Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8398/2024 R.G. Previdenza tra
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giovanni MuranoParte_1
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Mario de Bellis come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 1.7.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249020843523000, notificata in data 12.6.2024, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive per l'anno 2015, in relazione agli avvisi di addebito n. 37120160007404255000 e n. 37120160018672926000. L'istante ha rilevato la mancata notifica dei suddetti avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Alla presente udienza, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249020843523000, notificata in data 12.6.2024 (v. intimazione di pagamento, in atti), deducendo la mancanza di notifica degli avvisi di addebito presupposti e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato.
, inoltre, ha provato rvenuta notifica, anch'essa a mani proprie, in Controparte_2 data 1 ne di pagamento n. 07120199000003932000, pure relativa agli avvisi di addebito predetti (v. relata di notifica allegata). Trattasi di atto valevole ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa. Orbene, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione disposta a seguito dell'emergenza COVID con il d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), l'intimazione di pagamento avversata in questa sede risulta notificata entro il termine di prescrizione. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento risulta notificata entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento avversato in questa sede è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli atti presupposti, e dunque l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 500,00 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 10.2.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli