Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 459
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Accolto
    Rinuncia al ricorso

    L'istanza di rinuncia al ricorso è stata ritenuta regolare ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 459
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 459
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo