TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13193 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13193/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SBARRA ETTORE e ROMANI FEDERICA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. MARSEGLIA GIUSEPPE
Resistente
Oggetto: incarico dirigenziale;
differenze retributive;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 02.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di BA (d'ora innanzi anche solo
[...]
o CCIAA, per brevità) dal 02.05.1985 al 31.01.2021, data di collocamento in CP_1 quiescenza per raggiunti limiti di età, in qualità di dirigente, dall'8 luglio 2002 con funzioni di
Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica della CCIAA, esponeva:
- che con delibera di Giunta camerale n. 217 del 20.12.2013 gli erano state attribuite le funzioni di vice Segretario Generale vicario della CCIAA;
- che con deliberazione n. 45 del 17.6.2019, stante la sospensione ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013 del Segretario Generale pro tempore dall'incarico di Segretario Generale della CCIAA, la Giunta Camerale aveva conferito ad esso istante, in qualità di vice Segretario Generale vicario, le funzioni di Segretario Generale della di fino alla data di Controparte_1 CP_1 pronunciamento del parere del parere da parte dell' ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. CP_2 39/2013, richiesto dall'ente in ordine alle “modalità corrette per l'applicazione della normativa di settore nella fattispecie verificatasi”;
- che con il medesimo provvedimento (deliberazione n. 45 del 17.6.2019), la Giunta camerale gli aveva pure conferito “a titolo gratuito, in via provvisoria e di estrema urgenza al fine del normale funzionamento dell'Ente (…) gli incarichi di Conservatore del Registro Imprese e di Dirigente ad interim del Settore Staff e Promozione e Segreteria Generale e del Settore Anagrafico-Certificativo con le risorse di rispettiva competenza del budget direzionale”;
- che con Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 la Giunta Camerale aveva confermato in capo ad esso ricorrente sia le funzioni di Segretario Generale che quelle ad interim di Dirigente del Settore Staff e Promozione e Segreteria Generale e del Settore Anagrafico “sino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.6.2019”;
- che aveva svolto tali funzioni, oltre a quelle di Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica, senza soluzione di continuità, fino al 31.01.2021, data del suo pensionamento.
Lamentava che, pur avendo svolto l'incarico di Segretario Generale f.f. dal 17.06.2019 al 31.01.2021, CP_ con Deliberazione n. 89 del 27.9.2021 l' resistente gli aveva riconosciuto esclusivamente la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale della , lasciando Controparte_1 ingiustificatamente inalterata la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico dirigenziale di cui era già titolare.
In particolare, si doleva che “nonostante le considerazioni favorevoli espresse dal Presidente pro tempore della CCIAA di nonostante il parere dell' rimettesse all'Ente camerale la CP_1 CP_4 decisione di corrispondere al dirigente incaricato l'indennità di posizione commisurata alla funzione ricoperta dal Dirigente, del tutto immotivatamente l'Ente Camerale decideva di corrispondere al ricorrente esclusivamente la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale della CCIAA di e non l'indennità di posizione come spettante” [cfr. punto n. 15), pag. 5 del ricorso]. CP_1
L'istante denunziava pure la disparità di trattamento, “se si considera che l'Ente camerale in altre occasioni si è comportata diversamente e ha corrisposto ai Segretari Generali (sia facente funzioni, sia incaricati) l'indennità di posizione commisurata all'incarico ricoperto” [cfr. punto n. 16), pag. 5 del ricorso].
CP_ Censurava, dunque, “l'illegittimità e la disparità di trattamento della decisione dell' convenuto nel negare al ricorrente l'indennità di posizione commisurata allo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale prestato dallo stesso nel periodo 17.6.2019 sino al 31.1.2021”, segnalando come
“La rideterminazione della retribuzione complessiva dovuta in funzione della carica di segretario generale, determina anche un ricalcolo della indennità di anzianità ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Tipo per il personale della CCIAA” [cfr. punti n. 22) e 23), pag. 7 del ricorso]. Tanto premesso, vantando il diritto all'indennità di posizione parametrata alla funzione di Segretario Generale, l'odierno istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare, per i motivi innanzi esposti, il diritto dell'avv. a ricevere Parte_1 l'indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte presso la CCIAA di dal CP_1
17.6.2019 al 31.1.2021;
2) conseguentemente, dichiarare il ricorrente creditore nei confronti della convenuta della somma di
€ 135.131,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza retributiva fra quella che avrebbe dovuto percepire in qualità di Segretario Generale per l'incarico svolto e quella che effettivamente ha percepito in qualità di Dirigente (come risulta dai conteggi depositato in atti), con la condanna della CCIAA di in persona del legale rappresentante pro tempo, al pagamento CP_1 della medesima somma in favore del ricorrente;
3) conseguentemente accertare diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennità di anzianità ex art.
77 del Regolamento Tipo per il personale della CCIAA in considerazione della corretta indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte dall'avv. dal 17.6.2019 Parte_1 al 31.1.2021;
4) conseguentemente, dichiarare il ricorrente creditore nei confronti della convenuta della somma di
€ 250.423,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo ricalcolo dell'indennità di anzianità ex art. 77 del Regolamento Tipo per il personale della CCIAA in considerazione della corretta indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte dall'avv. dal Parte_1
17.6.2019 al 31.1.2021 (come risulta dai conteggi depositato in atti) con ogni consequenziale determinazione in ordine all'adeguamento della posizione previdenziale e contributiva del ricorrente e alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento, con la condanna della CCIAA di
in persona del legale rappresentante pro tempo, al pagamento della medesima somma in favore CP_1 del ricorrente”, il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Costituendosi in giudizio, l'ente convenuto contestava le avverse pretese, evidenziando, in particolare, come per lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale f.f., conferito in via temporanea, all'istante fosse stata erogata la retribuzione di risultato, incrementata del 30% della retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale;
contestava l'omessa individuazione da parte del ricorrente della norma o del combinato disposto che fonderebbe il diritto vantato. L'ente convenuto segnalava, poi, che “A differenza del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, il CCNL dell'Area Funzioni Locali non prevede la distinzione tra dirigenti di prima e dirigenti di seconda fascia, sancendo l'unificazione in una sola qualifica. In buona sostanza, quindi, i dirigenti della
sono inquadrati in un'unica qualifica” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva). Controparte_1
Infine, invocava il principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato, in via generale, dall'art. 24 del D.lgs. n. 165/2001, specificando, altresì, che l'art. 60 del CCNL per Dirigenti dell'Area Funzioni Locali vigente (nonché l'art. 24 del testo previgente, ecc.) stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività poiché remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
La domanda del ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico attribuito al Segretario Generale dell'ente convenuto ed, in particolare, dell'indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte presso la CCIAA di dal CP_1
17.06.2019 al 31.01.2021. In via generale, occorre premettere:
- che, ove si tratti di dirigente (come nella specie, con l'ulteriore rilievo della non pertinenza della giurisprudenza riguardante semplici funzionari svolgenti mansioni dirigenziali), non è applicabile l'art. 56 della L. n. 29 del 1993 (ora art. 52 D. Lgs.. n. 165/2001), bensì l'art. 19 di detto provvedimento normativo, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 13 (ora art. 19. D. Lgs. n.
165/2001) (v. Cass. Sez. Lav. n. 24373/2008);
- che le differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti
(per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e che in questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 19 cit., comma 1, il quale con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.", dovendosi invece avere riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva;
- che sotto tale profilo, l'art. 24 del D. Lgs. n. 29 del 1993, al comma 1, stabilisce che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità" ed, al comma 3, dispone che "il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 ... remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio ...";
- che, avendo pertanto il D. Lgs. n. 29 del 1993 (poi trasfuso nel D. Lgs. n. 165/2001) rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento "accessorio" spettante nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse, tale contrattazione ha previsto la graduazione delle funzioni cui è correlato il trattamento economico di posizione (formato da una parte fissa prevista dal CCNL e di una parte variabile determinata dall'Azienda), che è volto a remunerare le reali responsabilità assegnate a ciascun dirigente, a prescindere dal livello retributivo spettante al dirigente medesimo, sicché con tale meccanismo contrattuale al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse e di grado superiore compete il trattamento economico di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte;
- che comunque null'altro può competere al dirigente assegnato a funzioni diverse, non operando appunto l'art. 2103 cod. civ. e non essendo neppure in concreto invocabile il disposto dell'art. 36 Cost., giacché la previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni escludono che si realizzi la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato.
Tale orientamento è venuto a consolidarsi, essendosi ribadito che la retribuzione di posizione, in quanto ricollegata al valore dell'incarico svolto, è soddisfacentemente finalizzata ad adeguare ex art. 36 Cost. l'aspetto retributivo alla qualità e alla quantità della prestazione resa, in relazione alla natura delle funzioni espletate dal dirigente medico (v. Cass., Sez. Lav., sent. n. 4690 del 23.3.2012).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta che con Deliberazione n. 45 del 17.06.2019, stante la sospensione ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013 del Segretario Generale pro tempore dall'incarico di Segretario Generale della CCIAA, la Giunta Camerale, per quel che maggiormente rileva ai fini della presente decisione, deliberava:
“
1. di richiedere parere all' , ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.39/2013, inerente le modalità corrette CP_2 per l'applicazione della normativa di settore nella fattispecie verificatasi;
2. di sospendere ex art. 3 d.lgs. n.39/2013, la Dott.ssa a decorrere dal 10 Parte_2 giugno 2019 e fino alla data del pronunciamento della prefata Autorità dall'incarico di Segretario Generale della C.C.I.A.A. di dagli incarichi di Conservatore del Registro Imprese e Dirigente CP_1 ad interim del Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale e del Settore Anagrafico-
Certificativo, nonché da qualsiasi altro incarico dirigenziale comunque denominato, con sospensione della relativa retribuzione di posizione e di risultato;
3. di dare atto che per il medesimo arco temporale e cioè fino al pronunciamento dell'ANAC, troverà applicazione l'art. 32 dello Statuto Camerale in combinato con la delibera di Giunta n. 217 del 20.12.2013 e, per l'effetto di tali disposizioni il Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Parte_1
, svolgerà le funzioni di Segretario Generale dell'Ente;
[...]
