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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 4934/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 1354/2022 pubblicata il 7.6.2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Varcaccio Parte_1 C.F._1
GA PE (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Torre Annunziata (NA), in via Gino Alfani n. 15;
Pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Esposito PE (c.f. ), presso il cui C.F._3
studio è elettivamente domiciliata, in Caserta, al Corso Trieste n. 98;
Pec e fax: 081/8316084; Email_3 APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., con sede in Cantù (CO) alla via Selvaregina n.25;
APPELLATA contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1354/2022, pubblicata 8/06/2022, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e della e condannava, in Controparte_2 Controparte_3
solido, i prefati convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 742,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico, da sola invalidità temporanea, oltre interessi legali e compensava le spese di causa.
2. L'attrice aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 43.529,58, oltre al danno morale o, comunque di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le lesioni riportate a seguito del sinistro occorsole il giorno 26/01/2014, alle ore 18:30 allorché , mentre percorreva a piedi la via
CA RT in Boscotrecase (NA), strada ad unico senso di marcia, mantenendosi sul margine destro della carreggiata, il motociclo Honda Sh, targato DK/52321, di proprietà della società convenuta ed assicurata presso nel tentativo di Controparte_3 sorpassare sulla destra un altro veicolo in attesa di immettersi sulla via Lava, la investiva, facendola rovinare in terra.
3. Il giudice di prime cure, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte in un precedente giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo sinistro (conclusosi con sentenza di improcedibilità della domanda), corroborate dalle risultanze del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase, affermava la responsabilità esclusiva del motociclo di proprietà della società convenuta, ai sensi dell'art. 2054 c.c., in ordine alla verificazione dell'investimento di causa.
3.1. Quanto al danno biologico da risarcire, melius re perpensa rispetto alla proposta conciliativa formulata nel corso del giudizio, reputava che alla potesse riconoscersi, Pt_1 sulla base della CTU espletata nel precedente giudizio acquisita agli atti, il solo danno biologico per invalidità temporanea parziale al 50% per gg. 15, per un totale di € 742,50, dissentendo, invece, dalle conclusioni dell'ausiliario circa la derivazione causale di altre lesioni – segnatamente la “frattura composta del soma di L2 e L3 con lieve cuneizzazione dei metameri “ nonché la “frattura composta rachide omerale”, - ed escludendo, quindi, la ricorrenza di una invalidità permanente come conseguenza dell'investimento. Al riguardo, osservava che le fratture risultavano da esami radiografici eseguiti presso un centro privato il 28.1.2014, sicché l'intervallo di tempo trascorso tra l'evento e la comparsa delle prime manifestazioni di malattia, ossia due giorni, era incompatibile con l'esistenza di una relazione causale, onde difettava il criterio cronologico. Confutava le argomentazioni del
CTU, secondo cui una frattura poteva essere visibile solo in seguito all'acuirsi della sintomatologia dolorosa e non evidenziarsi nell'immediato neppure agli esami strumentali, sostenendo, invece, essere più plausibile esattamente il contrario e ciò in base alla considerazione che non appariva plausibile che una frattura potesse celarsi agli esami strumentali al momento dell'evento lesivo e palesarsi solo dopo alcuni giorni. Riteneva, quindi, che l'unica lesione conseguente al sinistro di causa fosse quella refertata in sede di visita al Pronto Soccorso e cioè “Contusione distorsione spalla dx con s.l.o. Contusione distorsione edema ginocchio dx e sin. Contusione lombosacrale, escoriazioni multiple”.
3.2. Il tribunale negava poi la personalizzazione del danno biologico in difetto di prova di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età nonché il danno morale, stante l'assenza di qualsivoglia deduzione sul punto.
