scaricata. Con riserva dei danni derivati e derivanti dalla illecita occupazione del proprio terreno.”.
si è costituito in giudizio per resistere alla domanda attorea e formulare le conclusioni CP_1 che si riportano: “In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'Atto di Citazione per
l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità della cosa oggetto della domanda per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, mentre non si oppone alla consegna dei beni già offerti come in atti, respinta ogni altra domanda”.
Disposto lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, VI co., cpc, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti, l'assunzione dell'interpello delle parti e l'espletamento di prova orale.
Infine, respinta la proposta conciliativa proposta dal Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 9.10.2024 e di seguito depositato e scambiato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con sentenza non definitiva depositata in data 30.12.2024, così è stato statuito: “1) accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sul seguente patrimonio mobiliare: i gioielli della
pagina 2 di 7 madre composti dalla fede nunziale, l'anello d'oro con , un paio di orecchini in oro CP_2 giallo, una catenina in oro giallo;
la macchina da cucire completa del relativo mobile;
il divano antico con telaio in legno intarsiato;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da 10), la pompa ad immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.”
Con ordinanza del 30.12.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per disporre CTU ai fini della descrizione e stima dei beni mobili individuati (i gioielli della madre composti dalla fede nunziale, n. 1 anello d'oro con acquamarina, un paio di orecchini in oro giallo, una catenina in oro giallo;
- n. 1 divano antico con telaio in legno intarsiato;
- n. 1 macchina da cucire completa del relativo mobile;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da
10), la pompa ad immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori ( v. doc. 5 atto di citazione), con assegnazione per quanto possibile in natura della quota di ½ a ciascun erede.
In data 14.05.2025, il CTU nominato ha depositato la relazione finale stimando il compendio mobiliare pari alla somma di € 3.038,92, prospettando quattro soluzioni di assegnazione per la comoda divisibilità del predetto compendio, con piccoli conguagli in denaro, con somme assai esigue.
All'udienza del 21.05.2025 e dell'11.06.2025 sia l'attore che il convenuto hanno optato per la soluzione numero 1 di cui alla relazione peritale finale, insistendo rispettivamente per la condanna alle spese di lite della parte avversaria.
Con ordinanza del 07.07.2025, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
****
1. Preso atto che con la sentenza non definitiva n. 886 del 30.12.2024 (avverso la quale parte attrice ha formulato riserva di appello) è stato deciso che:
i. risulta comprovato l'esistenza del c.d. relictum ed il conseguente diritto del coerede allo scioglimento della comunione del patrimonio mobiliare solo per quanto riguarda i beni espressamente riconosciuti dal convenuto, ossia: i gioielli della madre composti dalla fede nunziale, l'anello d'oro con un paio di orecchini in oro giallo, una catenina in oro CP_2 giallo;
la macchina da cucire completa del relativo mobile;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da 10), la pompa ad pagina 3 di 7 immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori, oltre al divano antico con telaio in legno intarsiato, rispetto al quale il convenuto non ha provato la avvenuta donazione in vita da parte della madre;
ii. per quanto concerne gli altri beni mobili richiesti da parte attrice (compresa la zappetta a 4 branchi storti) non vi è prova della loro esistenza e, ad ogni modo, della loro proprietà;
iii. risulta infondata la domanda attorea relativa all'eliminazione del palo della biancheria, in quanto vi era stata idonea divisione della comunione immobiliare, trattandosi altresì di servitù per destinazione del buon padre di famiglia;
iv. risulta altresì infondata la domanda attorea volta ad ottenere lo spostamento della putrella con base cementizia, non essendo emerso alcun riscontro probatorio in merito all'esistenza della putrella e sulla eventuale responsabilità in capo al convenuto nel posizionamento della stessa all'interno dell'area di proprietà dell'attore.