4. di affidare allo stesso – a titolo gratuito, in via provvisoria e di estrema urgenza al fine del normale funzionamento dell'Ente e fino alla riunione della prossima Giunta – gli incarichi di Conservatore del Registro Imprese e di Dirigente ad interim del Settore Staffe Promozione – Segreteria Generale
e del Settore Anagrafico-Certificativo, con le risorse di rispettiva competenza del Budget
Direzionale;
5. di disporre la convocazione a breve della Giunta per provvedere agli adempimenti consequenziali
a quanto odiernamente deliberato, tra cui quello relativo alla suddivisione e nuova attribuzione degli incarichi dirigenziali dell'Ente nonché alla eventuale opportunità di sostituzione dell'Avv. Parte_1
nel ruolo di RPCT;
” (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
[...]
Con successiva Deliberazione n. 50 del 27.06.2019, la Giunta camerale deliberava:
- di conferire all'Avv. l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Parte_1
Anagrafico-Certificativo con assegnazione delle risorse di rispettiva competenza del Budget Direzionale, fino alla data del pronunciamento dell' CP_2
- di conferire al Dott. l'incarico ad interim di Dirigente del Settore di Staff e Persona_1
Promozione – segreteria Generale, con assegnazione delle risorse di rispettiva competenza del Budget Direzionale, fino alla data del pronunciamento dell' CP_2
- di nominare l'Avv. Conservatore del registro Imprese della C.C.I.A.A. di Parte_1
- secondo la disciplina previgente contenuta nell'art. 8 della Legge n. 580/1993 stante CP_1 l'assenza del Regolamento attuativo delle nuove disposizioni dettate dalla Legge n. 219/2016
- fino alla data del pronunciamento dell'ANAC;
- di dare atto che ai Dirigenti con incarico ad interim sarà riconosciuta esclusivamente una retribuzione di risultato che sarà disciplinata in sede di Contrattazione Decentrata, nel rispetto delle norme vigenti;
(v. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Ancora, con Deliberazione n. 118 del 25.10.2019, l'ente convenuto stabiliva:
“
1. di confermare la sospensione disposta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 della Dott.ssa dagli incarichi ivi indicati con sospensione della relativa Parte_2 retribuzione di posizione e di risultato – a decorrere dal 10 giugno 2019 e fino al venir meno delle condizioni che l'hanno determinata;
2. di confermare l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. , fino al venir meno delle condizioni che ne hanno Parte_1 determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019;
3. di confermare, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della tutti Parte_3 gli altri incarichi assegnati – con deliberazioni n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del CP_ 25.07.2019 – in via provvisoria ai dirigenti di ruolo dell' e precisamente: Avv. – incarico ad interim di dirigente del Settore Anagrafico-Certificativo con Parte_1 assegnazione delle risorse di rispettiva competenza del budget direzionale;
Avv. – incarico ad interim di Conservatore del Registro Imprese della C.C.I.A.A. Parte_1 di secondo la disciplina previgente contenuta nell'art. 8 della Legge n. 580/1993 stante CP_1 l'assenza del Regolamento attuativo delle nuove disposizioni dettate dalla Legge n. 219/2016; Dott. – incarico ad interim di dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo 1.3 – Persona_1 ricadente nel Settore Staff e Promozione Segreteria Generale – con relativi uffici ed assegnazione delle risorse di competenza del budget direzionale;
Dott.ssa – incarico, in veste di titolare, di dirigente responsabile dei 3 Parte_2
Servizi (1.1. Servizio Statistica e Informazione economica, URP e Comunicazione Istituzionale;
1.2
Servizio Staff di Presidenza e di Direzione;
1.4 Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit
Strategico) e relativi uffici ricadenti nel Settore Staff e Promozione Segreteria Generale, con espressa previsione dell'esclusione della competenza della stessa ad emanare provvedimenti con valenza esterna e del potere di gestione del budget che è assegnato al Segretario Generale f.f. dell'Ente.
4. di confermare che ai dirigenti con incarico ad interim sarà riconosciuta esclusivamente una retribuzione di risultato che sarà disciplinata in sede di contrattazione decentrata;
5. di demandare la predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'Ente al Segretario Generale della C.C.I.AA. di avvalendosi del competente servizio camerale di supporto;
” (cfr. CP_1 all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, pacifica l'attribuzione formale delle funzioni di Segretario Generale dell'ente convenuto al ricorrente, in qualità di Vice Segretario Generale Vicario, l'istante ha lamentato che “nonostante le considerazioni favorevoli espresse dal Presidente pro tempore della CCIAA di nonostante il CP_1 parere dell' rimettesse all'Ente camerale la decisione di corrispondere al dirigente incaricato CP_4
l'indennità di posizione commisurata alla funzione ricoperta dal Dirigente, del tutto immotivatamente l'Ente Camerale decideva di corrispondere al ricorrente esclusivamente la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale della CCIAA di e non l'indennità di CP_1 posizione come spettante” [cfr. punto n. 15), pag. 5 del ricorso].
Sul punto, deve rilevarsi che in seno alla menzionata nota ARAN del 25.06.2021, recante in oggetto
“Parere in merito al trattamento economico spettante ad un dirigente di I fascia chiamato a ricoprire i compiti di Segretario generale della CCIAA”, è dato leggersi:
“la disciplina contrattuale per il personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali, applicabile alle Camere di Commercio, non prevede una diversificazione del trattamento economico in relazione a due distinte fasce, come diversamente contemplato dal CCNL per il personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali.
Fatta questa opportuna premessa, relativamente alla corretta quantificazione della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti dell'Area delle Funzioni Locali, si evidenzia che, nel rispetto dell'art.
27, comma I del CCNL del 23.12.1999 (come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22.2.2006), i valori economici della stessa sono determinati, a cura degli enti, sulla base dei parametri di pesatura connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali interne ed esterne entro i valori minimi e massimi attualmente individuati dall'art. 54, comma 6 del CCNL del 17 dicembre 2020.
In una fattispecie quale quella dedotta, pertanto, l'ente potrebbe procedere ad una nuova pesatura della funzione dirigenziale presente nel proprio modello organizzativo utilizzando le risorse disponibili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo le previsioni di cui all'art. 57, comma 3 del richiamato CCNL del 17 dicembre 2020 o, diversamente, tenere conto di un eventuale incarico aggiuntivo ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato” (cfr. all. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, acclarato il conferimento formale al ricorrente delle funzioni di Segretario Generale dell'ente convenuto, in qualità di Vice Segretario Generale Vicario, ai fini della soluzione della questione che concerne il trattamento retributivo spettante al dirigente, mette conto premettere quanto segue.
In punto di diritto, va rilevato che la riforma della dirigenza pubblica avviata dagli artt. 15 e 19 del d.lgs.
3.02.1993 n. 29 -e poi proseguita nel medesimo senso dalla legislazione successiva- si è caratterizzata per il passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale, sicché la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente, per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale. Proprio dalla scissione tra l'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e il conferimento dell'incarico è stata desunta, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, restando escluso che al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi si applichi l'art. 2103 c.c..
Pertanto, è legittima la determinazione della pubblica amministrazione di assegnare al dirigente un incarico non corrispondente, dal punto di vista professionale, a quello anteriormente ricoperto non applicandosi nel caso in questione l'art. 2103 c.c. (in termini Cass. 21.02.2019, n. 5191; Cass.
28.02.2020, n. 5546; Cass. 09.04.2018, n.8674; Cass. 14.01.2016, n.495).
Muovendo dal presupposto che nel pubblico impiego la qualifica dirigenziale corrisponde soltanto all'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo laddove, nel rispetto della compatibilità finanziaria dell'amministrazione datoriale, l'apporto del dirigente in termini di produttività o di redditività della prestazione resa resta valorizzato economicamente con l'erogazione della retribuzione di risultato, l'art. 24 del d.lgs. n.165/2001 –e prima ancora l'art. 24 del d.lgs. n.29/1993- ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, fissando al comma 3 il principio di onnicomprensività secondo cui il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Segnatamente, nel contesto considerato, già l'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993 - abrogato dal D. Lgs. n.
165/2001 - stabili(-va) che “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'articolo 2, comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216”.
Invero, già il D.P.R. n. 333/1990 nel recepire, a sua volta, l'accordo 23.12.1989, concernente il personale del comparto delle Regioni e degli enti locali, ha disposto all'art. 38 che ai dirigenti spetti un'"indennità di funzione" commisurata secondo appositi coefficienti, da individuarsi secondo parametri e criteri preventivamente definiti. Detta indennità viene commisurata, in concreto, allo stipendio iniziale - secondo appositi coefficienti - sulla base di parametri di riferimento e criteri determinati in via preventiva dall'Amministrazione, non è frazionata in relazione alle singole attribuzioni, né si connette a ciascuna delle funzioni attribuite. Essa è prevista in misura fissa.
Ancora prima, in linea di continuità con quanto stabilito dall'art. 19, quinto comma, del D.P.R. n.
191/1979, il D.P.R. 25.06.1983 n. 347 recante la disciplina del personale degli enti locali, all'art. 31 rubricato “Onnicomprensività”, ha affermato testualmente al comma 1 che “E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”.
Di qui, è evidente che l'indennità di funzione percepita dai dirigenti è relativa alla posizione del singolo dirigente e non rapportata alle funzioni a lui concretamente attribuite (le quali, infatti, vengono in rilievo per il loro complesso e non per la loro somma), per cui essa deve ritenersi il corrispettivo onnicomprensivo della "qualità" della prestazione richiesta, tanto appunto da essere prevista in astratto e da essere calcolata sulla base di coefficienti individuati in forza di parametri e criteri "predeterminati".
