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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/08/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1521 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza cartolare del 12 novembre 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Leuggern (Svizzera) il 14.12.1972) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Panuccio Dattola, presso il cui studio in
Reggio Calabria alla via P. Foti n.1 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(RC) il 217.06.1969), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Gaetano
pagina 1 di 13 Laganà, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione Catona alla via Nazionale n.156 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE' avv. Luigia Ombretta Florio (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_3
nella qualità di curatore speciale del minore (nato a Persona_1
Reggio Calabria il 24.10.2007), rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art.86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Biagio Camagna n.11, ha eletto domicilio.
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 novembre 2024 svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 08.06.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.05.2022 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal marito , assumendo che: CP_1
-il 13 dicembre 2003 aveva contratto in Campo Calabro (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
pagina 2 di 13 -dall'unione coniugale sono nati due figli, (05.09.2004), oggi Per_2
divenuta maggiorenne, e (24.10.2007), ancora minorenne;
Per_1
-la convivenza sin da subito si era rivelata impossibile e intollerabile a causa dei comportamenti violenti, vessatori e aggressivi del marito tanto da costringerla a richiedere in più occasioni l'intervento delle Forze dell'Ordine e che a seguito delle denunce sporte l' era destinatario CP_1
di una misura cautelare personale degli arresti domiciliari;
-il marito svolgeva l'attività di meccanico presso una concessionaria d'auto cittadina e che ella era stata costretta ad abbandonare il suo impiego di ragioniera per andare a lavorare i campi di famiglia.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia, vietando gli incontri padre-figlio; c) fosse posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere la somma di euro 900,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento di moglie e figli oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla domanda CP_1
di separazione formulata dalla , contestava l'esposizione dei Pt_1
fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare di non avere mai usato violenza di alcun genere nei confronti dei figli e segnatamente del minore . Per_1
pagina 3 di 13 Chiedeva, quindi, che fosse rigettata la richiesta di addebito;
che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendosi un regime di incontri e di visite padre-figlio e che fosse posto a suo carico unicamente un assegno di mantenimento per i figli e non per la moglie.
All'udienza del 07 febbraio 2023, tenutasi davanti al Presidente del
Tribunale, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
03.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ordinando all' di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1
provvisorio mensile complessivo di euro 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli (250,00 euro ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria;
disponeva, altresì, che fosse interamente corrisposto alla madre, nella misura del 100%, il contributo di Assegno
Unico Universale;
con separato provvedimento adottato nell'ambito del sub-procedimento incardinato dalla locale Procura della Repubblica, veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio minore , demandando ai Servizi Sociali Per_1
territorialmente competenti ogni più opportuna valutazione in ordine alla ripresa dei rapporti e degli incontri padre-figlio.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, all'udienza del 12.07.2023 il resistente chiedeva l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato;
entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; quindi, la causa veniva riservata alla pagina 4 di 13 decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Con sentenza parziale n.1054/2023 pubblicata il 06.08.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
quindi il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata dalle parti e con l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta;
infine, all'udienza cartolare del 12.11.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva nuovamente riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
Attesa la sentenza parziale n.1054/2023 pubblicata il 06.08.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Pt_2
conseguenziali.
Ebbene, passando in primo luogo ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile all' la responsabilità della CP_1
rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta reiteratamente prevaricatrice, minacciosa, violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul pagina 5 di 13 piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve evidenziarsi, condividendo il Collegio l'orientamento granitico espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.10021/2025; Cass. n.9392/2025; Cass. n.22294/2024; Cass.
n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023;
Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari
n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti pagina 6 di 13 comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta dell' la responsabilità della rottura del vincolo coniugale e della CP_1
irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze fisiche e psichiche perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisivo e significativo riscontro nella sentenza n.551/2023 del
07.03.2024 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermando la decisione adottata dal presso il Tribunale di CP_2
Reggio Calabria all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l' CP_1
alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt.572 e 605 c.p.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare pienamente acclarato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata all' atteso che la sua CP_1
pagina 7 di 13 condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, va osservato che la questione centrale e più delicata che inizialmente poneva la controversia qui scrutinata, rappresentata dall'affidamento dei due figli della coppia, ha perso di rilevanza, perché la figlia nelle more è divenuta Per_2
maggiorenne e il figlio è ormai prossimo alla maggiore età che Per_1
raggiungerà il 24 ottobre dell'anno corrente.
Ciò posto, va detto che le risultanze processuali hanno palesato una grande difficoltà nei rapporti padre-figlio e la particolare gravità della situazione così determinatasi e ampiamente documentata e riscontrata dalle deposizioni testimoniali e soprattutto dalla vicenda penale, sicchè ritiene il Collegio, sebbene la questione abbia ormai perso gran parte della sua importanza per l'imminente raggiungimento della maggiore età del figlio , che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni Per_1
per disporre l'affidamento in via esclusiva del ragazzo alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con il figlio, al clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, senza che siano emersi condizionamenti da parte della madre e senza che il padre, per converso, abbia mostrato sinora di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali del figlio.
A tal proposito, a conferma di quanto appena riferito, va evidenziato che ha dichiarato sin dal novembre 2023 di non voler effettuare gli Per_1
incontri con il padre presso la dimora del padre, ma di preferire che pagina 8 di 13 questi avvengano presso i locali del Servizio Sociale di Villa San
Giovanni, alla presenza degli operatori sociali e videoregistrati.
Ed infatti, i Servizi Sociali incaricati hanno puntualmente trasmesso e versato in atti ogni mese il calendario degli incontri padre-figlio, previamente concordati tra i diretti interessati, sebbene non debba essere sottaciuto in questa sede, per come confermato dalle ammissioni della stessa ricorrente, che non sono state segnalate criticità, poiché detti incontri si svolgono ormai in un clima sereno.
Passando ad affrontare le questioni di carattere economico, e soffermandosi sull'istanza formulata dalla volta ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento per sé, va chiarito subito che la separazione, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c.
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.24050/2021; Cass. n.16809/2019; Cass. n.12196/2017).
Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel pagina 9 di 13 concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Ciò posto, va detto che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi la disposizione codicistica sopra menzionata deve essere intesa nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (tra le tante,
Cass. n.3709/2018; Cass. n.17199/2013; Cass. n.605/2017).
In buona sostanza, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, il giudice del merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta e/o acquisita, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di pagina 10 di 13 vita particolarmente agiato e lussuoso), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n.15818/2021).
Con riferimento all'aspetto riguardante la quantificazione di tale onere, il giudice non è chiamato ad operare una ricostruzione contabile puntuale, ma piuttosto una valutazione ragionevole e attendibile delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, poiché l'obiettivo è garantire l'equità dell'assegno rispetto alle esigenze del coniuge economicamente più debole e alle potenzialità dell'altro, tutelando così l'equilibrio economico post-separazione.
Ebbene, se questi sono i principi che governano la tematica che qui interessa, va detto che è emersa incontestata la circostanza che l' ha CP_1
sempre svolto e svolge tuttora attività lavorativa di meccanico, e che per contro la non svolge e non ha mai svolto attività lavorativa Pt_1
remunerata.
Ed allora, evidenziata in maniera inconfutabile una palese disparità tra le situazioni patrimoniali complessive in cui versano ciascuno dei coniugi, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di separazione in favore della , la cui entità, avuto Pt_1
riguardo ai redditi certamente non elevati percepiti dall' deve CP_1
essere quantificata nella misura minima di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 11 di 13 Con riferimento, infine, all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei due figli, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al sostentamento economico di e in una misura che avuto riguardo ai bisogni e Per_2 Per_1
alle esigenze di vita degli stessi connessi alla loro età (21 e 17 anni), va congruamente quantificato nella misura complessiva di € 500,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Va altresì attribuito alla l'Assegno Unico Universale nella Pt_1
misura del 100% (Cass. n.4672/2025).
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla soccombenza del resistente in ordine alla domanda autonoma di addebito, vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato l'11.05.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da che la responsabilità della separazione è da Parte_1
ascrivere a , per le causali di cui in parte motiva;
CP_1
pagina 12 di 13 -dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia , prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre da Per_1
esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico dell' l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
di un assegno mensile complessivo pari ad € 700,00 per il Pt_1
mantenimento suo (nella misura di € 200,00) e dei due figli (nella misura di € 500,00), importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al
70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla l'Assegno Unico Universale nella misura del Pt_1
100%;
-condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in
[...]
complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesca
Panuccio Dattola;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.07.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1521 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza cartolare del 12 novembre 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Leuggern (Svizzera) il 14.12.1972) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Panuccio Dattola, presso il cui studio in
Reggio Calabria alla via P. Foti n.1 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(RC) il 217.06.1969), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Gaetano
pagina 1 di 13 Laganà, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione Catona alla via Nazionale n.156 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE' avv. Luigia Ombretta Florio (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_3
nella qualità di curatore speciale del minore (nato a Persona_1
Reggio Calabria il 24.10.2007), rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art.86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Biagio Camagna n.11, ha eletto domicilio.
