Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2007, n. 16400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16400 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 27/02/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 884
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 037477/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AN, N. IL 13/07/1969;
avverso ORDINANZA del 20/09/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di NUORO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, sostituto procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza del 20 settembre 2006, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha rigettato il reclamo proposto il 20 agosto 2005 dal condannato TI AN, detenuto in espiazione dell'ergastolo, per la mancata applicazione dell'isolamento notturno. Laddove l'Autorità penitenziaria aveva rilevato che l'applicazione dell'articolo 22 cod. pen., dovesse ritenersi rimessa "alla discrezionalità amministrativa" in funzione delle "disponibilità di spazi rapportati al numero dei detenuti" e della "sicurezza dell'Istituto", il Magistrato di sorveglianza ha argomentato che "problemi di sovraffollamento e/o di sicurezza ben possono giustificare in via contingente" la mancata attuazione dell'isolamento notturno, senza che ciò comporti lesione del diritto del detenuto.
2. - Ricorre per Cassazione il condannato, con atto del 25 settembre 2006, con il quale denunzia la violazione dell'articolo 22 cod. pen., deducendo che la legge anzidetta non prevede la possibilità della deroga da parte della Autorità penitenziaria, e menzionando plurime decisioni della magistratura di sorveglianza di riconoscimento del diritto del detenuto all'isolamento notturno.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 27 novembre 2006, ha argomentato che l'isolamento notturno costituisce modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo ed è suscettibile di deroga "ove sussistano gravi ragioni ostative" costituite dal sovraffollamento e da esigenze di sicurezza.
4. - Il ricorso è inammissibile.
Premette la Corte che è fuori discussione la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in materia di modalità di esecuzione della pena, in quanto, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., penultimo capoverso, deve ritenersi sempre esperibile (Cass., Sez. 1, 20 maggio 2003, n. 30132, massima n. 226135, ric. Sessa). In relazione alla particolare questione giuridica che concerne il ricorso non risultano precedenti di legittimità.
Tanto premesso, occorre considerare che, a differenza dell'isolamento diurno che costituisce vera e propria sanzione penale, comminata dall'articolo 72 cod. pen., per i reati che concorrono con un delitto per il quale venga irrogata la pena dell'ergastolo, la legge (articolo 22 cod. pen.) configura l'isolamento notturno quale modalità di esecuzione della pena, in termini di maggiore afflittività del regime detentivo intramurario.
Conseguentemente deve escludersi che il condannato detenuto sia titolare di alcun interesse, giuridicamente rilevante, a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante il ricorso per cassazione, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che abbia respinto il reclamo per la omessa attuazione dell'isolamento notturno.
Può certamente supporsi che, a cagione di particolari situazioni ambientali, connesse con il sovraffollamento degli stabilimenti penitenziari, ovvero a cagione di altre cause di degrado, l'isolamento notturno possa talvolta apparire preferibile rispetto a condizioni di vita intramuraria, caratterizzate da promiscuità o scadenti.
Ma si tratta di interesse di mero fatto (dipendente da situazioni temporanee e contingenti) affatto privo di rilevanza giuridica. Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso, ai termini dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a) e la condanna dello TI al pagamento delle spese del processo.
In considerazione dei precedenti di merito invocati dal ricorrente, della assenza di contrari precedenti di legittimità e della peculiarità del caso la Corte ritiene di non infliggere allo TI la sanzione pecuniaria del pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando l'ipotesi di esclusione della colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2007