In applicazione di tale articolata disciplina, la Corte di legittimità ha meglio evidenziato “in materia di trattamento economico da riconoscere ai dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato
(che):
a) a tale trattamento si applica il principio di onnicomprensività, che comporta che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (vedi, per tutte: Cass. 5 marzo 2009, n. 5306; Cass. 8 febbraio 2018, n.
3094);
b) in linea generale, alla qualifica dirigenziale corrisponde, nel suddetto ambito, soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (vedi: Cass. 22 dicembre 2004,
n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621) e, proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, il possesso di tale qualifica costituisce la ragion d'essere dell'attribuzione del trattamento economico fondamentale (o fisso) determinato dai contratti collettivi
(Cass. 2 febbraio 2011, n. 2459; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2462); c) in base al D. Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 24 (e la norme dei CCNL ad essi collegate), la struttura del trattamento retributivo dei dirigente si compone oltre che della retribuzione fissa, o di base, anche di una retribuzione accessoria collegata - alla stregua del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 che ne ha rimesso la disciplina al contratto individuale - al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione (Cass. 17 novembre 2014, n. 24396);
d) anche se il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 ha reso necessaria la presenza, nella retribuzione del dirigente, di una parte accessoria correlata alle concrete funzioni ed alle responsabilità, tuttavia la relativa determinazione è rimessa alla emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione (quale atto di c.d. macroorganizzazione) e, poi, alla negoziazione tra le Parti sociali, quindi non è configurabile alcuna responsabilità della P.A. nei confronti dei propri dipendenti, in termini di un preteso inadempimento all'obbligo contrattuale di avviare tempestivamente procedure di confronto sindacale per la graduazione delle funzioni, quale ulteriore condizione della pretesa economica avanzata (Cass. 31 marzo 2009, n. 7768 e nello stesso senso: Cass. 25 marzo 2014, 6956; Cass. 25 settembre 2015, n. 19040; Cass. 10 novembre 2016, n. 22934);
e) nel trattamento economico accessorio sono comprese: 1) l'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna
Amministrazione; 2) l'indennità di risultato, finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti;
f) la retribuzione di posizione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione"
e denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo (Cass. 10 maggio 2007 n.
11084; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20697); g) la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
h) indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante (Cass. 10 maggio 2007 n. 11084 cit.);
i) dalle disposizioni normative e contrattuali di riferimento emerge con chiarezza che sia la retribuzione posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire voci automatiche restano invece subordinate, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20065)” (Cass. 7.08.2019, n. 21166).
La Suprema Corte ha rammentato che “In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24 (attualmente, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.24), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa” (tra le tante, Cass. 21.03.2018, n. 7049).
D'altronde, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittima (v. Cass. n. 16299 del
03/08/2015), giova ribadire, nella specie, non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D.
Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle disposizioni del D. Lgs. n. 502 del 1992.
Infatti, Cass. lav. n. 24373 del 1° ottobre 2008, dopo aver sottolineato che, ove si tratti di rapporto di dirigente pubblico, la disposizione della L. n. 29 del 1993, applicabile non è l'art. 56, (divenuto art. 52 nel D. Lgs. n. 165 del 2001) relativo ai dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato, bensì l'art. 19, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, così statuisce:
“Le profonde differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti (per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. In questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del dell'art. 19 cit., comma 1, che con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.".
Neppure -secondo l'orientamento della Suprema Corte- “è invocabile il disposto dell'art. 36 Cost.. La previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, esclude la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato.”.
Dalle considerazioni svolte si ricava che in materia di assegnazioni di mansioni e di passaggio a mansioni diverse dei dirigenti non si applicano i principi fissati dal codice civile, ma occorre aver riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva. Ed invero, come visto, occorre fare riferimento all'art. 24 del richiamato d. lgs 165/2001 per il quale la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti;
la norma sancisce, altresì, che il trattamento economico determinato ai sensi della contrattazione collettiva remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Il D. Lgs. 165/2001 ha dunque rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento "accessorio" spettante nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse.
Orbene, nel caso di specie, per tale ultima ipotesi, il CCNL relativo al personale dell'Area delle
Funzioni Locali, Sezione Dirigenti, applicabile nell'ipotesi in esame, all'art. 58, rubricato “Incarichi ad interim”, prevede che:
“
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1 lett. c).”.
Dall'esame della riportata previsione contrattuale si evince, innanzitutto, la conferma che, anche con specifico riferimento al caso di sostituzione, non trova applicazione l'art. 2013 c.c. perché dette sostituzioni non possono essere configurate come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Emerge, poi, dalla previsione in esame, che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, bensì un importo, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.
Del resto, l'inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi - e prima ancora dall'abrogato art. 17 quarto comma, l. n. 93/1983 secondo il quale “per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività”-
, impone di ritenere che tutti gli incarichi comunque conferiti dall'Amministrazione di appartenenza e relativi ad attività attinenti all'ufficio debbano ritenersi assoggettati al canone generale di onnicomprensività della retribuzione, costituito dal trattamento economico fondamentale ed accessorio spettanti sia ai dirigenti sia al personale non dirigente (in tal senso, Corte dei Conti, Sez.
Giur. Sardegna n. 1833/2008; Corte dei Conti Puglia Sez. Giurisdiz. 20.07.2010, n. 464), senza che sia consentito derogare ad esso neppure ove si volesse attribuire, anche in via meramente conciliativa, trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, quantunque di miglior favore per il lavoratore (Cass. 23.10.2017, n. 25018). La violazione di tale principio, che presiede la tutela dell'interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse e degli equilibri di finanza pubblica, renderebbe la spesa sostenta dall'Amministrazione contra legem.
Inoltre, appare utile richiamare le norme della contrattazione collettiva afferenti al trattamento economico destinato ai dirigenti che maggiormente rilevano ai fini del decidere:
Art. 53 Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) retribuzione di posizione;
4) retribuzione di risultato, ove spettante.
Art. 56
Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. Art. 57
Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001; c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60; e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato;
a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.
5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 60
Onnicomprensività del trattamento economico
1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.
Nella fattispecie concreta, pertanto, l'incarico affidato al ricorrente deve ritenersi ricompreso nell'ambito della norma in esame, la cui amplia formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che per lo svolgimento dello stesso incarico sia necessaria una eventuale fase formativa né tanto meno, per come dedotto dal ricorrente, quando, per la peculiarità delle funzioni connesse e dalla loro concreta gravosità, possa comportare un significativo dispendio di energie.
Né può seriamente dubitarsi del fatto che l'incarico sia stato attribuito al ricorrente in ragione dell'ufficio ricoperto, trattandosi di un incarico conferito dall'ente presso il quale lo stesso al tempo era in servizio e tenuto, conto, peraltro, che la stessa deliberazione di Giunta n. 45 del 17.6.2019 di conferimento fa riferimento proprio alla qualità di vice Segretario Generale già riconosciuta in capo all'istante con precedente delibera di Giunta camerale n. 217 del 20.12.2013.
Ciò posto, attesa la mancata previsione nel CCNL dell'Area Funzioni Locali della distinzione tra dirigenti di prima e dirigenti di seconda fascia e, dunque, l'unificazione in una sola qualifica, mette conto richiamare le pronunce della giurisprudenza di legittimità che, quantunque rese in relazione al ruolo della dirigenza sanitaria, affermano principi i quali, per la loro portata ermeneutica, paiono di non secondario rilievo anche nell'ipotesi all'odierno esame.
Il riferimento è, tra le altre, alla pronuncia resa nell'ambito di un giudizio in cui un dirigente medico a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, era stato considerato idoneo assieme ad altro collega a ricoprire l'incarico, ex art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n.
502/1992, di direzione di UOC di fascia A2, di durata quinquennale, secondo cui: “con orientamento ormai consolidato, questa Corte (tra le altre, Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n.
23155 e n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021), superando un isolato precedente di segno contrario
(Cass. n. 13809/2015), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell'art. 18 del CCNL dell'8.6.2000 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione
l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.; la richiamata giurisprudenza ha altresì superato l'orientamento, espresso da Cass. n.
24373/2008 e n. 34541/2019, secondo cui il dirigente medico maturerebbe il diritto a percepire la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico svolto di fatto;
l'inoperatività dell'art. 2103 cod. civ. alla dirigenza, sancita in via generale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, trova, infatti, origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. n. 91/2019); per la dirigenza sanitaria, il principio è ribadito dal D.Lgs. n. 502/1992, articolo 15 (come sostituito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) - secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello - ed articolo 15 ter (aggiunto dal medesimo articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 229/1999), comma 5 - secondo cui il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma 1, del codice civile;
trova dunque applicazione l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite;
il comma 3 del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/06/2024, n. 15744).
Altresì, si veda Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, n. 27241, in cui si afferma:
“Anche nel caso in cui un incarico dirigenziale sia stato assegnato in ragione del comando del dirigente incaricato in precedenza è stato infatti ritenuto applicabile l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. Cass. n. 15744/2024, la quale ha richiamato Cass. n.
16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021 e Cass. n. 23195/2021, le quali hanno superato l'isolato precedente di segno contrario costituito da Cass. n. 13809/2015), secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 8.6.2000 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva senza non rilevando, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura finalizzata alla copertura del posto vacante, e dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità di sostituzione specificamente prevista dalla disciplina collettiva ed essendo inapplicabile l'art. 36 Cost.
L'inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai dirigenti, sancita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, discende dalla peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale (v. Cass. n.
91/2019).
Per la dirigenza sanitaria il principio è ribadito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 (come sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229), secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, nonché dall'art.
15-ter (aggiunto dal medesimo art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 229/1999) comma 5, secondo cui il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile. Trova dunque applicazione l'art. 24 del D.Lgs. n.165/2001, che in tutte le versioni succedutesi nel tempo ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite.
In particolare, il comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"”.