Con successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, è stata disposta la CTU ai fini di descrizione e stima dei beni mobili individuati come caduti in successione (i gioielli della madre composti dalla fede nunziale, n. 1 anello d'oro con acquamarina, un paio di orecchini in oro giallo, una catenina in oro giallo;
-n. 1 divano antico con telaio in legno intarsiato;
- n. 1 macchina da cucire completa del relativo mobile;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da 10), la pompa ad immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori ( v. doc. 5 atto di citazione), con assegnazione per quanto possibile in natura della quota di ½ a ciascun erede.
Orbene, con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, ai fini dell'individuazione del compendio da dividere occorre fare riferimento alla relazione del C.T.U. nominato TR
[...]
(cfr. relazione depositata in pct il 14.05.2025) che non è stata oggetto di contestazione delle Per_1 parti.
In particolare, il CTU ha riferito che: “Per la stima dei beni relativa ai preziosi di cui ai primi 4 punti è stato consultato un orefice esperto di fiducia (sig. titolare della ditta Botega D'Oro) che ha Per_2 valutato come segue (all. 3): 1) n. 1 fede nuziale in oro giallo 14K valore € 54,97; 2) n. 1 anello in argento 925 con zircone valore € 0,80; 3) un paio di orecchini in oro giallo 14K con pietra colorata, valore € 42,32; 4) una collana in oro giallo 18K valore € 1.182,83; Per il divano e la macchina da cucire con mobile è stato richiesto il parere del sig. , esperto falegname Persona_3 nell'intaglio e la costruzione di mobili classici e d'antiquariato di Rovigo, che ha così valutato: 5) n. 1
pagina 4 di 7 divano stile antico con telaio in legno intarsiato anni Cinquanta valore € 1.200,00; 6) n. 1 macchina da cucire Necchi completa di mobile anni Sessanta valore € 100,00. Per tutti gli altri beni della cantina, il sottoscritto CTU ha determinato il valore di mercato tenendo in considerazione le caratteristiche, lo stato di fatto e la vetustà dei beni, (metodo comparativo); tale valore è stato desunto come segue: per conoscenza diretta, sentiti i rivenditori del settore di beni della stessa marca o simili, per consultazione dei siti di vendita online con offerte di attrezzature usate simili o uguali, per consultazione di stime giudiziarie aventi per oggetto beni simili. Per tali beni sono stati attribuiti i seguenti valori: 7) n. 2 botti in cemento da 5 hl. (degli anni Ottanta), Valore € 100,00; 8) n. 1 torchio meccanico per la pigiatura dell'uva con gabbia in metallo e legno, vite centrale e base in metallo, meccanismo in ghisa a pressione manuale, completo di accessori (anni Ottanta), Valore € 150,00; 9) n.
1 tinozza con manici in plastica per vino (anni Ottanta) Valore € 10,00; 10) n. 4 damigiane in vetro con cesto in plastica (anni Ottanta): una da 25 lt., Valore € 20,00; una da 28 lt., Valore € 18,00; due da 10 lt. Valore complessivo € 30,00 (€ 15,00x2); 11) n. 1 pompa ad immersione per acque nere in ghisa e acciaio (anni Settanta), Valore € 70,00; 12) n. 1 cesoia per siepe con manici in legno (anni
Cinquanta), Valore € 20,00; 13) n. 1 carrucola in ferro (anni Cinquanta), Valore € 20,00; 14) n. 1 piede di RC in acciaio (anni Cinquanta), Valore € 10,00; 15) n. 1 zappetta a due branchi senza manico (anni Cinquanta), Valore € 5,00; 16) n. 1 pala in ferro con due fori senza manico (anni
Cinquanta), Valore € 5,00.”
Il CTU ha concluso che il valore del compendio mobiliare in oggetto è pari ad € 3.038,92, pertanto, il valore spettante a ciascun fratello è pari ad € 1.519,46 e ha predisposto quattro soluzioni alternative per la comoda divisione del predetto compendio, tenendo conto delle preferenze manifestate dalle parti e della circostanza che le botti in cemento, poste nella cantina del fratello devono essere CP_1 assegnate solamente a quest'ultimo, dal momento che sono ancorate al suolo e non possono quindi essere spostate.