3.3. Infine, nulla riconosceva a titolo di rimborso di spese mediche atteso che quelle documentate afferivano alle lesioni ritenute non in nesso di causalità con il sinistro.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello con un unico motivo Parte_1 chiedendo, in riforma parziale della stessa, condannarsi la Controparte_4
in solido, al pagamento della somma di € 37.320,00 Controparte_5
come analiticamente precisato nella comparsa conclusionale in primo grado, anche alla luce della personalizzazione del danno, quale risarcimento delle lesioni subite, oltre interessi fino al saldo;
in via gradata, disporsi, se ritenuto necessario, la riconvocazione del CTU dott.
al fine di rendere eventuali chiarimenti oppure , in alternativa, Persona_1
ordinare allo stesso di depositare ulteriori note integrative alla consulenza con specifico riferimento al “nesso di causalità”; il tutto vinte le spese del doppio grado con attribuzione al difensore antistatario.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo dichiararsi inammissibile Controparte_1
l'appello in quanto basato su una relazione medico-legale di parte redatta in data
14/11/2022, impropriamente introdotta in giudizio, trattandosi di documento nuovo, formato non solo dopo il decorso dei termini utili per il deposito di documentazione, ma anche dopo il deposito della Ctu svolta in primo grado e dopo la pronuncia della stessa sentenza gravata.
Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
6. Non si è costituita l' pur avendo ricevuto Controparte_2 notifica dell'atto di appello con pec del 21.11.2022.
7. Nel grado non è stata svolta attività istruttoria e risulta acquisito il fascicolo d'ufficio sia cartaceo che telematico del primo grado.
8. La causa, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 26.3.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.3.2025.
9. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta la tempestività dell'impugnazione.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7.6.2022, non è stata notificata, e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 21/11/2022.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
10. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata.
Si osserva, al riguardo, che la formulazione delle critiche alla sentenza impugnata mediante recepimento, nel corpo dell'atto di appello, delle argomentazioni tecniche contenute in una relazione medica di parte, di data successiva alla decisione, non introduce in giudizio alcun documento nuovo, stante la natura di mera difesa che assume in tal modo la perizia fatta propria dall'avvocato per supportare la fondatezza delle ragioni del gravame, senza essere volta ad introdurre alcun nuovo tema di indagine nel processo ma, anzi, a sostenere la correttezza delle risultanze della CTU disattese dal primo giudice.
11. Tanto debitamente premesso, può passarsi ad esaminare il merito dell'appello.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce l'“errata valutazione delle risultanze della C.T.U.” per avere il Tribunale disatteso le conclusioni dell'ausiliario e i chiarimenti dallo stesso resi circa la sussistenza del nesso causale tra evento e lesioni riportate dalla sulla base di un ragionamento illogico e privo di valido motivo medico- giuridico. Pt_1
Rileva l'impugnante che il CTU dott. , esperto professionista nel campo Persona_1
ortopedico, con esperienza trentennale, aveva ben spiegato, nella relazione a chiarimenti, le ragioni che militavano per la ricorrenza del nesso di causalità indicandole nel criterio topografico e cronologico e dando conto del perché era plausibile che all'esame radiografico eseguito nell'immediatezza del trauma non emergessero fratture che, invece, erano presenti e che venivano, poi, riscontrate successivamente.
Il motivo è fondato.
Il giudice può disattendere le conclusioni del consulente soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico -giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU.
Secondo il CTU la derivazione causale dal sinistro delle fratture diagnostiche alla Pt_1
sulla base degli esami radiografici eseguiti il 28.1.2014, due giorni dopo l'investimento, messa in dubbio dal dott. consulente di parte della Persona_2 Controparte_3
nelle sue osservazioni critiche, si fonderebbe su due argomenti: il criterio topografico, in
[...] quanto nel referto del pronto soccorso, redatto nell'immediatezza dell'evento, era stata diagnosticata una contusione di spalla destra con sospetta lesione ossea ed una contusione del rachide lombosacrale, e il criterio cronologico, in quanto gli esami strumentali erano stati eseguiti dopo il decorso di soli due giorni dall'accadimento del fatto e, in campo ortopedico, era ben noto che al momento del trauma dall'esame radiografico eseguito sul distretto anatomico interessato potevano non rilevarsi fratture, tanto che di solito si consigliava di eseguire esami radiografici a distanza, e comunque, al riacutizzarsi della sintomatologia, e ciò in conseguenza dell'inevitabile riassorbimento del focolaio di frattura.