Ancora, v. Cassazione civile sez. lav., 28/07/2023, n. 23098:
“
4. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, in quanto denunciano, in particolare, con plurime argomentazioni, la violazione della disciplina contrattuale delle "Sostituzioni" di cui all'art. 18 del CCNL Dirigenza medica dell'8 giugno 2000, con riguardo alla sostituzione per l'assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, e sostengono, in sintesi, che in mancanza di titolare dell'incarico di struttura complessa,
e comunque decorso il periodo massimo di dodici mesi previsto dal CCNL, al sostituto dovrebbe essere riconosciuto per intero il trattamento retributivo previsto per i dirigenti medici assegnati a struttura complessa.
5. I motivi di ricorso non sono fondati in ragione dei principi già affermati da questa Corte (Cass., n. 16299 del 2015 e n. 584 del 2016, che già avevano superato l'orientamento di Cass. n. 13809 del
2015) e reiteratamente ribaditi (ex aliis: Cass., n. 8864, 6345, 6011, 3680, 3678 del 2023; n. 22374,
n. 4983, 4153 del 2022, e giurisprudenza ivi richiamata, anche con riguardo al
CCNL dirigenza sanitaria Cass., n. 18891 del 2023, n. 34556 del 2021), ai quali, richiamandoli, si intende dare continuità, non ravvisandosi nelle censure argomenti che possano indurre a ripensare l'orientamento già espresso.
5.1. La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.
18 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001), non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, pertanto non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva.
Le parti collettive con l'art. 18, comma 7, CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza medica (che sul punto, peraltro, è sovrapponibili all'art. 18, comma 7, terzo periodo del CCNL 8 giugno 2000
Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), hanno previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni;
il comma 4 della disposizione contrattuale, a sua volta, prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici.
E' però significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. Quanto evidenziato vale non solo nel caso in cui l'incarico sia stato formalmente attribuito in sostituzione del titolare, ma a maggior ragione deve ritenersi che in caso di incarico "di fatto" non possa il dirigente avere diritto a qualcosa in più rispetto ad un incarico di sostituzione.
Pertanto, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico, ai sensi dell'art. 18 del
CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto, come si è sopra esposto, non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.”.
D'altronde, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, n. 30422) - nell'ambito di un giudizio in cui era stata proposta da un dirigente medico domanda al fine di ottenere la condanna della al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento delle Parte_4 mansioni di responsabile di struttura complessa, detratto quanto percepito ex art. 18, comma 7, del CCNL di settore 1998-2001, a titolo di indennità di sostituzione - aveva già avuto modo di affermare:
“che la questione affrontata con le altre censure proposte nel secondo motivo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella qui controversa - anche con riferimento alla stessa parte pubblica ora in causa - a partire da Cass.
3 agosto 2015, n. 16299, ha affermato e ribadito che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001), non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, pertanto non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (vedi, per tutte: Cass. 20 marzo 2019, n. 7863; Cass. 6 febbraio 2019, n. 3483; Cass. 29 novembre 2018, n.
30913; Cass. 5 novembre 2018, n. 28151; Cass. 2 novembre 2018, n. 28030; Cass. 27 giugno 2018, n. 16953; Cass. 3 settembre 2018, n. 21565; Cass. 6 novembre 2018, n. 28243; Cass. 19 aprile 2017,
n. 9879; Cass. 15 gennaio 2016, n. 584; Cass. 24 luglio 2015, n. 15577); che il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, condividendone a pieno la premessa ermeneutica secondo cui l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza sanitaria in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale; che ripercorrendo l'iter argomentativo di dette pronunce, i relativi passaggi motivazionali possono sintetizzarsi come segue:
a) l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 - che era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 - discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52 che è riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II del decreto;
c) quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonchè dall'art. 28, comma 7 CCNL 8 giugno 2000 cit., secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1";
d) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlare, quanto al trattamento accessorio, alle funzioni attribuite, ed al comma 3, fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa";
e) la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle Parti collettive che, all'art.
18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 cit. hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, comma 5, che "le sostituzioni.... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli";
f) è stata quindi prevista una speciale indennità, da corrispondere solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta
(originariamente: Lire 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Lire
518.000 per la struttura semplice, tali somme previste dall'art. 18 cit., comma 7 sono state aggiornate rispettivamente in Euro 535,05 ed in Euro 267,52 dall'art. 11, lett. B, del CCNL di Comparto 2002-
2005);
g) il suindicato art. 18, comma 4 prevede poi che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e quindi della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
h) è, però, significativo che le Parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
i) il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al fondamentale principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;
I) non può essere invocata la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa formatasi per la dirigenza medica in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 121 che è stato disapplicato dal richiamato art. 18 del CCNL 2000, attesa la diversità del contesto normativo;
m) prima dell'istituzione del ruolo unico, infatti, i compiti propri del personale inquadrato nel IX, nel
X e nell'XI livello costituivano mansioni esprimenti una professionalità crescente mentre nell'attuale sistema, fondato sull'equivalenza delle mansioni dirigenziali, le diverse tipologie di incarichi non comportano rapporti di sovra o sotto ordinazione (art. 27 CCNL 2000); che le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a non condividere il diverso orientamento espresso da Cass. 6 luglio 2015, n. 13809, pronuncia, questa, rimasta isolata e superata dalle decisioni sopra richiamate, il che esclude che sussistano i presupposti per una rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in quanto grazie alle suindicate numerose pronunce può dirsi che la giurisprudenza di legittimità - cui quella di merito si è prevalentemente uniformata - si è "assestata" nel dare al quadro normativo di riferimento in materia una interpretazione conforme alle suddette decisioni, che quindi è assurta al rango di "diritto vivente";”.
D'altra parte, con riguardo al ruolo della dirigenza ministeriale (v. Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2018, n. 3094), è stato escluso il diritto ad un aumento di retribuzione in favore del dirigente ministeriale (già direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro) a cui era stato assegnato un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio (direttore di Agenzia per l'impiego), a mente Parte_5 delle considerazioni che seguono: “ … il D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 16 sostituiva il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 prevedendo al suddetto art. 24, come novellato, dopo aver stabilito, ai commi 1 e 2, le modalità di determinazione della retribuzione dei dirigenti, che (comma 3): "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".
Questa Corte con la sentenza n. 28276 del 2008, in fattispecie analoga (relativa alla reggenza di
), ha affermato che, anche riconoscendo che la legge non consentisse di Parte_6 attribuire l'incarico di reggenza dell a dirigente statale, omettendo la stipulazione del Pt_6 previsto contratto di diritto privato, dall'illegittimità delle determinazioni amministrative non potrebbe scaturire in nessun caso il diritto percepire compensi collegati esclusivamente alla stipula del detto contratto, compensi rivendicati dal ricorrente per lo svolgimento di mansioni, come si è detto, riconducibili alla qualifica posseduta.
Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha affermato che proprio la disciplina sopra richiamata sancisce il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, in ragione del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti secondo il contratto individuale
e/o collettivo, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa, ivi compreso in caso di reggenza”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, la pretesa attorea avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico attribuito al Segretario Generale dell'ente convenuto è infondata. Al riguardo, va pure precisato esser pacifico che all'istante sia stata erogata la retribuzione di risultato, incrementata del 30% della retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale.
In ogni caso, sotto un ulteriore profilo, deve evidenziarsi che difetta nel presente giudizio la prova del fatto che l'incarico di Segretario generale, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, per la prevalenza dello svolgimento del medesimo, abbia effettivamente trasmodato le originarie attribuzioni dirigenziali del ricorrente.
A tal proposito, si richiamano le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, secondo cui “
3.1 al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3; né, data l'unicità del ruolo, si può discutere di mansioni superiori D. Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52e tanto meno ex art. 2103 c.c. (Cass. 4 gennaio 2019, n. 91; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621); non è dunque un qualsiasi svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente a giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive;
è invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale (v., seppure in un diverso contesto, Cass. 15 gennaio 2018, n. 752) - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, n. 36358).
Altresì, “ … appare dirimente evidenziare, per completezza di motivazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto. L'applicazione di tale principio ha portato (Cass. n. 32264 del 2019) ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017 cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385), come anche allorquando l'incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto- organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze - Cass. 3094/2018 cit. - o di preposizione a più strutture complesse - Cass. 30 ottobre 2018, n. 27668). Ancora, è stato precisato da ultimo che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l'unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c. l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23.11.2021, n. 36358; si veda anche Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 15.01.2018, n. 752), cosa che l'istante non ha in ogni caso affatto dimostrato” (v. Corte appello BA sez. lav., 29/06/2022, n.1252).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nel ricorso introduttivo non vi è puntuale e specifica allegazione, né, tantomeno, dimostrazione del fatto che - concretamente, al di là di previsioni astratte e declaratorie formali - l'estensione dei compiti del ricorrente, determinatasi dopo la sospensione del Segretario generale sostituito, fu tale da comportare un reale subentro nella piena responsabilità dell'ufficio, con assolvimento prevalente delle funzioni peculiari di cura dell'attuazione di piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di Governo, di attribuzione ai dirigenti degli incarichi amministrativi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, con definizione degli obiettivi che gli stessi dirigenti devono perseguire (cfr., tra le altre, funzioni attribuite alla figura del Segretario
Generale dallo Statuto CCIAA di cui all'allegato n. 17 del fascicolo di parte resistente), così CP_1 da eventualmente evidenziare, all'esito del dovuto confronto, poteri più ampi di quelli esercitati dall'odierno istante.
