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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5 4 7 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A R I A P I R U Z Z A G I U D I C E CP_1
A G I U D I C E Parte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e il Parte_2 Parte_3
primo rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA
CECCHI, la seconda rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA MESSINA e GIUSEPPE SCIACCA
per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 23/10/2024, i coniugi esposero che in data 25/01/1969 avevano contratto matrimonio concordatario in SE AM (Mi).
Precisarono che con sentenza emessa il 20 dicembre
2012 il Tribunale di Bergamo aveva omologato la loro separazione consensuale.
1
Considerato che
dalla suddetta sentenza si apprende che già allora (2012) i due figli nati dall'unione coniugale erano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 17 gennaio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione s emestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del predetto
Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre dieci anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la
Pag. 2 cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
perde il cognome del marito che con il Parte_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_2 Parte_3
depositato in data 23/10/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in SE AM (MI) il Parte_3
25/01/1969 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SE AM al n. 35
parte II serie A anno 1969, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_3
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di SE AM (MI) perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori
Pag. 3 incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezio ne civile del Tribunale di Marsala in data 13/02/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A R I A P I R U Z Z A G I U D I C E CP_1
A G I U D I C E Parte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e il Parte_2 Parte_3
primo rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA
CECCHI, la seconda rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA MESSINA e GIUSEPPE SCIACCA
per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 23/10/2024, i coniugi esposero che in data 25/01/1969 avevano contratto matrimonio concordatario in SE AM (Mi).
Precisarono che con sentenza emessa il 20 dicembre
2012 il Tribunale di Bergamo aveva omologato la loro separazione consensuale.
1
Considerato che
dalla suddetta sentenza si apprende che già allora (2012) i due figli nati dall'unione coniugale erano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 17 gennaio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione s emestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del predetto
Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre dieci anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la
Pag. 2 cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
perde il cognome del marito che con il Parte_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_2 Parte_3
depositato in data 23/10/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in SE AM (MI) il Parte_3
25/01/1969 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SE AM al n. 35
parte II serie A anno 1969, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_3
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di SE AM (MI) perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori
Pag. 3 incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezio ne civile del Tribunale di Marsala in data 13/02/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
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