In sede di discussione del progetto divisionale, le parti hanno concordatamente scelto la prima soluzione, in forza della quale i beni sono così assegnati:
pagina 5 di 7 Ed è previsto in piccolo conguaglio in denaro da parte di in favore di pari alla CP_1 Pt_1 somma di € 11,46 (€ 22,92/2).
Alla luce della preferenza espressa dalle parti per la soluzione numero 1) predisposta dal CTU, la quale risulta coerente e razionale, occorre procedere all'assegnazione del compendio mobiliare in oggetto nei termini indicati nel progetto divisionale n.1.
2. Orbene, in punto di spese di lite, occorre considerare che in considerazione della non opposizione alla domanda di divisione del convenuto (cfr. le conclusioni della comparsa di costituzione e la missiva dell'Avv. Rosina del 28.5.2019 prodotta sub doc. 5 dall'attore) e del rigetto delle ulteriori domande formulate dall'attrice sussistono i presupposti per disporre la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite fra le parti e per porre la parte residua che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della massa ereditaria (€ 3.038,92), secondo i parametri medi, in complessivi euro
1.276,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, a carico di parte attrice prevalentemente soccombente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 10.06.2025, vanno poste a carico dell'attore e del convenuto per quote uguali pari al 50% ciascuna, essendosi resa necessaria soltanto nella fase divisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 886/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e CP_1 [...]
avente ad oggetto i beni mobili descritti dal CTU nella relazione depositata in pct il Pt_1
14.05.2025 in base ai lotti individuati nella soluzione n. 1) dell'elaborato peritale:
a) assegna a la macchina da cucire con mobile, cesoia per siepe, Parte_1 carrucola, piede di RC, zappetta, pala, pompa ad immersione, tinozza, divano intarsiato, damigiane;
b) assegna a i gioielli della mamma;
due botti in cemento;
torchio CP_1 con accessori;
c) dispone, a titolo di conguaglio, che versi la somma di € 11,46 in CP_1 favore di;
Parte_1
- dispone compensarsi in ragione della metà le spese di lite fra le parti e pone la parte residua che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 1.276,00 per onorari di difesa, oltre pagina 6 di 7 iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, a carico di parte attrice;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 10.06.2025, a carico dell'attore e del convenuto per quote uguali pari al 50% ciascuno.
Rovigo, 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2021
tra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Marilisa Parte_1 C.F._1
Mingardo, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Monselice, Via Abate
Brunacci, 1
- attore
- CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Morena CP_1 C.F._2
Rosina, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Ospedaletto Euganeo. Via
Roma Ovest, 47
- convenuto –
CONCLUSIONI : come da note scritte rispettivamente depositate per l'udienza svolta con le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. del 04.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione correttamente notificato, ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito, 1) Dichiarare lo scioglimento della CP_1 comunione ereditaria tra i Sigg.ri ed sui beni mobili lasciati dai genitori e, Parte_1 CP_1 previa rendicontazione da parte del Sig. in relazione alla loro gestione, disporsi, CP_1
pagina 1 di 7 previa stima, l'assegnazione per quanto possibile in natura della quota di 1/2 di detti beni a
[...]
con eventuale conguaglio in denaro;
2) In denegata ipotesi che dalla rendicontazione del Pt_1
Sig. risultasse la cessione a qualsiasi titolo dei beni caduti in successione oppure la
CP_1 loro dismissione, dispersione, modifica, occultamento o danneggiamento, condannare
CP_1 al risarcimento a favore del Sig. del danno subito, da quantificarsi nel corso della Parte_1 espletanda istruttoria, tenuto conto altresì del valore morale ed affettivo dei beni di cui si tratta. 3)Sia condannato a consegnare a la zappetta a 4 branchi storti di proprietà
CP_1 Parte_1 esclusiva dell'attore. 4) Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù prediale gravante sul fondo di proprietà del Sig. e a favore del fondo del Sig. quali descritti Parte_1 CP_1 in narrativa, relativamente al piantamento del palo della biancheria di cui in narrativa, contestualmente ordinando la cessazione di qualsiasi turbativa e molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore sul suo fondo, con condanna di ad eliminare a
CP_1 propria cura e spese detto palo dalla proprietà di . Con riserva dei danni. In via Parte_1 subordinata, riconosciuto il carattere emulativo della condotta di nel mantenere
CP_1 piantato nella proprietà di il suddetto palo della biancheria, sia condannato Parte_1 CP_1 alla eliminazione a propria cura e spese di detto palo dalla proprietà del fratello, con ordine
[...] di cessazione di ogni turbativa e molestia. Con riserva dei danni. 5) Condannare ad CP_1 eliminare dalla proprietà di a propria cura e spese la putrella in ferro con gettata in Parte_1 cemento dal medesimo ivi scaricata. Con riserva dei danni derivati e derivanti dalla illecita occupazione del proprio terreno.”.
si è costituito in giudizio per resistere alla domanda attorea e formulare le conclusioni CP_1 che si riportano: “In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'Atto di Citazione per
l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità della cosa oggetto della domanda per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, mentre non si oppone alla consegna dei beni già offerti come in atti, respinta ogni altra domanda”.
Disposto lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, VI co., cpc, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti, l'assunzione dell'interpello delle parti e l'espletamento di prova orale.
Infine, respinta la proposta conciliativa proposta dal Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 9.10.2024 e di seguito depositato e scambiato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con sentenza non definitiva depositata in data 30.12.2024, così è stato statuito: “1) accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sul seguente patrimonio mobiliare: i gioielli della
pagina 2 di 7 madre composti dalla fede nunziale, l'anello d'oro con , un paio di orecchini in oro CP_2 giallo, una catenina in oro giallo;
la macchina da cucire completa del relativo mobile;
il divano antico con telaio in legno intarsiato;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da 10), la pompa ad immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.”
Con ordinanza del 30.12.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per disporre CTU ai fini della descrizione e stima dei beni mobili individuati (i gioielli della madre composti dalla fede nunziale, n. 1 anello d'oro con acquamarina, un paio di orecchini in oro giallo, una catenina in oro giallo;
- n. 1 divano antico con telaio in legno intarsiato;
- n. 1 macchina da cucire completa del relativo mobile;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da
10), la pompa ad immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori ( v. doc. 5 atto di citazione), con assegnazione per quanto possibile in natura della quota di ½ a ciascun erede.
In data 14.05.2025, il CTU nominato ha depositato la relazione finale stimando il compendio mobiliare pari alla somma di € 3.038,92, prospettando quattro soluzioni di assegnazione per la comoda divisibilità del predetto compendio, con piccoli conguagli in denaro, con somme assai esigue.
All'udienza del 21.05.2025 e dell'11.06.2025 sia l'attore che il convenuto hanno optato per la soluzione numero 1 di cui alla relazione peritale finale, insistendo rispettivamente per la condanna alle spese di lite della parte avversaria.
