Sentenza 31 gennaio 1995
Massime • 1
In ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto "nonnismo" non sono costitutivi del reato di cui all'art. 195 cod. pen. mil. pace (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando in tale nozione comportamenti siffatti, ne' essendo essi tali da turbare l'ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame. Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (reato di percosse di cui all'art. 222 cod. pen. mil. pace) ovvero del codice penale ordinario (violenza privata prevista dall'art. 610 cod. pen.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono essere sussunte sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo del cod. pen. mil. pace, non incidendo sull'oggetto giuridico protetto da dette norme.
Commentario • 1
- 1. Nonnismo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/1995, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 1995 |
Testo completo
L 4 1 39
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 1.1.1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA N.163 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott.
Consigliere REGISTRO GENERAL 1. Dott.
N.71055/94 2. »
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THE ha pronunciato la seguente Richie BlanchStudio SENTENZA per o 3000 sul ricorso proposto da 21 MAG. 1997
IL CANCELLIERE
1967 avverso la sentenza date 25.5.1 r del Gribuntle
2006 0 contro
1073
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82. A. Spinosi Romal
dr.Stefano Campo
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.Vindicio Bonagura
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
SS :
Con sentenza in data 25 settembre 1994 il
Tribunale Militare di La Spezia, giudicando QUER-
CIA CE,imputato del reato di violenza ad inferiore (art.195 c.p.m.p.) per avere, nella sua qualità di caporale in servizio presso il 3° Btg.
Paracadutisti "Poggio Rusco" in Pisa, colpito ripe-
tutamente sulla schiena con un manico di scopa - 3
ed un nodo di marinaio dopo averlo costretto ad effettuare piegamenti sulle braccia, il soldato
FE GI, procedeva a diversa qualificazione giuridica del fatto in esame, dichiarando non do-
versi procedere in ordine al reato di percosse
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ex art.222 c.p.m.p. per mancanza di richiesta di procedimento da parte del Comandante di Corpo ER
e il proprio difet o di giurisdizione, in ordine 94
all'effettuata costrizione della parte lesa ad effettuare piegamenti sulle braccia, trattandosi
AZIC di violazione dell'art.610 c.p.(violenza privata)
di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria,
cui venivano trasmessi gli atti relativi.
Precisava il tribunale che i fatti addebitati all'imputato si erano verificati per ragioni estra-
nee al servizio e alla disciplina militare, come stu viceversa chiesto dall'art.199 c.p.m.p.,così come modificato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1995 50
n°689 (Modifiche al codice penale militare di pace),
per l'applicabilità della normativa posta a tutela
A della scala gerarchica ascendate o discendente, di guisa che la condotta dell'imputato, addebitatagli come violazione dell'art.195 c.p.m.p., doveva più
correttamente essere qualificata come quella re-
lativa al reato di persosse ex art.222 c.p.m.p. e a quello di violenza privata ex art.610 c.p.
2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazio-
ne il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di La Spezia,il quale denun-
cia erronea applicazione della legge penale (art. 606 co.l^ lett. b) c.p.p.), affermando che un fatto possa essere stato commesso per cause attinenti al servizio e alla disciplina militare non solo quando sia perseguito al fine di mantenere o riper-
tare l'ordine e la disciplina nel reparto, ma anche e soprattutto quando si miri a turbare l'ordine e la disciplina stessi mediante l'abuso dell'autori-
tà che dal grado discende, come nella specie in cui l'imputato ha abusato della sua qualità di superio-
re gerarchico della parte offesa per sottoporlo ad atti di c.d. "nonnismo".
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3. I ricorso é privo di fondamento.
A seguito della modifica apportata all'art. 199 c.p.m.p. dall'art.8 della legge 26.11.1985 n°
689 il legislatore ha operato una estensione del criterio della c.d. "integralità" del diritto penale militare a scapito di quella della sua
"complementarietà"rispetto al diritto penale comu- - 5
ne, adottando per caratterizzare i comportamenti perseguibili a norma del diritto penale militare attenendosi al principio di tutelare l'irrinuncia-
bile bene della discplina militare, che comporta che durante il servizio siano rigorosamente garan-.
titi il rispetto del rapporto gerarchico intercor-
rente tra superiore ed inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento ine-
renti alle sue funzioni.Ciò relativamente a quelle situazioni e rapporti la cui connotazione "obietti- PM
vamente" militare faccia venire in gioco il bene della disciplina e, quindi,la rilevanza del rappor-
to gerarchico.
Tant'é che,in forza di tale "ratio legis",la
Corte Costituzionale con sentenza n°22 del 24.1.
sta
1991 ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzio-
nale dell'art.199 c.p.m.p., così come novellato dal-
la legge n°689 del 1985, nella parte in cui rendeva
_possibile l'applicabilità delle norme del c.p.m.p..
poste a tutela della scala gerarchica ascendente.
lo discendente allorché la condotta penalmente per-
seguibile, pur se estranea a ragioni di servizio o di disciplina,veniva perpetrata "in luoghi militari"
Ne consegue che comportamenti violenti,quali quelli in esame e come, in genere, si concretizzano j
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quelli di c.d. "nonnismo",non sono costitutivi del reato di cui all'art.195 c.p.m.p. (violenza ad inferiore) per non essere posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari,non rientrando in tale nozione tal genere di comportamenti, né essendo tali da turbare l'or-
svolgersi dinato displocarsi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame.
Dette deprecabili condotte potranno essere perseguite,come correttamente evidenziato con la sentenza gravata, a norma di altre disposizioni.
del c.p.m.p. ovvero del cod.pen.ordinario, ricorren-
done le rispettive condizioni, ma non possono esse-
re sussunte sotto una delle figure di reato di cui ai capi terzo e quarto del titolo terzo del libro secondo del cod.pen.militare di pace..,non...
incidendo sull'oggetto giuridico protetto da dette norme..
Il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
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Letto ed applicato l'art.615 c.p.D.,.
RIGETTE
il ricorso.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 1995
IL PRESIDENTE
(dn.G.France) ww fuشد IL CONSIGLIERE est.
(dr.S.Campo)