Sul punto, si rileva che la parte ricorrente non ha prodotto idonea documentazione, né ha inteso formulare alcuna istanza istruttoria orale. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso non merita accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
La natura della controversia, la relativa novità e complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la residua parte va posta a carico del ricorrente secondo soccombenza, tenuto conto nella liquidazione del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 di in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 02.12.2022, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente della residua metà liquidata in € 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
BA, lì 11.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13193/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SBARRA ETTORE e ROMANI FEDERICA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. MARSEGLIA GIUSEPPE
Resistente
Oggetto: incarico dirigenziale;
differenze retributive;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 02.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di BA (d'ora innanzi anche solo
[...]
o CCIAA, per brevità) dal 02.05.1985 al 31.01.2021, data di collocamento in CP_1 quiescenza per raggiunti limiti di età, in qualità di dirigente, dall'8 luglio 2002 con funzioni di
Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica della CCIAA, esponeva:
- che con delibera di Giunta camerale n. 217 del 20.12.2013 gli erano state attribuite le funzioni di vice Segretario Generale vicario della CCIAA;
- che con deliberazione n. 45 del 17.6.2019, stante la sospensione ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013 del Segretario Generale pro tempore dall'incarico di Segretario Generale della CCIAA, la Giunta Camerale aveva conferito ad esso istante, in qualità di vice Segretario Generale vicario, le funzioni di Segretario Generale della di fino alla data di Controparte_1 CP_1 pronunciamento del parere del parere da parte dell' ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. CP_2 39/2013, richiesto dall'ente in ordine alle “modalità corrette per l'applicazione della normativa di settore nella fattispecie verificatasi”;
- che con il medesimo provvedimento (deliberazione n. 45 del 17.6.2019), la Giunta camerale gli aveva pure conferito “a titolo gratuito, in via provvisoria e di estrema urgenza al fine del normale funzionamento dell'Ente (…) gli incarichi di Conservatore del Registro Imprese e di Dirigente ad interim del Settore Staff e Promozione e Segreteria Generale e del Settore Anagrafico-Certificativo con le risorse di rispettiva competenza del budget direzionale”;
- che con Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 la Giunta Camerale aveva confermato in capo ad esso ricorrente sia le funzioni di Segretario Generale che quelle ad interim di Dirigente del Settore Staff e Promozione e Segreteria Generale e del Settore Anagrafico “sino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.6.2019”;
- che aveva svolto tali funzioni, oltre a quelle di Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica, senza soluzione di continuità, fino al 31.01.2021, data del suo pensionamento.
Lamentava che, pur avendo svolto l'incarico di Segretario Generale f.f. dal 17.06.2019 al 31.01.2021, CP_ con Deliberazione n. 89 del 27.9.2021 l' resistente gli aveva riconosciuto esclusivamente la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale della , lasciando Controparte_1 ingiustificatamente inalterata la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico dirigenziale di cui era già titolare.
In particolare, si doleva che “nonostante le considerazioni favorevoli espresse dal Presidente pro tempore della CCIAA di nonostante il parere dell' rimettesse all'Ente camerale la CP_1 CP_4 decisione di corrispondere al dirigente incaricato l'indennità di posizione commisurata alla funzione ricoperta dal Dirigente, del tutto immotivatamente l'Ente Camerale decideva di corrispondere al ricorrente esclusivamente la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale della CCIAA di e non l'indennità di posizione come spettante” [cfr. punto n. 15), pag. 5 del ricorso]. CP_1
L'istante denunziava pure la disparità di trattamento, “se si considera che l'Ente camerale in altre occasioni si è comportata diversamente e ha corrisposto ai Segretari Generali (sia facente funzioni, sia incaricati) l'indennità di posizione commisurata all'incarico ricoperto” [cfr. punto n. 16), pag. 5 del ricorso].
CP_ Censurava, dunque, “l'illegittimità e la disparità di trattamento della decisione dell' convenuto nel negare al ricorrente l'indennità di posizione commisurata allo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale prestato dallo stesso nel periodo 17.6.2019 sino al 31.1.2021”, segnalando come
“La rideterminazione della retribuzione complessiva dovuta in funzione della carica di segretario generale, determina anche un ricalcolo della indennità di anzianità ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Tipo per il personale della CCIAA” [cfr. punti n. 22) e 23), pag. 7 del ricorso]. Tanto premesso, vantando il diritto all'indennità di posizione parametrata alla funzione di Segretario Generale, l'odierno istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare, per i motivi innanzi esposti, il diritto dell'avv. a ricevere Parte_1 l'indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte presso la CCIAA di dal CP_1
17.6.2019 al 31.1.2021;
2) conseguentemente, dichiarare il ricorrente creditore nei confronti della convenuta della somma di
€ 135.131,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza retributiva fra quella che avrebbe dovuto percepire in qualità di Segretario Generale per l'incarico svolto e quella che effettivamente ha percepito in qualità di Dirigente (come risulta dai conteggi depositato in atti), con la condanna della CCIAA di in persona del legale rappresentante pro tempo, al pagamento CP_1 della medesima somma in favore del ricorrente;
3) conseguentemente accertare diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennità di anzianità ex art.
77 del Regolamento Tipo per il personale della CCIAA in considerazione della corretta indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte dall'avv. dal 17.6.2019 Parte_1 al 31.1.2021;
4) conseguentemente, dichiarare il ricorrente creditore nei confronti della convenuta della somma di
€ 250.423,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo ricalcolo dell'indennità di anzianità ex art. 77 del Regolamento Tipo per il personale della CCIAA in considerazione della corretta indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte dall'avv. dal Parte_1
17.6.2019 al 31.1.2021 (come risulta dai conteggi depositato in atti) con ogni consequenziale determinazione in ordine all'adeguamento della posizione previdenziale e contributiva del ricorrente e alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento, con la condanna della CCIAA di
in persona del legale rappresentante pro tempo, al pagamento della medesima somma in favore CP_1 del ricorrente”, il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Costituendosi in giudizio, l'ente convenuto contestava le avverse pretese, evidenziando, in particolare, come per lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale f.f., conferito in via temporanea, all'istante fosse stata erogata la retribuzione di risultato, incrementata del 30% della retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale;
contestava l'omessa individuazione da parte del ricorrente della norma o del combinato disposto che fonderebbe il diritto vantato. L'ente convenuto segnalava, poi, che “A differenza del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, il CCNL dell'Area Funzioni Locali non prevede la distinzione tra dirigenti di prima e dirigenti di seconda fascia, sancendo l'unificazione in una sola qualifica. In buona sostanza, quindi, i dirigenti della
sono inquadrati in un'unica qualifica” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva). Controparte_1
Infine, invocava il principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato, in via generale, dall'art. 24 del D.lgs. n. 165/2001, specificando, altresì, che l'art. 60 del CCNL per Dirigenti dell'Area Funzioni Locali vigente (nonché l'art. 24 del testo previgente, ecc.) stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività poiché remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
La domanda del ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico attribuito al Segretario Generale dell'ente convenuto ed, in particolare, dell'indennità di posizione per le funzioni di Segretario Generale svolte presso la CCIAA di dal CP_1
17.06.2019 al 31.01.2021. In via generale, occorre premettere:
- che, ove si tratti di dirigente (come nella specie, con l'ulteriore rilievo della non pertinenza della giurisprudenza riguardante semplici funzionari svolgenti mansioni dirigenziali), non è applicabile l'art. 56 della L. n. 29 del 1993 (ora art. 52 D. Lgs.. n. 165/2001), bensì l'art. 19 di detto provvedimento normativo, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 13 (ora art. 19. D. Lgs. n.
165/2001) (v. Cass. Sez. Lav. n. 24373/2008);
- che le differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti
(per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e che in questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 19 cit., comma 1, il quale con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.", dovendosi invece avere riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva;
- che sotto tale profilo, l'art. 24 del D. Lgs. n. 29 del 1993, al comma 1, stabilisce che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità" ed, al comma 3, dispone che "il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 ... remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio ...";
- che, avendo pertanto il D. Lgs. n. 29 del 1993 (poi trasfuso nel D. Lgs. n. 165/2001) rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento "accessorio" spettante nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse, tale contrattazione ha previsto la graduazione delle funzioni cui è correlato il trattamento economico di posizione (formato da una parte fissa prevista dal CCNL e di una parte variabile determinata dall'Azienda), che è volto a remunerare le reali responsabilità assegnate a ciascun dirigente, a prescindere dal livello retributivo spettante al dirigente medesimo, sicché con tale meccanismo contrattuale al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse e di grado superiore compete il trattamento economico di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte;
- che comunque null'altro può competere al dirigente assegnato a funzioni diverse, non operando appunto l'art. 2103 cod. civ. e non essendo neppure in concreto invocabile il disposto dell'art. 36 Cost., giacché la previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni escludono che si realizzi la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato.
Tale orientamento è venuto a consolidarsi, essendosi ribadito che la retribuzione di posizione, in quanto ricollegata al valore dell'incarico svolto, è soddisfacentemente finalizzata ad adeguare ex art. 36 Cost. l'aspetto retributivo alla qualità e alla quantità della prestazione resa, in relazione alla natura delle funzioni espletate dal dirigente medico (v. Cass., Sez. Lav., sent. n. 4690 del 23.3.2012).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta che con Deliberazione n. 45 del 17.06.2019, stante la sospensione ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013 del Segretario Generale pro tempore dall'incarico di Segretario Generale della CCIAA, la Giunta Camerale, per quel che maggiormente rileva ai fini della presente decisione, deliberava:
“
1. di richiedere parere all' , ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.39/2013, inerente le modalità corrette CP_2 per l'applicazione della normativa di settore nella fattispecie verificatasi;
2. di sospendere ex art. 3 d.lgs. n.39/2013, la Dott.ssa a decorrere dal 10 Parte_2 giugno 2019 e fino alla data del pronunciamento della prefata Autorità dall'incarico di Segretario Generale della C.C.I.A.A. di dagli incarichi di Conservatore del Registro Imprese e Dirigente CP_1 ad interim del Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale e del Settore Anagrafico-
Certificativo, nonché da qualsiasi altro incarico dirigenziale comunque denominato, con sospensione della relativa retribuzione di posizione e di risultato;
3. di dare atto che per il medesimo arco temporale e cioè fino al pronunciamento dell'ANAC, troverà applicazione l'art. 32 dello Statuto Camerale in combinato con la delibera di Giunta n. 217 del 20.12.2013 e, per l'effetto di tali disposizioni il Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Parte_1
, svolgerà le funzioni di Segretario Generale dell'Ente;
[...]