Quanto all'altro profilo delle critiche mosse dal consulente dell'assicurazione, e cioè che la cuneizzazione di una vertebra, in quanto processo degenerativo, non poteva derivare da un trauma e quindi era sicuramente preesistente rispetto al sinistro, il CTU rispondeva che essa era conseguenza di un meccanismo di flessione compressione e quindi strettamente correlato al trauma de quo, da investimento, considerata anche l'età della danneggiata, persona di 62 anni con osteoporosi da menopausa e quindi con struttura ossea più fragile.
Di fronte a tali affermazioni, il tribunale non ha svolto una congrua motivazione per discostarsi dalle risultanze della CTU, avendo affidato il proprio diverso convincimento ad un ragionamento di non plausibilità che, tuttavia, appare generico e non sorretto da evidenze scientifiche o da elementi probatori acquisiti, mostrando di far proprie le considerazioni spese dalla compagnia assicuratrice nella comparsa conclusionale, che peraltro appaiono fallaci.
Ed invero, il ragionamento critico della difesa della per screditare la correttezza CP_3
degli esiti consulenziali a proposito della cuneizzazione del soma della vertebra L2 e L3 ( che il ctu ha ritenuto conseguenza del sinistro) risulta contraddittorio laddove afferma che “ la cuneizzazione di una vertebra segue solitamente un processo degenerativo e non si determina mai all'improvviso in seguito ad un trauma , il che palesa che certamente detta lesione era preesistente rispetto al sinistro per cui è causa , dal quale quindi non può essere determinata”.
Ed infatti, se così fosse- se cioè si trattasse di lesione preesistente al sinistro- non si spiegherebbe perché detta “cuneizzazione” non risulti già dagli esami radiografici eseguiti il
26.1.2014- giorno dell'investimento- e sia, invece, stata riscontrata due giorni dopo. A ben vedere, proprio uno degli argomenti maggiormente perorati dall'appellata per criticare gli esiti della CTU è contraria alla tesi della mancanza di nesso causale tra fratture e sinistro. Ritiene, quindi, questa Corte territoriale che la presa di distanza del tribunale dalle conclusioni della CTU non possono essere giustificate sulla scorta delle ragioni svolte in sentenza, che appaiono aspecifiche e fondate su considerazioni non verificate sul piano medico-scientifico.
E poiché anche le considerazioni critiche mosse dalla per quando detto, non sono CP_3
idonee a screditarne la correttezza degli esiti della CTU, questi ultimi ben possono essere utilizzati per affermare la sussistenza del nesso causale tra sinistro e fratture, come ritenuto dall'ausiliario.
12. In particolare, in ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU dott. nella relazione Persona_1 acquisita nel primo grado, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della e della documentazione medica fornita Pt_1 dalla stessa. L'ausiliario ha affermato la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante e precisato che l'appellante riportava per effetto del sinistro avvenuto in data
26.1.2014 “ esiti di contusione distorsione spalla dx, con diagnosi di “frattura composta del trochite omerale”; esiti di contusione lombosacrale con diagnosi di “ frattura composta del soma di L2 L3 con lieve cuneizzazione dei metameri;
esiti contusione distorsione con edema ginocchio dx con diagnosi “Banda di segnale a decorso longitudinale in corrispondenza del corno posteriore e del corpo del menisco mediale con estensione ad entrambe le superfici articolari da riferire a lesione traumatica. Falda di versamento intra articolare. Inspessimento e disomogeneità del legamento collaterale mediale da riferire a esiti lesione traumatica”.
13. A tali lesioni, secondo il parere dell'ausiliario tecnico, conseguì: un periodo di ITP
(inabilità temporanea totale) di gg. 30; un ulteriore periodo di ITP al 50% di gg. 20; un periodo di ITP al 25% di altri gg. 20; postumi permanenti nella misura dell'11%.
Il nominato C.T.U. ha, inoltre, valutato come congrue le spese mediche documentate pari ad
€ 212,30. 14. Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, non essendo ratione temporis applicabile il DPR 13.1.2025, contenente la tabella Unica nazionale ( T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali ( entrato in vigore il 5 marzo 2025 e disciplinante le liquidazioni per sinistri ed eventi verificatisi successivamente a tale data), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i più recenti parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - gennaio 2021, che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164;
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 04/08/2022, n. 24227).
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo dell'incidente (anni
62, essendo nata il [...]):
-danno biologico permanente (anni 62 e punti di invalidità 11) € 20.890,00;
- ITT € 3450,00 (=30 gg x € 115,00)
-ITP al 50% € 1150,00 (= 20gg. x € 57,50);
-ITP al 25% € 575,00 (=20 gg. x 28,75);
per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad € 26.065,00.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico, come invece richiesto dall'appellante.
Del pari, per assenza di prova, non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale. Sulla somma sopra liquidata all'attualità, essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995
n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del sinistro, 26.1.2014 e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
15. In ordine al danno patrimoniale, alla luce della documentazione prodotta e secondo il parere dell'ausiliario giudiziale, si ritiene di poter riconoscere per le spese sanitarie sostenute per effetto delle lesioni oggetto di causa l'importo di € 212,30, sul quale andranno calcolati la rivalutazione e gli interessi sulla scorta dei criteri sopra precisati.
16. Sulle somme così come sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
17. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado.
Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n.55/2014
e succ. mod. (considerata la semplicità delle questioni controverse), determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta ( da € 26.001,00 ad €
52.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta ( fase di studio introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il primo grado) con attribuzione all'avv. PE Varcaccio GA, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese della CTU non vanno qui liquidate in quanto la consulenza è stata svolta in altro e precedente giudizio tra le medesime parti
P.Q.M
. La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
n. 1354/2022, pubblicata in data 7.6.2022, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna e Controparte_5 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 26.065,00, in Parte_1 luogo di € 742,50, a titolo di risarcimento del danno biologico nonché della somma di €
212,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
2- condanna e in Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che si liquidano: per il primo grado in € 3809,00 per compensi;
per il secondo grado in € 3473,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. PE Varcaccio GA, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 4934/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 1354/2022 pubblicata il 7.6.2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Varcaccio Parte_1 C.F._1
GA PE (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Torre Annunziata (NA), in via Gino Alfani n. 15;
Pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Esposito PE (c.f. ), presso il cui C.F._3
studio è elettivamente domiciliata, in Caserta, al Corso Trieste n. 98;
Pec e fax: 081/8316084; Email_3 APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., con sede in Cantù (CO) alla via Selvaregina n.25;
APPELLATA contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1354/2022, pubblicata 8/06/2022, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e della e condannava, in Controparte_2 Controparte_3
solido, i prefati convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 742,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico, da sola invalidità temporanea, oltre interessi legali e compensava le spese di causa.
2. L'attrice aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 43.529,58, oltre al danno morale o, comunque di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le lesioni riportate a seguito del sinistro occorsole il giorno 26/01/2014, alle ore 18:30 allorché , mentre percorreva a piedi la via
CA RT in Boscotrecase (NA), strada ad unico senso di marcia, mantenendosi sul margine destro della carreggiata, il motociclo Honda Sh, targato DK/52321, di proprietà della società convenuta ed assicurata presso nel tentativo di Controparte_3 sorpassare sulla destra un altro veicolo in attesa di immettersi sulla via Lava, la investiva, facendola rovinare in terra.
3. Il giudice di prime cure, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte in un precedente giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo sinistro (conclusosi con sentenza di improcedibilità della domanda), corroborate dalle risultanze del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase, affermava la responsabilità esclusiva del motociclo di proprietà della società convenuta, ai sensi dell'art. 2054 c.c., in ordine alla verificazione dell'investimento di causa.
3.1. Quanto al danno biologico da risarcire, melius re perpensa rispetto alla proposta conciliativa formulata nel corso del giudizio, reputava che alla potesse riconoscersi, Pt_1 sulla base della CTU espletata nel precedente giudizio acquisita agli atti, il solo danno biologico per invalidità temporanea parziale al 50% per gg. 15, per un totale di € 742,50, dissentendo, invece, dalle conclusioni dell'ausiliario circa la derivazione causale di altre lesioni – segnatamente la “frattura composta del soma di L2 e L3 con lieve cuneizzazione dei metameri “ nonché la “frattura composta rachide omerale”, - ed escludendo, quindi, la ricorrenza di una invalidità permanente come conseguenza dell'investimento. Al riguardo, osservava che le fratture risultavano da esami radiografici eseguiti presso un centro privato il 28.1.2014, sicché l'intervallo di tempo trascorso tra l'evento e la comparsa delle prime manifestazioni di malattia, ossia due giorni, era incompatibile con l'esistenza di una relazione causale, onde difettava il criterio cronologico. Confutava le argomentazioni del
CTU, secondo cui una frattura poteva essere visibile solo in seguito all'acuirsi della sintomatologia dolorosa e non evidenziarsi nell'immediato neppure agli esami strumentali, sostenendo, invece, essere più plausibile esattamente il contrario e ciò in base alla considerazione che non appariva plausibile che una frattura potesse celarsi agli esami strumentali al momento dell'evento lesivo e palesarsi solo dopo alcuni giorni. Riteneva, quindi, che l'unica lesione conseguente al sinistro di causa fosse quella refertata in sede di visita al Pronto Soccorso e cioè “Contusione distorsione spalla dx con s.l.o. Contusione distorsione edema ginocchio dx e sin. Contusione lombosacrale, escoriazioni multiple”.
3.2. Il tribunale negava poi la personalizzazione del danno biologico in difetto di prova di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età nonché il danno morale, stante l'assenza di qualsivoglia deduzione sul punto.
3.3. Infine, nulla riconosceva a titolo di rimborso di spese mediche atteso che quelle documentate afferivano alle lesioni ritenute non in nesso di causalità con il sinistro.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello con un unico motivo Parte_1 chiedendo, in riforma parziale della stessa, condannarsi la Controparte_4
in solido, al pagamento della somma di € 37.320,00 Controparte_5
come analiticamente precisato nella comparsa conclusionale in primo grado, anche alla luce della personalizzazione del danno, quale risarcimento delle lesioni subite, oltre interessi fino al saldo;
in via gradata, disporsi, se ritenuto necessario, la riconvocazione del CTU dott.
al fine di rendere eventuali chiarimenti oppure , in alternativa, Persona_1
ordinare allo stesso di depositare ulteriori note integrative alla consulenza con specifico riferimento al “nesso di causalità”; il tutto vinte le spese del doppio grado con attribuzione al difensore antistatario.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo dichiararsi inammissibile Controparte_1
l'appello in quanto basato su una relazione medico-legale di parte redatta in data
14/11/2022, impropriamente introdotta in giudizio, trattandosi di documento nuovo, formato non solo dopo il decorso dei termini utili per il deposito di documentazione, ma anche dopo il deposito della Ctu svolta in primo grado e dopo la pronuncia della stessa sentenza gravata.
Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
6. Non si è costituita l' pur avendo ricevuto Controparte_2 notifica dell'atto di appello con pec del 21.11.2022.
7. Nel grado non è stata svolta attività istruttoria e risulta acquisito il fascicolo d'ufficio sia cartaceo che telematico del primo grado.
8. La causa, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 26.3.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.3.2025.
9. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta la tempestività dell'impugnazione.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7.6.2022, non è stata notificata, e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 21/11/2022.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
10. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata.
Si osserva, al riguardo, che la formulazione delle critiche alla sentenza impugnata mediante recepimento, nel corpo dell'atto di appello, delle argomentazioni tecniche contenute in una relazione medica di parte, di data successiva alla decisione, non introduce in giudizio alcun documento nuovo, stante la natura di mera difesa che assume in tal modo la perizia fatta propria dall'avvocato per supportare la fondatezza delle ragioni del gravame, senza essere volta ad introdurre alcun nuovo tema di indagine nel processo ma, anzi, a sostenere la correttezza delle risultanze della CTU disattese dal primo giudice.