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 novembre 2024 svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 08.06.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.05.2022 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal marito , assumendo che: CP_1
-il 13 dicembre 2003 aveva contratto in Campo Calabro (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
pagina 2 di 13 -dall'unione coniugale sono nati due figli, (05.09.2004), oggi Per_2
divenuta maggiorenne, e (24.10.2007), ancora minorenne;
Per_1
-la convivenza sin da subito si era rivelata impossibile e intollerabile a causa dei comportamenti violenti, vessatori e aggressivi del marito tanto da costringerla a richiedere in più occasioni l'intervento delle Forze dell'Ordine e che a seguito delle denunce sporte l' era destinatario CP_1
di una misura cautelare personale degli arresti domiciliari;
-il marito svolgeva l'attività di meccanico presso una concessionaria d'auto cittadina e che ella era stata costretta ad abbandonare il suo impiego di ragioniera per andare a lavorare i campi di famiglia.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia, vietando gli incontri padre-figlio; c) fosse posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere la somma di euro 900,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento di moglie e figli oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla domanda CP_1
di separazione formulata dalla , contestava l'esposizione dei Pt_1
fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare di non avere mai usato violenza di alcun genere nei confronti dei figli e segnatamente del minore . Per_1
pagina 3 di 13 Chiedeva, quindi, che fosse rigettata la richiesta di addebito;
che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendosi un regime di incontri e di visite padre-figlio e che fosse posto a suo carico unicamente un assegno di mantenimento per i figli e non per la moglie.
All'udienza del 07 febbraio 2023, tenutasi davanti al Presidente del
Tribunale, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
03.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ordinando all' di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1
provvisorio mensile complessivo di euro 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli (250,00 euro ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria;
disponeva, altresì, che fosse interamente corrisposto alla madre, nella misura del 100%, il contributo di Assegno
Unico Universale;
con separato provvedimento adottato nell'ambito del sub-procedimento incardinato dalla locale Procura della Repubblica, veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio minore , demandando ai Servizi Sociali Per_1
territorialmente competenti ogni più opportuna valutazione in ordine alla ripresa dei rapporti e degli incontri padre-figlio.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, all'udienza del 12.07.2023 il resistente chiedeva l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato;
entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; quindi, la causa veniva riservata alla pagina 4 di 13 decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Con sentenza parziale n.1054/2023 pubblicata il 06.08.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
quindi il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata dalle parti e con l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta;
infine, all'udienza cartolare del 12.11.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva nuovamente riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
Attesa la sentenza parziale n.1054/2023 pubblicata il 06.08.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Pt_2
conseguenziali.
Ebbene, passando in primo luogo ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile all' la responsabilità della CP_1
rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta reiteratamente prevaricatrice, minacciosa, violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul pagina 5 di 13 piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve evidenziarsi, condividendo il Collegio l'orientamento granitico espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.10021/2025; Cass. n.9392/2025; Cass. n.22294/2024; Cass.
n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023;
Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari
n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti pagina 6 di 13 comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta dell' la responsabilità della rottura del vincolo coniugale e della CP_1
irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze fisiche e psichiche perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisivo e significativo riscontro nella sentenza n.551/2023 del
07.03.2024 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermando la decisione adottata dal presso il Tribunale di CP_2
Reggio Calabria all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l' CP_1
alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt.572 e 605 c.p.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare pienamente acclarato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata all' atteso che la sua CP_1
pagina 7 di 13 condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, va osservato che la questione centrale e più delicata che inizialmente poneva la controversia qui scrutinata, rappresentata dall'affidamento dei due figli della coppia, ha perso di rilevanza, perché la figlia nelle more è divenuta Per_2
maggiorenne e il figlio è ormai prossimo alla maggiore età che Per_1
raggiungerà il 24 ottobre dell'anno corrente.
Ciò posto, va detto che le risultanze processuali hanno palesato una grande difficoltà nei rapporti padre-figlio e la particolare gravità della situazione così determinatasi e ampiamente documentata e riscontrata dalle deposizioni testimoniali e soprattutto dalla vicenda penale, sicchè ritiene il Collegio, sebbene la questione abbia ormai perso gran parte della sua importanza per l'imminente raggiungimento della maggiore età del figlio , che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni Per_1
per disporre l'affidamento in via esclusiva del ragazzo alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con il figlio, al clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, senza che siano emersi condizionamenti da parte della madre e senza che il padre, per converso, abbia mostrato sinora di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali del figlio.
A tal proposito, a conferma di quanto appena riferito, va evidenziato che ha dichiarato sin dal novembre 2023 di non voler effettuare gli Per_1
incontri con il padre presso la dimora del padre, ma di preferire che pagina 8 di 13 questi avvengano presso i locali del Servizio Sociale di Villa San
Giovanni, alla presenza degli operatori sociali e videoregistrati.
Ed infatti, i Servizi Sociali incaricati hanno puntualmente trasmesso e versato in atti ogni mese il calendario degli incontri padre-figlio, previamente concordati tra i diretti interessati, sebbene non debba essere sottaciuto in questa sede, per come confermato dalle ammissioni della stessa ricorrente, che non sono state segnalate criticità, poiché detti incontri si svolgono ormai in un clima sereno.
Passando ad affrontare le questioni di carattere economico, e soffermandosi sull'istanza formulata dalla volta ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento per sé, va chiarito subito che la separazione, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c.
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.24050/2021; Cass. n.16809/2019; Cass. n.12196/2017).
Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel pagina 9 di 13 concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Ciò posto, va detto che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi la disposizione codicistica sopra menzionata deve essere intesa nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (tra le tante,
Cass. n.3709/2018; Cass. n.17199/2013; Cass. n.605/2017).
In buona sostanza, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, il giudice del merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta e/o acquisita, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di pagina 10 di 13 vita particolarmente agiato e lussuoso), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n.15818/2021).
Con riferimento all'aspetto riguardante la quantificazione di tale onere, il giudice non è chiamato ad operare una ricostruzione contabile puntuale, ma piuttosto una valutazione ragionevole e attendibile delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, poiché l'obiettivo è garantire l'equità dell'assegno rispetto alle esigenze del coniuge economicamente più debole e alle potenzialità dell'altro, tutelando così l'equilibrio economico post-separazione.
Ebbene, se questi sono i principi che governano la tematica che qui interessa, va detto che è emersa incontestata la circostanza che l' ha CP_1
sempre svolto e svolge tuttora attività lavorativa di meccanico, e che per contro la non svolge e non ha mai svolto attività lavorativa Pt_1
remunerata.
Ed allora, evidenziata in maniera inconfutabile una palese disparità tra le situazioni patrimoniali complessive in cui versano ciascuno dei coniugi, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di separazione in favore della , la cui entità, avuto Pt_1
riguardo ai redditi certamente non elevati percepiti dall' deve CP_1
essere quantificata nella misura minima di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 11 di 13 Con riferimento, infine, all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei due figli, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al sostentamento economico di e in una misura che avuto riguardo ai bisogni e Per_2 Per_1
alle esigenze di vita degli stessi connessi alla loro età (21 e 17 anni), va congruamente quantificato nella misura complessiva di € 500,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Va altresì attribuito alla l'Assegno Unico Universale nella Pt_1
misura del 100% (Cass. n.4672/2025).
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla soccombenza del resistente in ordine alla domanda autonoma di addebito, vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato l'11.05.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da che la responsabilità della separazione è da Parte_1
ascrivere a , per le causali di cui in parte motiva;
CP_1
pagina 12 di 13 -dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia , prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre da Per_1
esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico dell' l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
di un assegno mensile complessivo pari ad € 700,00 per il Pt_1
mantenimento suo (nella misura di € 200,00) e dei due figli (nella misura di € 500,00), importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al
70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla l'Assegno Unico Universale nella misura del Pt_1
100%;
-condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in
[...]
complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesca
Panuccio Dattola;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.07.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
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