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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2022 spedito il 18/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto N. 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1925/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata in data 12/12/2025 il contribuente Sig. Ricorrente_1 ha rinunciato all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2025, udito il Relatore, e datosi atto della mancata comparizione dei difensori, la causa
è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, è regolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <...restano a carico della parte che le ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 44, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appellante già ricorrente in primo grado Sig. Ricorrente_1; dichiara, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2022 spedito il 18/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto N. 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1925/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata in data 12/12/2025 il contribuente Sig. Ricorrente_1 ha rinunciato all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2025, udito il Relatore, e datosi atto della mancata comparizione dei difensori, la causa
è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, è regolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <...restano a carico della parte che le ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 44, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appellante già ricorrente in primo grado Sig. Ricorrente_1; dichiara, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026