11. Tanto debitamente premesso, può passarsi ad esaminare il merito dell'appello.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce l'“errata valutazione delle risultanze della C.T.U.” per avere il Tribunale disatteso le conclusioni dell'ausiliario e i chiarimenti dallo stesso resi circa la sussistenza del nesso causale tra evento e lesioni riportate dalla sulla base di un ragionamento illogico e privo di valido motivo medico- giuridico. Pt_1
Rileva l'impugnante che il CTU dott. , esperto professionista nel campo Persona_1
ortopedico, con esperienza trentennale, aveva ben spiegato, nella relazione a chiarimenti, le ragioni che militavano per la ricorrenza del nesso di causalità indicandole nel criterio topografico e cronologico e dando conto del perché era plausibile che all'esame radiografico eseguito nell'immediatezza del trauma non emergessero fratture che, invece, erano presenti e che venivano, poi, riscontrate successivamente.
Il motivo è fondato.
Il giudice può disattendere le conclusioni del consulente soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico -giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU.
Secondo il CTU la derivazione causale dal sinistro delle fratture diagnostiche alla Pt_1
sulla base degli esami radiografici eseguiti il 28.1.2014, due giorni dopo l'investimento, messa in dubbio dal dott. consulente di parte della Persona_2 Controparte_3
nelle sue osservazioni critiche, si fonderebbe su due argomenti: il criterio topografico, in
[...] quanto nel referto del pronto soccorso, redatto nell'immediatezza dell'evento, era stata diagnosticata una contusione di spalla destra con sospetta lesione ossea ed una contusione del rachide lombosacrale, e il criterio cronologico, in quanto gli esami strumentali erano stati eseguiti dopo il decorso di soli due giorni dall'accadimento del fatto e, in campo ortopedico, era ben noto che al momento del trauma dall'esame radiografico eseguito sul distretto anatomico interessato potevano non rilevarsi fratture, tanto che di solito si consigliava di eseguire esami radiografici a distanza, e comunque, al riacutizzarsi della sintomatologia, e ciò in conseguenza dell'inevitabile riassorbimento del focolaio di frattura.
Quanto all'altro profilo delle critiche mosse dal consulente dell'assicurazione, e cioè che la cuneizzazione di una vertebra, in quanto processo degenerativo, non poteva derivare da un trauma e quindi era sicuramente preesistente rispetto al sinistro, il CTU rispondeva che essa era conseguenza di un meccanismo di flessione compressione e quindi strettamente correlato al trauma de quo, da investimento, considerata anche l'età della danneggiata, persona di 62 anni con osteoporosi da menopausa e quindi con struttura ossea più fragile.
Di fronte a tali affermazioni, il tribunale non ha svolto una congrua motivazione per discostarsi dalle risultanze della CTU, avendo affidato il proprio diverso convincimento ad un ragionamento di non plausibilità che, tuttavia, appare generico e non sorretto da evidenze scientifiche o da elementi probatori acquisiti, mostrando di far proprie le considerazioni spese dalla compagnia assicuratrice nella comparsa conclusionale, che peraltro appaiono fallaci.
Ed invero, il ragionamento critico della difesa della per screditare la correttezza CP_3
degli esiti consulenziali a proposito della cuneizzazione del soma della vertebra L2 e L3 ( che il ctu ha ritenuto conseguenza del sinistro) risulta contraddittorio laddove afferma che “ la cuneizzazione di una vertebra segue solitamente un processo degenerativo e non si determina mai all'improvviso in seguito ad un trauma , il che palesa che certamente detta lesione era preesistente rispetto al sinistro per cui è causa , dal quale quindi non può essere determinata”.
Ed infatti, se così fosse- se cioè si trattasse di lesione preesistente al sinistro- non si spiegherebbe perché detta “cuneizzazione” non risulti già dagli esami radiografici eseguiti il
26.1.2014- giorno dell'investimento- e sia, invece, stata riscontrata due giorni dopo. A ben vedere, proprio uno degli argomenti maggiormente perorati dall'appellata per criticare gli esiti della CTU è contraria alla tesi della mancanza di nesso causale tra fratture e sinistro. Ritiene, quindi, questa Corte territoriale che la presa di distanza del tribunale dalle conclusioni della CTU non possono essere giustificate sulla scorta delle ragioni svolte in sentenza, che appaiono aspecifiche e fondate su considerazioni non verificate sul piano medico-scientifico.
E poiché anche le considerazioni critiche mosse dalla per quando detto, non sono CP_3
idonee a screditarne la correttezza degli esiti della CTU, questi ultimi ben possono essere utilizzati per affermare la sussistenza del nesso causale tra sinistro e fratture, come ritenuto dall'ausiliario.
12. In particolare, in ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU dott. nella relazione Persona_1 acquisita nel primo grado, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della e della documentazione medica fornita Pt_1 dalla stessa. L'ausiliario ha affermato la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante e precisato che l'appellante riportava per effetto del sinistro avvenuto in data
26.1.2014 “ esiti di contusione distorsione spalla dx, con diagnosi di “frattura composta del trochite omerale”; esiti di contusione lombosacrale con diagnosi di “ frattura composta del soma di L2 L3 con lieve cuneizzazione dei metameri;
esiti contusione distorsione con edema ginocchio dx con diagnosi “Banda di segnale a decorso longitudinale in corrispondenza del corno posteriore e del corpo del menisco mediale con estensione ad entrambe le superfici articolari da riferire a lesione traumatica. Falda di versamento intra articolare. Inspessimento e disomogeneità del legamento collaterale mediale da riferire a esiti lesione traumatica”.
13. A tali lesioni, secondo il parere dell'ausiliario tecnico, conseguì: un periodo di ITP
(inabilità temporanea totale) di gg. 30; un ulteriore periodo di ITP al 50% di gg. 20; un periodo di ITP al 25% di altri gg. 20; postumi permanenti nella misura dell'11%.
Il nominato C.T.U. ha, inoltre, valutato come congrue le spese mediche documentate pari ad
€ 212,30. 14. Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, non essendo ratione temporis applicabile il DPR 13.1.2025, contenente la tabella Unica nazionale ( T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali ( entrato in vigore il 5 marzo 2025 e disciplinante le liquidazioni per sinistri ed eventi verificatisi successivamente a tale data), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i più recenti parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - gennaio 2021, che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164;
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 04/08/2022, n. 24227).
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo dell'incidente (anni
62, essendo nata il [...]):
-danno biologico permanente (anni 62 e punti di invalidità 11) € 20.890,00;
- ITT € 3450,00 (=30 gg x € 115,00)
-ITP al 50% € 1150,00 (= 20gg. x € 57,50);
-ITP al 25% € 575,00 (=20 gg. x 28,75);
per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad € 26.065,00.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico, come invece richiesto dall'appellante.
Del pari, per assenza di prova, non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale. Sulla somma sopra liquidata all'attualità, essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995
n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del sinistro, 26.1.2014 e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
15. In ordine al danno patrimoniale, alla luce della documentazione prodotta e secondo il parere dell'ausiliario giudiziale, si ritiene di poter riconoscere per le spese sanitarie sostenute per effetto delle lesioni oggetto di causa l'importo di € 212,30, sul quale andranno calcolati la rivalutazione e gli interessi sulla scorta dei criteri sopra precisati.
16. Sulle somme così come sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
17. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado.
Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n.55/2014
e succ. mod. (considerata la semplicità delle questioni controverse), determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta ( da € 26.001,00 ad €
52.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta ( fase di studio introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il primo grado) con attribuzione all'avv. PE Varcaccio GA, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese della CTU non vanno qui liquidate in quanto la consulenza è stata svolta in altro e precedente giudizio tra le medesime parti
P.Q.M
. La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
n. 1354/2022, pubblicata in data 7.6.2022, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna e Controparte_5 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 26.065,00, in Parte_1 luogo di € 742,50, a titolo di risarcimento del danno biologico nonché della somma di €
212,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
2- condanna e in Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che si liquidano: per il primo grado in € 3809,00 per compensi;
per il secondo grado in € 3473,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. PE Varcaccio GA, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello