Articolo 14 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 13Articolo 15
Versione
25 agosto 1959
Art. 14.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30 milioni;
2) con gli eventuali contributi delle altre Amministrazioni interessate, degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;
4) con i proventi delle aziende annesse;
5) con i contributi degli alunni.
Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1) saranno disposte con la stessa procedura per analoghe variazioni nei riguardi di istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959