4. di affidare allo stesso – a titolo gratuito, in via provvisoria e di estrema urgenza al fine del normale funzionamento dell'Ente e fino alla riunione della prossima Giunta – gli incarichi di Conservatore del Registro Imprese e di Dirigente ad interim del Settore Staffe Promozione – Segreteria Generale
e del Settore Anagrafico-Certificativo, con le risorse di rispettiva competenza del Budget
Direzionale;
5. di disporre la convocazione a breve della Giunta per provvedere agli adempimenti consequenziali
a quanto odiernamente deliberato, tra cui quello relativo alla suddivisione e nuova attribuzione degli incarichi dirigenziali dell'Ente nonché alla eventuale opportunità di sostituzione dell'Avv. Parte_1
nel ruolo di RPCT;
” (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
[...]
Con successiva Deliberazione n. 50 del 27.06.2019, la Giunta camerale deliberava:
- di conferire all'Avv. l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Parte_1
Anagrafico-Certificativo con assegnazione delle risorse di rispettiva competenza del Budget Direzionale, fino alla data del pronunciamento dell' CP_2
- di conferire al Dott. l'incarico ad interim di Dirigente del Settore di Staff e Persona_1
Promozione – segreteria Generale, con assegnazione delle risorse di rispettiva competenza del Budget Direzionale, fino alla data del pronunciamento dell' CP_2
- di nominare l'Avv. Conservatore del registro Imprese della C.C.I.A.A. di Parte_1
- secondo la disciplina previgente contenuta nell'art. 8 della Legge n. 580/1993 stante CP_1 l'assenza del Regolamento attuativo delle nuove disposizioni dettate dalla Legge n. 219/2016
- fino alla data del pronunciamento dell'ANAC;
- di dare atto che ai Dirigenti con incarico ad interim sarà riconosciuta esclusivamente una retribuzione di risultato che sarà disciplinata in sede di Contrattazione Decentrata, nel rispetto delle norme vigenti;
(v. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Ancora, con Deliberazione n. 118 del 25.10.2019, l'ente convenuto stabiliva:
“
1. di confermare la sospensione disposta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 della Dott.ssa dagli incarichi ivi indicati con sospensione della relativa Parte_2 retribuzione di posizione e di risultato – a decorrere dal 10 giugno 2019 e fino al venir meno delle condizioni che l'hanno determinata;
2. di confermare l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. , fino al venir meno delle condizioni che ne hanno Parte_1 determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019;
3. di confermare, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della tutti Parte_3 gli altri incarichi assegnati – con deliberazioni n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del CP_ 25.07.2019 – in via provvisoria ai dirigenti di ruolo dell' e precisamente: Avv. – incarico ad interim di dirigente del Settore Anagrafico-Certificativo con Parte_1 assegnazione delle risorse di rispettiva competenza del budget direzionale;
Avv. – incarico ad interim di Conservatore del Registro Imprese della C.C.I.A.A. Parte_1 di secondo la disciplina previgente contenuta nell'art. 8 della Legge n. 580/1993 stante CP_1 l'assenza del Regolamento attuativo delle nuove disposizioni dettate dalla Legge n. 219/2016; Dott. – incarico ad interim di dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo 1.3 – Persona_1 ricadente nel Settore Staff e Promozione Segreteria Generale – con relativi uffici ed assegnazione delle risorse di competenza del budget direzionale;
Dott.ssa – incarico, in veste di titolare, di dirigente responsabile dei 3 Parte_2
Servizi (1.1. Servizio Statistica e Informazione economica, URP e Comunicazione Istituzionale;
1.2
Servizio Staff di Presidenza e di Direzione;
1.4 Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit
Strategico) e relativi uffici ricadenti nel Settore Staff e Promozione Segreteria Generale, con espressa previsione dell'esclusione della competenza della stessa ad emanare provvedimenti con valenza esterna e del potere di gestione del budget che è assegnato al Segretario Generale f.f. dell'Ente.
4. di confermare che ai dirigenti con incarico ad interim sarà riconosciuta esclusivamente una retribuzione di risultato che sarà disciplinata in sede di contrattazione decentrata;
5. di demandare la predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'Ente al Segretario Generale della C.C.I.AA. di avvalendosi del competente servizio camerale di supporto;
” (cfr. CP_1 all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, pacifica l'attribuzione formale delle funzioni di Segretario Generale dell'ente convenuto al ricorrente, in qualità di Vice Segretario Generale Vicario, l'istante ha lamentato che “nonostante le considerazioni favorevoli espresse dal Presidente pro tempore della CCIAA di nonostante il CP_1 parere dell' rimettesse all'Ente camerale la decisione di corrispondere al dirigente incaricato CP_4
l'indennità di posizione commisurata alla funzione ricoperta dal Dirigente, del tutto immotivatamente l'Ente Camerale decideva di corrispondere al ricorrente esclusivamente la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale della CCIAA di e non l'indennità di CP_1 posizione come spettante” [cfr. punto n. 15), pag. 5 del ricorso].
Sul punto, deve rilevarsi che in seno alla menzionata nota ARAN del 25.06.2021, recante in oggetto
“Parere in merito al trattamento economico spettante ad un dirigente di I fascia chiamato a ricoprire i compiti di Segretario generale della CCIAA”, è dato leggersi:
“la disciplina contrattuale per il personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali, applicabile alle Camere di Commercio, non prevede una diversificazione del trattamento economico in relazione a due distinte fasce, come diversamente contemplato dal CCNL per il personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali.
Fatta questa opportuna premessa, relativamente alla corretta quantificazione della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti dell'Area delle Funzioni Locali, si evidenzia che, nel rispetto dell'art.
27, comma I del CCNL del 23.12.1999 (come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22.2.2006), i valori economici della stessa sono determinati, a cura degli enti, sulla base dei parametri di pesatura connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali interne ed esterne entro i valori minimi e massimi attualmente individuati dall'art. 54, comma 6 del CCNL del 17 dicembre 2020.
In una fattispecie quale quella dedotta, pertanto, l'ente potrebbe procedere ad una nuova pesatura della funzione dirigenziale presente nel proprio modello organizzativo utilizzando le risorse disponibili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo le previsioni di cui all'art. 57, comma 3 del richiamato CCNL del 17 dicembre 2020 o, diversamente, tenere conto di un eventuale incarico aggiuntivo ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato” (cfr. all. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, acclarato il conferimento formale al ricorrente delle funzioni di Segretario Generale dell'ente convenuto, in qualità di Vice Segretario Generale Vicario, ai fini della soluzione della questione che concerne il trattamento retributivo spettante al dirigente, mette conto premettere quanto segue.
In punto di diritto, va rilevato che la riforma della dirigenza pubblica avviata dagli artt. 15 e 19 del d.lgs.
3.02.1993 n. 29 -e poi proseguita nel medesimo senso dalla legislazione successiva- si è caratterizzata per il passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale, sicché la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente, per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale. Proprio dalla scissione tra l'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e il conferimento dell'incarico è stata desunta, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, restando escluso che al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi si applichi l'art. 2103 c.c..
Pertanto, è legittima la determinazione della pubblica amministrazione di assegnare al dirigente un incarico non corrispondente, dal punto di vista professionale, a quello anteriormente ricoperto non applicandosi nel caso in questione l'art. 2103 c.c. (in termini Cass. 21.02.2019, n. 5191; Cass.
28.02.2020, n. 5546; Cass. 09.04.2018, n.8674; Cass. 14.01.2016, n.495).
Muovendo dal presupposto che nel pubblico impiego la qualifica dirigenziale corrisponde soltanto all'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo laddove, nel rispetto della compatibilità finanziaria dell'amministrazione datoriale, l'apporto del dirigente in termini di produttività o di redditività della prestazione resa resta valorizzato economicamente con l'erogazione della retribuzione di risultato, l'art. 24 del d.lgs. n.165/2001 –e prima ancora l'art. 24 del d.lgs. n.29/1993- ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, fissando al comma 3 il principio di onnicomprensività secondo cui il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Segnatamente, nel contesto considerato, già l'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993 - abrogato dal D. Lgs. n.
165/2001 - stabili(-va) che “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'articolo 2, comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216”.
Invero, già il D.P.R. n. 333/1990 nel recepire, a sua volta, l'accordo 23.12.1989, concernente il personale del comparto delle Regioni e degli enti locali, ha disposto all'art. 38 che ai dirigenti spetti un'"indennità di funzione" commisurata secondo appositi coefficienti, da individuarsi secondo parametri e criteri preventivamente definiti. Detta indennità viene commisurata, in concreto, allo stipendio iniziale - secondo appositi coefficienti - sulla base di parametri di riferimento e criteri determinati in via preventiva dall'Amministrazione, non è frazionata in relazione alle singole attribuzioni, né si connette a ciascuna delle funzioni attribuite. Essa è prevista in misura fissa.
Ancora prima, in linea di continuità con quanto stabilito dall'art. 19, quinto comma, del D.P.R. n.
191/1979, il D.P.R. 25.06.1983 n. 347 recante la disciplina del personale degli enti locali, all'art. 31 rubricato “Onnicomprensività”, ha affermato testualmente al comma 1 che “E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”.
Di qui, è evidente che l'indennità di funzione percepita dai dirigenti è relativa alla posizione del singolo dirigente e non rapportata alle funzioni a lui concretamente attribuite (le quali, infatti, vengono in rilievo per il loro complesso e non per la loro somma), per cui essa deve ritenersi il corrispettivo onnicomprensivo della "qualità" della prestazione richiesta, tanto appunto da essere prevista in astratto e da essere calcolata sulla base di coefficienti individuati in forza di parametri e criteri "predeterminati".
In applicazione di tale articolata disciplina, la Corte di legittimità ha meglio evidenziato “in materia di trattamento economico da riconoscere ai dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato
(che):
a) a tale trattamento si applica il principio di onnicomprensività, che comporta che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (vedi, per tutte: Cass. 5 marzo 2009, n. 5306; Cass. 8 febbraio 2018, n.
3094);
b) in linea generale, alla qualifica dirigenziale corrisponde, nel suddetto ambito, soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (vedi: Cass. 22 dicembre 2004,
n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621) e, proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, il possesso di tale qualifica costituisce la ragion d'essere dell'attribuzione del trattamento economico fondamentale (o fisso) determinato dai contratti collettivi
(Cass. 2 febbraio 2011, n. 2459; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2462); c) in base al D. Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 24 (e la norme dei CCNL ad essi collegate), la struttura del trattamento retributivo dei dirigente si compone oltre che della retribuzione fissa, o di base, anche di una retribuzione accessoria collegata - alla stregua del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 che ne ha rimesso la disciplina al contratto individuale - al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione (Cass. 17 novembre 2014, n. 24396);
d) anche se il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 ha reso necessaria la presenza, nella retribuzione del dirigente, di una parte accessoria correlata alle concrete funzioni ed alle responsabilità, tuttavia la relativa determinazione è rimessa alla emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione (quale atto di c.d. macroorganizzazione) e, poi, alla negoziazione tra le Parti sociali, quindi non è configurabile alcuna responsabilità della P.A. nei confronti dei propri dipendenti, in termini di un preteso inadempimento all'obbligo contrattuale di avviare tempestivamente procedure di confronto sindacale per la graduazione delle funzioni, quale ulteriore condizione della pretesa economica avanzata (Cass. 31 marzo 2009, n. 7768 e nello stesso senso: Cass. 25 marzo 2014, 6956; Cass. 25 settembre 2015, n. 19040; Cass. 10 novembre 2016, n. 22934);
e) nel trattamento economico accessorio sono comprese: 1) l'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna
Amministrazione; 2) l'indennità di risultato, finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti;
f) la retribuzione di posizione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione"
e denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo (Cass. 10 maggio 2007 n.
11084; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20697); g) la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
h) indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante (Cass. 10 maggio 2007 n. 11084 cit.);
i) dalle disposizioni normative e contrattuali di riferimento emerge con chiarezza che sia la retribuzione posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire voci automatiche restano invece subordinate, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20065)” (Cass. 7.08.2019, n. 21166).
La Suprema Corte ha rammentato che “In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24 (attualmente, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.24), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa” (tra le tante, Cass. 21.03.2018, n. 7049).
D'altronde, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittima (v. Cass. n. 16299 del
03/08/2015), giova ribadire, nella specie, non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D.
Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle disposizioni del D. Lgs. n. 502 del 1992.
Infatti, Cass. lav. n. 24373 del 1° ottobre 2008, dopo aver sottolineato che, ove si tratti di rapporto di dirigente pubblico, la disposizione della L. n. 29 del 1993, applicabile non è l'art. 56, (divenuto art. 52 nel D. Lgs. n. 165 del 2001) relativo ai dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato, bensì l'art. 19, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, così statuisce:
“Le profonde differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti (per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. In questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del dell'art. 19 cit., comma 1, che con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.".
Neppure -secondo l'orientamento della Suprema Corte- “è invocabile il disposto dell'art. 36 Cost.. La previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, esclude la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato.”.
Dalle considerazioni svolte si ricava che in materia di assegnazioni di mansioni e di passaggio a mansioni diverse dei dirigenti non si applicano i principi fissati dal codice civile, ma occorre aver riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva. Ed invero, come visto, occorre fare riferimento all'art. 24 del richiamato d. lgs 165/2001 per il quale la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti;
la norma sancisce, altresì, che il trattamento economico determinato ai sensi della contrattazione collettiva remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Il D. Lgs. 165/2001 ha dunque rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento "accessorio" spettante nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse.
Orbene, nel caso di specie, per tale ultima ipotesi, il CCNL relativo al personale dell'Area delle
Funzioni Locali, Sezione Dirigenti, applicabile nell'ipotesi in esame, all'art. 58, rubricato “Incarichi ad interim”, prevede che:
“
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1 lett. c).”.
Dall'esame della riportata previsione contrattuale si evince, innanzitutto, la conferma che, anche con specifico riferimento al caso di sostituzione, non trova applicazione l'art. 2013 c.c. perché dette sostituzioni non possono essere configurate come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Emerge, poi, dalla previsione in esame, che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, bensì un importo, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.
Del resto, l'inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi - e prima ancora dall'abrogato art. 17 quarto comma, l. n. 93/1983 secondo il quale “per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività”-
, impone di ritenere che tutti gli incarichi comunque conferiti dall'Amministrazione di appartenenza e relativi ad attività attinenti all'ufficio debbano ritenersi assoggettati al canone generale di onnicomprensività della retribuzione, costituito dal trattamento economico fondamentale ed accessorio spettanti sia ai dirigenti sia al personale non dirigente (in tal senso, Corte dei Conti, Sez.
Giur. Sardegna n. 1833/2008; Corte dei Conti Puglia Sez. Giurisdiz. 20.07.2010, n. 464), senza che sia consentito derogare ad esso neppure ove si volesse attribuire, anche in via meramente conciliativa, trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, quantunque di miglior favore per il lavoratore (Cass. 23.10.2017, n. 25018). La violazione di tale principio, che presiede la tutela dell'interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse e degli equilibri di finanza pubblica, renderebbe la spesa sostenta dall'Amministrazione contra legem.
Inoltre, appare utile richiamare le norme della contrattazione collettiva afferenti al trattamento economico destinato ai dirigenti che maggiormente rilevano ai fini del decidere:
Art. 53 Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) retribuzione di posizione;
4) retribuzione di risultato, ove spettante.
Art. 56
Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. Art. 57
Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001; c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60; e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato;
a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.
5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 60
Onnicomprensività del trattamento economico
1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.
Nella fattispecie concreta, pertanto, l'incarico affidato al ricorrente deve ritenersi ricompreso nell'ambito della norma in esame, la cui amplia formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che per lo svolgimento dello stesso incarico sia necessaria una eventuale fase formativa né tanto meno, per come dedotto dal ricorrente, quando, per la peculiarità delle funzioni connesse e dalla loro concreta gravosità, possa comportare un significativo dispendio di energie.
Né può seriamente dubitarsi del fatto che l'incarico sia stato attribuito al ricorrente in ragione dell'ufficio ricoperto, trattandosi di un incarico conferito dall'ente presso il quale lo stesso al tempo era in servizio e tenuto, conto, peraltro, che la stessa deliberazione di Giunta n. 45 del 17.6.2019 di conferimento fa riferimento proprio alla qualità di vice Segretario Generale già riconosciuta in capo all'istante con precedente delibera di Giunta camerale n. 217 del 20.12.2013.
Ciò posto, attesa la mancata previsione nel CCNL dell'Area Funzioni Locali della distinzione tra dirigenti di prima e dirigenti di seconda fascia e, dunque, l'unificazione in una sola qualifica, mette conto richiamare le pronunce della giurisprudenza di legittimità che, quantunque rese in relazione al ruolo della dirigenza sanitaria, affermano principi i quali, per la loro portata ermeneutica, paiono di non secondario rilievo anche nell'ipotesi all'odierno esame.
Il riferimento è, tra le altre, alla pronuncia resa nell'ambito di un giudizio in cui un dirigente medico a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, era stato considerato idoneo assieme ad altro collega a ricoprire l'incarico, ex art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n.
502/1992, di direzione di UOC di fascia A2, di durata quinquennale, secondo cui: “con orientamento ormai consolidato, questa Corte (tra le altre, Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n.
23155 e n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021), superando un isolato precedente di segno contrario
(Cass. n. 13809/2015), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell'art. 18 del CCNL dell'8.6.2000 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione
l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.; la richiamata giurisprudenza ha altresì superato l'orientamento, espresso da Cass. n.
24373/2008 e n. 34541/2019, secondo cui il dirigente medico maturerebbe il diritto a percepire la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico svolto di fatto;
l'inoperatività dell'art. 2103 cod. civ. alla dirigenza, sancita in via generale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, trova, infatti, origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. n. 91/2019); per la dirigenza sanitaria, il principio è ribadito dal D.Lgs. n. 502/1992, articolo 15 (come sostituito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) - secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello - ed articolo 15 ter (aggiunto dal medesimo articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 229/1999), comma 5 - secondo cui il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma 1, del codice civile;
trova dunque applicazione l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite;
il comma 3 del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/06/2024, n. 15744).
Altresì, si veda Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, n. 27241, in cui si afferma:
“Anche nel caso in cui un incarico dirigenziale sia stato assegnato in ragione del comando del dirigente incaricato in precedenza è stato infatti ritenuto applicabile l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. Cass. n. 15744/2024, la quale ha richiamato Cass. n.
16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021 e Cass. n. 23195/2021, le quali hanno superato l'isolato precedente di segno contrario costituito da Cass. n. 13809/2015), secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 8.6.2000 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva senza non rilevando, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura finalizzata alla copertura del posto vacante, e dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità di sostituzione specificamente prevista dalla disciplina collettiva ed essendo inapplicabile l'art. 36 Cost.
L'inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai dirigenti, sancita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, discende dalla peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale (v. Cass. n.
91/2019).
Per la dirigenza sanitaria il principio è ribadito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 (come sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229), secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, nonché dall'art.
15-ter (aggiunto dal medesimo art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 229/1999) comma 5, secondo cui il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile. Trova dunque applicazione l'art. 24 del D.Lgs. n.165/2001, che in tutte le versioni succedutesi nel tempo ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite.
In particolare, il comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"”.
