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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2885/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11766/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000000417000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato parte ricorrente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso la cartella esattoriale dettagliatamente specificata in epigrafe, relativa alla tassa automobilistica, annualità 2019, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, l'Agente della Riscossione ha provato documentalmente la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. L'atto infatti è stato notificato in data 3.10.2022.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 250,00 oltre acc.ri se dovuti
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11766/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000000417000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato parte ricorrente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso la cartella esattoriale dettagliatamente specificata in epigrafe, relativa alla tassa automobilistica, annualità 2019, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, l'Agente della Riscossione ha provato documentalmente la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. L'atto infatti è stato notificato in data 3.10.2022.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 250,00 oltre acc.ri se dovuti