Con ordinanza del 07.07.2025, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
****
1. Preso atto che con la sentenza non definitiva n. 886 del 30.12.2024 (avverso la quale parte attrice ha formulato riserva di appello) è stato deciso che:
i. risulta comprovato l'esistenza del c.d. relictum ed il conseguente diritto del coerede allo scioglimento della comunione del patrimonio mobiliare solo per quanto riguarda i beni espressamente riconosciuti dal convenuto, ossia: i gioielli della madre composti dalla fede nunziale, l'anello d'oro con un paio di orecchini in oro giallo, una catenina in oro CP_2 giallo;
la macchina da cucire completa del relativo mobile;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da 10), la pompa ad pagina 3 di 7 immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori, oltre al divano antico con telaio in legno intarsiato, rispetto al quale il convenuto non ha provato la avvenuta donazione in vita da parte della madre;
ii. per quanto concerne gli altri beni mobili richiesti da parte attrice (compresa la zappetta a 4 branchi storti) non vi è prova della loro esistenza e, ad ogni modo, della loro proprietà;
iii. risulta infondata la domanda attorea relativa all'eliminazione del palo della biancheria, in quanto vi era stata idonea divisione della comunione immobiliare, trattandosi altresì di servitù per destinazione del buon padre di famiglia;
iv. risulta altresì infondata la domanda attorea volta ad ottenere lo spostamento della putrella con base cementizia, non essendo emerso alcun riscontro probatorio in merito all'esistenza della putrella e sulla eventuale responsabilità in capo al convenuto nel posizionamento della stessa all'interno dell'area di proprietà dell'attore.
Con successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, è stata disposta la CTU ai fini di descrizione e stima dei beni mobili individuati come caduti in successione (i gioielli della madre composti dalla fede nunziale, n. 1 anello d'oro con acquamarina, un paio di orecchini in oro giallo, una catenina in oro giallo;
-n. 1 divano antico con telaio in legno intarsiato;
- n. 1 macchina da cucire completa del relativo mobile;
quanto ai beni della cantina: le botti in cemento, il torchio, la tinozza, quattro fiasche ( 2 da 25 lt e 2 da 10), la pompa ad immersione, un paio di forbici per siepe, la carrucola, il piè di RC, la zappetta a due branchi, il badile con due fori ( v. doc. 5 atto di citazione), con assegnazione per quanto possibile in natura della quota di ½ a ciascun erede.
Orbene, con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, ai fini dell'individuazione del compendio da dividere occorre fare riferimento alla relazione del C.T.U. nominato TR
[...]
(cfr. relazione depositata in pct il 14.05.2025) che non è stata oggetto di contestazione delle Per_1 parti.
In particolare, il CTU ha riferito che: “Per la stima dei beni relativa ai preziosi di cui ai primi 4 punti è stato consultato un orefice esperto di fiducia (sig. titolare della ditta Botega D'Oro) che ha Per_2 valutato come segue (all. 3): 1) n. 1 fede nuziale in oro giallo 14K valore € 54,97; 2) n. 1 anello in argento 925 con zircone valore € 0,80; 3) un paio di orecchini in oro giallo 14K con pietra colorata, valore € 42,32; 4) una collana in oro giallo 18K valore € 1.182,83; Per il divano e la macchina da cucire con mobile è stato richiesto il parere del sig. , esperto falegname Persona_3 nell'intaglio e la costruzione di mobili classici e d'antiquariato di Rovigo, che ha così valutato: 5) n. 1
pagina 4 di 7 divano stile antico con telaio in legno intarsiato anni Cinquanta valore € 1.200,00; 6) n. 1 macchina da cucire Necchi completa di mobile anni Sessanta valore € 100,00. Per tutti gli altri beni della cantina, il sottoscritto CTU ha determinato il valore di mercato tenendo in considerazione le caratteristiche, lo stato di fatto e la vetustà dei beni, (metodo comparativo); tale valore è stato desunto come segue: per conoscenza diretta, sentiti i rivenditori del settore di beni della stessa marca o simili, per consultazione dei siti di vendita online con offerte di attrezzature usate simili o uguali, per consultazione di stime giudiziarie aventi per oggetto beni simili. Per tali beni sono stati attribuiti i seguenti valori: 7) n. 2 botti in cemento da 5 hl. (degli anni Ottanta), Valore € 100,00; 8) n. 1 torchio meccanico per la pigiatura dell'uva con gabbia in metallo e legno, vite centrale e base in metallo, meccanismo in ghisa a pressione manuale, completo di accessori (anni Ottanta), Valore € 150,00; 9) n.
1 tinozza con manici in plastica per vino (anni Ottanta) Valore € 10,00; 10) n. 4 damigiane in vetro con cesto in plastica (anni Ottanta): una da 25 lt., Valore € 20,00; una da 28 lt., Valore € 18,00; due da 10 lt. Valore complessivo € 30,00 (€ 15,00x2); 11) n. 1 pompa ad immersione per acque nere in ghisa e acciaio (anni Settanta), Valore € 70,00; 12) n. 1 cesoia per siepe con manici in legno (anni
Cinquanta), Valore € 20,00; 13) n. 1 carrucola in ferro (anni Cinquanta), Valore € 20,00; 14) n. 1 piede di RC in acciaio (anni Cinquanta), Valore € 10,00; 15) n. 1 zappetta a due branchi senza manico (anni Cinquanta), Valore € 5,00; 16) n. 1 pala in ferro con due fori senza manico (anni
Cinquanta), Valore € 5,00.”
Il CTU ha concluso che il valore del compendio mobiliare in oggetto è pari ad € 3.038,92, pertanto, il valore spettante a ciascun fratello è pari ad € 1.519,46 e ha predisposto quattro soluzioni alternative per la comoda divisione del predetto compendio, tenendo conto delle preferenze manifestate dalle parti e della circostanza che le botti in cemento, poste nella cantina del fratello devono essere CP_1 assegnate solamente a quest'ultimo, dal momento che sono ancorate al suolo e non possono quindi essere spostate.
In sede di discussione del progetto divisionale, le parti hanno concordatamente scelto la prima soluzione, in forza della quale i beni sono così assegnati:
pagina 5 di 7 Ed è previsto in piccolo conguaglio in denaro da parte di in favore di pari alla CP_1 Pt_1 somma di € 11,46 (€ 22,92/2).
Alla luce della preferenza espressa dalle parti per la soluzione numero 1) predisposta dal CTU, la quale risulta coerente e razionale, occorre procedere all'assegnazione del compendio mobiliare in oggetto nei termini indicati nel progetto divisionale n.1.
2. Orbene, in punto di spese di lite, occorre considerare che in considerazione della non opposizione alla domanda di divisione del convenuto (cfr. le conclusioni della comparsa di costituzione e la missiva dell'Avv. Rosina del 28.5.2019 prodotta sub doc. 5 dall'attore) e del rigetto delle ulteriori domande formulate dall'attrice sussistono i presupposti per disporre la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite fra le parti e per porre la parte residua che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della massa ereditaria (€ 3.038,92), secondo i parametri medi, in complessivi euro
1.276,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, a carico di parte attrice prevalentemente soccombente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 10.06.2025, vanno poste a carico dell'attore e del convenuto per quote uguali pari al 50% ciascuna, essendosi resa necessaria soltanto nella fase divisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 886/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e CP_1 [...]
avente ad oggetto i beni mobili descritti dal CTU nella relazione depositata in pct il Pt_1
14.05.2025 in base ai lotti individuati nella soluzione n. 1) dell'elaborato peritale:
a) assegna a la macchina da cucire con mobile, cesoia per siepe, Parte_1 carrucola, piede di RC, zappetta, pala, pompa ad immersione, tinozza, divano intarsiato, damigiane;
b) assegna a i gioielli della mamma;
due botti in cemento;
torchio CP_1 con accessori;
c) dispone, a titolo di conguaglio, che versi la somma di € 11,46 in CP_1 favore di;
Parte_1
- dispone compensarsi in ragione della metà le spese di lite fra le parti e pone la parte residua che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 1.276,00 per onorari di difesa, oltre pagina 6 di 7 iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, a carico di parte attrice;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 10.06.2025, a carico dell'attore e del convenuto per quote uguali pari al 50% ciascuno.
Rovigo, 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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