Ancora, v. Cassazione civile sez. lav., 28/07/2023, n. 23098:
“
4. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, in quanto denunciano, in particolare, con plurime argomentazioni, la violazione della disciplina contrattuale delle "Sostituzioni" di cui all'art. 18 del CCNL Dirigenza medica dell'8 giugno 2000, con riguardo alla sostituzione per l'assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, e sostengono, in sintesi, che in mancanza di titolare dell'incarico di struttura complessa,
e comunque decorso il periodo massimo di dodici mesi previsto dal CCNL, al sostituto dovrebbe essere riconosciuto per intero il trattamento retributivo previsto per i dirigenti medici assegnati a struttura complessa.
5. I motivi di ricorso non sono fondati in ragione dei principi già affermati da questa Corte (Cass., n. 16299 del 2015 e n. 584 del 2016, che già avevano superato l'orientamento di Cass. n. 13809 del
2015) e reiteratamente ribaditi (ex aliis: Cass., n. 8864, 6345, 6011, 3680, 3678 del 2023; n. 22374,
n. 4983, 4153 del 2022, e giurisprudenza ivi richiamata, anche con riguardo al
CCNL dirigenza sanitaria Cass., n. 18891 del 2023, n. 34556 del 2021), ai quali, richiamandoli, si intende dare continuità, non ravvisandosi nelle censure argomenti che possano indurre a ripensare l'orientamento già espresso.
5.1. La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.
18 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001), non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, pertanto non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva.
Le parti collettive con l'art. 18, comma 7, CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza medica (che sul punto, peraltro, è sovrapponibili all'art. 18, comma 7, terzo periodo del CCNL 8 giugno 2000
Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), hanno previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni;
il comma 4 della disposizione contrattuale, a sua volta, prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici.
E' però significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. Quanto evidenziato vale non solo nel caso in cui l'incarico sia stato formalmente attribuito in sostituzione del titolare, ma a maggior ragione deve ritenersi che in caso di incarico "di fatto" non possa il dirigente avere diritto a qualcosa in più rispetto ad un incarico di sostituzione.
Pertanto, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico, ai sensi dell'art. 18 del
CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto, come si è sopra esposto, non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.”.
D'altronde, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/11/2019, n. 30422) - nell'ambito di un giudizio in cui era stata proposta da un dirigente medico domanda al fine di ottenere la condanna della al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento delle Parte_4 mansioni di responsabile di struttura complessa, detratto quanto percepito ex art. 18, comma 7, del CCNL di settore 1998-2001, a titolo di indennità di sostituzione - aveva già avuto modo di affermare:
“che la questione affrontata con le altre censure proposte nel secondo motivo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella qui controversa - anche con riferimento alla stessa parte pubblica ora in causa - a partire da Cass.
3 agosto 2015, n. 16299, ha affermato e ribadito che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001), non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, pertanto non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (vedi, per tutte: Cass. 20 marzo 2019, n. 7863; Cass. 6 febbraio 2019, n. 3483; Cass. 29 novembre 2018, n.
30913; Cass. 5 novembre 2018, n. 28151; Cass. 2 novembre 2018, n. 28030; Cass. 27 giugno 2018, n. 16953; Cass. 3 settembre 2018, n. 21565; Cass. 6 novembre 2018, n. 28243; Cass. 19 aprile 2017,
n. 9879; Cass. 15 gennaio 2016, n. 584; Cass. 24 luglio 2015, n. 15577); che il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, condividendone a pieno la premessa ermeneutica secondo cui l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza sanitaria in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale; che ripercorrendo l'iter argomentativo di dette pronunce, i relativi passaggi motivazionali possono sintetizzarsi come segue:
a) l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 - che era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 - discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52 che è riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II del decreto;
c) quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonchè dall'art. 28, comma 7 CCNL 8 giugno 2000 cit., secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1";
d) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlare, quanto al trattamento accessorio, alle funzioni attribuite, ed al comma 3, fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa";
e) la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle Parti collettive che, all'art.
18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 cit. hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, comma 5, che "le sostituzioni.... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli";
f) è stata quindi prevista una speciale indennità, da corrispondere solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta
(originariamente: Lire 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Lire
518.000 per la struttura semplice, tali somme previste dall'art. 18 cit., comma 7 sono state aggiornate rispettivamente in Euro 535,05 ed in Euro 267,52 dall'art. 11, lett. B, del CCNL di Comparto 2002-
2005);
g) il suindicato art. 18, comma 4 prevede poi che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e quindi della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
h) è, però, significativo che le Parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
i) il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al fondamentale principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;
I) non può essere invocata la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa formatasi per la dirigenza medica in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 121 che è stato disapplicato dal richiamato art. 18 del CCNL 2000, attesa la diversità del contesto normativo;
m) prima dell'istituzione del ruolo unico, infatti, i compiti propri del personale inquadrato nel IX, nel
X e nell'XI livello costituivano mansioni esprimenti una professionalità crescente mentre nell'attuale sistema, fondato sull'equivalenza delle mansioni dirigenziali, le diverse tipologie di incarichi non comportano rapporti di sovra o sotto ordinazione (art. 27 CCNL 2000); che le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a non condividere il diverso orientamento espresso da Cass. 6 luglio 2015, n. 13809, pronuncia, questa, rimasta isolata e superata dalle decisioni sopra richiamate, il che esclude che sussistano i presupposti per una rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in quanto grazie alle suindicate numerose pronunce può dirsi che la giurisprudenza di legittimità - cui quella di merito si è prevalentemente uniformata - si è "assestata" nel dare al quadro normativo di riferimento in materia una interpretazione conforme alle suddette decisioni, che quindi è assurta al rango di "diritto vivente";”.
D'altra parte, con riguardo al ruolo della dirigenza ministeriale (v. Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2018, n. 3094), è stato escluso il diritto ad un aumento di retribuzione in favore del dirigente ministeriale (già direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro) a cui era stato assegnato un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio (direttore di Agenzia per l'impiego), a mente Parte_5 delle considerazioni che seguono: “ … il D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 16 sostituiva il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 prevedendo al suddetto art. 24, come novellato, dopo aver stabilito, ai commi 1 e 2, le modalità di determinazione della retribuzione dei dirigenti, che (comma 3): "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".
Questa Corte con la sentenza n. 28276 del 2008, in fattispecie analoga (relativa alla reggenza di
), ha affermato che, anche riconoscendo che la legge non consentisse di Parte_6 attribuire l'incarico di reggenza dell a dirigente statale, omettendo la stipulazione del Pt_6 previsto contratto di diritto privato, dall'illegittimità delle determinazioni amministrative non potrebbe scaturire in nessun caso il diritto percepire compensi collegati esclusivamente alla stipula del detto contratto, compensi rivendicati dal ricorrente per lo svolgimento di mansioni, come si è detto, riconducibili alla qualifica posseduta.
Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha affermato che proprio la disciplina sopra richiamata sancisce il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, in ragione del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti secondo il contratto individuale
e/o collettivo, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa, ivi compreso in caso di reggenza”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, la pretesa attorea avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico attribuito al Segretario Generale dell'ente convenuto è infondata. Al riguardo, va pure precisato esser pacifico che all'istante sia stata erogata la retribuzione di risultato, incrementata del 30% della retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale.
In ogni caso, sotto un ulteriore profilo, deve evidenziarsi che difetta nel presente giudizio la prova del fatto che l'incarico di Segretario generale, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, per la prevalenza dello svolgimento del medesimo, abbia effettivamente trasmodato le originarie attribuzioni dirigenziali del ricorrente.
A tal proposito, si richiamano le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, secondo cui “
3.1 al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3; né, data l'unicità del ruolo, si può discutere di mansioni superiori D. Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52e tanto meno ex art. 2103 c.c. (Cass. 4 gennaio 2019, n. 91; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621); non è dunque un qualsiasi svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente a giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive;
è invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale (v., seppure in un diverso contesto, Cass. 15 gennaio 2018, n. 752) - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, n. 36358).
Altresì, “ … appare dirimente evidenziare, per completezza di motivazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto. L'applicazione di tale principio ha portato (Cass. n. 32264 del 2019) ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017 cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385), come anche allorquando l'incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto- organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze - Cass. 3094/2018 cit. - o di preposizione a più strutture complesse - Cass. 30 ottobre 2018, n. 27668). Ancora, è stato precisato da ultimo che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l'unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c. l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23.11.2021, n. 36358; si veda anche Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 15.01.2018, n. 752), cosa che l'istante non ha in ogni caso affatto dimostrato” (v. Corte appello BA sez. lav., 29/06/2022, n.1252).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nel ricorso introduttivo non vi è puntuale e specifica allegazione, né, tantomeno, dimostrazione del fatto che - concretamente, al di là di previsioni astratte e declaratorie formali - l'estensione dei compiti del ricorrente, determinatasi dopo la sospensione del Segretario generale sostituito, fu tale da comportare un reale subentro nella piena responsabilità dell'ufficio, con assolvimento prevalente delle funzioni peculiari di cura dell'attuazione di piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di Governo, di attribuzione ai dirigenti degli incarichi amministrativi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, con definizione degli obiettivi che gli stessi dirigenti devono perseguire (cfr., tra le altre, funzioni attribuite alla figura del Segretario
Generale dallo Statuto CCIAA di cui all'allegato n. 17 del fascicolo di parte resistente), così CP_1 da eventualmente evidenziare, all'esito del dovuto confronto, poteri più ampi di quelli esercitati dall'odierno istante.
Sul punto, si rileva che la parte ricorrente non ha prodotto idonea documentazione, né ha inteso formulare alcuna istanza istruttoria orale. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso non merita accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
La natura della controversia, la relativa novità e complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la residua parte va posta a carico del ricorrente secondo soccombenza, tenuto conto nella liquidazione del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 di in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 02.12.2022, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente della residua metà liquidata in € 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
BA, lì 11.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella