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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 271/2025 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione V Civile
Il giudice designato alla trattazione delle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso:
− che con ricorso depositato in data 16.7.2025l la sig.ra (CF. Parte_1
, residente a [...], ha C.F._1 presentato con l'ausilio del Dott. gestore della crisi designato dall'O.C.C. Persona_1 costituito presso la Camera di commercio di Firenze, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articoli 67 e seguenti CCII;
− che con decreto ex art. 70 CCII il Tribunale ha fissato l'udienza del 28.10.2025 per l'esame delle eventuali osservazioni e per la decisione sull'omologazione;
− che in data 23.9.2025, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in punto Controparte_1 di meritevolezza e di convenienza del piano proposto;
− che comparsi all'udienza fissata la ricorrente, il suo difensore, il gestore della crisi, nonché
il giudice ha riservato la decisione;
Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Requisiti oggettivi e soggettivi
Deve preliminarmente rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.
La proposta, avente ad oggetto la risoluzione della crisi ai sensi dell'art.67 CCII, promana da persone fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, la quale si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Risulta inoltre che la debitrice:
- è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto persona fisica che agisce per scopi del tutto estranei all'attività professionale;
- quanto ai requisiti di cui all'art. 69, comma 1 CCII, non è stata esdebitata nei cinque anni
1 precedenti al deposito del ricorso e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte
(quanto all'ulteriore requisito richiesto dalla norma in oggetto, cioè quello per cui il debitore non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, lo stesso sarà indagato in apposito capo della sentenza);
- la domanda è corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.
2. Le cause del sovraindebitamento
Secondo la narrativa contenuta nel ricorso la condizione di sovraindebitamento in cui attualmente versa la deriverebbe da un unico rapporto contrattuale, a cioè dal mutuo fondiario, Pt_1 stipulato tra il marito della ricorrente, , e la (poi fusa per Persona_2 Controparte_2 incorporazione nella banca Monte in data 24.7.2006 per l'importo capitale Controparte_3 di € 205.000,00 al fine di acquistare l'immobile da destinare ad abitazione familiare, sul quale venne costituita ipoteca a garanzia del credito della parte mutuante. Nell'ambito di tale rapporto di mutuo la ricorrente si costituì fideiussore.
Purtroppo, a distanza di neppure un anno dal perfezionamento del mutuo, esattamente in data
15.6.2008, morì in circostanze drammatiche. Persona_2
Solo in seguito a tale evento la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza delle frequentazioni del marito con soggetti presumibilmente legati all'ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché dei numerosi debiti da quest'ultimo accumulati anche nei confronti della banca mutuante (ovvero la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., d'ora in poi anche solamente BMPS).
In conseguenza di tali scoperte la in proprio e per conto del figlio al tempo Pt_1 Parte_2 minorenne, avrebbe accettato l'eredità con beneficio di inventario e avrebbe promosso, in favore dei creditori del de cuius, la procedura di liquidazione dei beni caduti in successione ex art. 499 c.c., tra i quali era ricompreso anche l'immobile adibito ad abitazione principale gravato da garanzia ipotecaria a favore di BMPS.
Nel corso di tale procedura liquidatoria BMPS, con lettera del 20.5.2010 indirizzata al curatore nominato dal giudice delle successioni, avrebbe dichiarato di vantare, tra gli altri, un credito di €
29.728,56 per rate insolute del mutuo e, con successiva lettera del 27.1.2014, avrebbe precisato che tale credito ipotecario ammontava ad € 272.630,40, al netto dell'importo già riscosso (pari a €
121.000,00) a seguito della vendita dell'immobile sul quale tale Banca vantava garanzia ipotecaria.
Continua a narrare la ricorrente che in data 14.4.2023 la società divenuta nelle Controparte_4 more cessionaria del credito, avrebbe promosso nei confronti della sig.ra procedura Pt_1 esecutiva mobiliare presso terzi per la complessiva somma di € 244.389,57 (comprensiva di capitale e interessi maturati), aggredendo un quinto dello stipendio della ricorrente, il quale, quindi, al
2 netto della trattenuta mensile, ammonta ora a circa € 1.200,00. Tale procedura esecutiva sarebbe stata definita con l'ordinanza di assegnazione del 30.11.2023.
Secondo quanto precisato anche nella relazione del gestore, la ricorrente non avrebbe potuto fornire documenti utili alla ricostruzione dell'andamento della posizione debitoria maturata nell'ambito del rapporto di mutuo fondiario e quantificata da ultimo dalla cessionaria nella somma di € 244.389,57. A tal proposito la ricorrente ha dichiarato che, al di fuori della lettera del 27.1.2014, non avrebbe mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione da BMPS e tale circostanza, anche ad avviso del gestore della crisi, sarebbe dipesa dal fatto che, avendo la ricorrente rilasciato i beni ai creditori, BMPS ha successivamente interloquito solo con il curatore, il quale avrebbe portato avanti la procedura senza ulteriori comunicazioni nei confronti della ricorrente.
Ciò precisato, la ricorrente ha altresì sottolineato che prima della morte del coniuge si occupava solo della famiglia e che in seguito al decesso del marito avrebbe iniziato a lavorare come dipendente, attualmente a tempo indeterminato, presso la società Rosalibri s.r.l., percependo un reddito annuo lordo di circa € 20.000,00.
Anche il figlio della ricorrente, ora maggiorenne, nel corso del 2024 sarebbe stato assunto con contratto a tempo indeterminato part-time presso Arca Cooperativa Sociale e percepirebbe un reddito mensile medio di € 675,00.
La sig.ra ha, inoltre, dedotto di essere affetta da una gravissima forma di miopia che non Pt_1 può risolvere sottoponendosi ad un intervento correttivo, perché eseguibile solo privatamente e per questo troppo costoso in rapporto alle modestissime disponibilità economiche.
3. Attività, passività, spese familiari
L'attivo patrimoniale è composto esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente che, come già anticipato, è impiegata a tempo indeterminato presso la società Pt_1
Rosalibri s.r.l. e percepisce un reddito che, ripartito in dodici mensilità, è pari a circa € 1.584,00.
La ricorrente è altresì titolare di una polizza assicurativa sulla vita nell'ambito della quale risulta essere “contraente “e “assicurata”, mentre come beneficiario è indicato il figlio, (doc. Parte_2
14).
La è, infine, intestataria di un rapporto di c/c costituito presso la banca Pt_1 [...]
, il cui saldo, al 12.3.2025, era di € 470,17; tale conto, tuttavia, risulta Controparte_5 indispensabile, non tanto per l'importo in esso accreditato (pressoché irrilevante), quanto perché costituisce strumento imprescindibile per l'accredito dello stipendio e per il pagamento delle spese necessarie al sostentamento della ricorrente e del di lei figlio.
La non risulta proprietaria di beni mobili registrati, tant' è che l'auto in uso al nucleo Pt_1 familiare è di proprietà di un parente , il quale l'ha gratuitamente concessa in Persona_3 godimento alla famiglia nell'ambito di un rapporto di cortesia. La ricorrente non è titolare neppure di diritti di proprietà immobiliare e attualmente abita in un bilocale di circa 45 metri quadrati intestato al figlio e situato a Greve in Chianti.
Con riferimento alle spese familiari, va premesso che nel nucleo familiare della ricorrente è incluso anche il figlio che percepisce un reddito mensile di € 675,00 derivante da rapporto di Parte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time.
3 Le spese mensili familiari ammontano a circa € 1.700,00 (di cui € 600,00 per vitto e prodotti per igiene domestica, € 446,24 per utenze varie, € 73,00 per spese condominiali, € 100,00 per vestiario, €
200,00 per spese mediche, € 50,00 per assicurazione ed € 200,00 per il pagamento del carburante del mezzo in uso al nucleo familiare ma di proprietà di un parente). Tra le spese familiari che la Pt_1 deve sostenere non rientrano quelle per l'alloggio, dato che la debitrice abita insieme al figlio nella abitazione di proprietà di quest'ultimo.
Come sopra anticipato, le passività sono costituite:
1) dai costi della procedura, questi ultimi quantificati in € 865,96;
2) dal debito chirografario (divenuto tale in seguito alla escussione della garanzia ipotecaria) di €
244.389,57 derivante dal rapporto di mutuo fondiario costituito in data 24.7.2006 con la
[...]
poi fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale ha CP_2 ceduto il credito di cui era titolare nell'ambito di tale rapporto, dapprima, a Controparte_4
e, poi, alla cessionaria Controparte_1
Di seguito il prospetto dettagliato della situazione debitoria (v. pag. 8 della relazione OCC):
4. La proposta di ristrutturazione
La proposta di seguito decritta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito indicati (100% delle spese di procedura e 3,4% del credito chirografario) sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito:
- versamento di una somma mensile pari a € 255,00 per 3 rate e a € 100,96 per 1 rata, per il pagamento integrale del creditore prededucibile (100% del credito); tale somma mensile verrà versata direttamente dal ricorrente;
- versamento di una somma mensile pari a € 255 per 32,00 rate e a € 154,04 per 1 rata, per il pagamento del creditore chirografario nella misura del 3,42%; tale somma mensile verrà versata direttamente dal ricorrente.
È stata depositata relazione particolareggiata della dott. professionista Persona_1 designato dall'OCC, dalla quale emerge che risultano sussistenti i presupposti di ammissibilità alla procedura.
*******
Ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da . Parte_1
Si è già detto in ordine alla sussistenza dei requisiti oggetti e soggettivi, nonché della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della proposta.
La ricorrente si trova certamente in stato di sovraindebitamento.
In particolare, quest'ultima:
4 1) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
2) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
3) non ha, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Con riferimento a tale ultimo profilo deve darsi conto delle osservazioni formulate dalla cessionaria la quale, muovendo dalla constatazione secondo cui «il TFR Controparte_1 maturato in favore della sig.ra al 31 marzo 2023 risulti particolarmente esiguo essendo pari ad euro Pt_1
254,41 malgrado la stessa sia dipendente della ROSALIBRI s.r.l. dal 19/01/2009», ha rilevato che «la debitrice potrebbe aver utilizzato il TFR accantonato per scopi estranei al pagamenti dei debiti» e, per l'effetto, se così fosse verrebbe meno il requisito della meritevolezza.
La medesima ha altresì contestato la convenienza della proposta e del piano, CP_1 rilevando che: 1) «il piano presentato risulta gravemente incompleto nella parte in cui non sono state minimamente documentate le spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia»; 2) «il debito sorto in forza del mutuo ipotecario acceso dalla sig.ra è anche l'unico debito a cui deve far Pt_3 fronte la parte istante non risultando la pendenza di ulteriori finanziamenti. Quindi questa difesa ritiene sostenibile, oltre che doveroso, il far fronte al pagamento del debito a mezzo di rateizzazioni mensili» almeno fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del ricorrente.
Tanto premesso in merito alle osservazioni formulate, ritiene il Tribunale che queste non colgano nel segno e che, dalle allegazioni e dalla documentazione agli atti, risulti che la non abbia Pt_1 determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che, d'altra parte, la proposta e il relativo piano prevedano la soddisfazione dell'unico creditore in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in sede di liquidazione controllata.
Cominciando dal profilo della meritevolezza, come è noto, l'art. 12-bis, legge n. 3/2012, e cioè la previgente disciplina in tema di sovraindebitamento del consumatore, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità del piano.
In particolare, era preclusa l'ammissione quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure, 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, ovvero, 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata ed è stata inserita nell'art. 7 della legge n.
3/2012 una nuova condizione ostativa all'ammissibilità del piano del consumatore (comma 2, lett.
d-ter), che è quella dell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Tale disposizione è stata poi trasfusa, nei medesimi termini, nell'art. 69 CCII.
Occorre dunque indagare in cosa consista, vista la nuova formulazione, la meritevolezza del debitore.
Nel vigore della precedente normativa si era affermata nella giurisprudenza di merito un'interpretazione particolarmente restrittiva del requisito in questione.
In particolare, questo Tribunale (come anche altri) riteneva:
- che il consumatore meritevole fosse quel soggetto che, confidando sull'entità di reddito e
5 patrimonio, aveva ragionevolmente ritenuto di poter pagare alla scadenza i debiti contratti;
- che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non dovesse conseguire ad una condotta colposa;
- che in definitiva il debitore potesse accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione dei debiti, essendo risultato il sovraindebitamento una conseguenza di eventi imprevedibili e/o non programmati.
In altre parole, la tutela del consumatore era ancorata alla presenza di eccezionali condizioni o eventi, definititi come ipotesi di forza maggiore sociale, che portavano uno scombussolamento imprevisto nella vita del debitore come, ad esempio la perdita del posto di lavoro, una crisi familiare, il sopravvenire di una grave malattia propria o di un familiare.
La nuova formulazione della norma impone comunque una revisione dell'interpretazione sopra illustrata.
Deve osservarsi infatti come il legislatore non faccia più riferimento né alla ragionevole prospettiva di adempimento né al ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma si sia focalizzato esclusivamente sull'elemento psicologico, e cioè sulla sussistenza di colpa grave, o dolo, o sulla sussistenza di un comportamento fraudolento del debitore, volto cioè a cagionare consapevolmente un danno ai creditori.
Ne deriva che nella valutazione della meritevolezza non dovrà più farsi riferimento alle singole assunzioni del debito in maniera statica, ma dovrà guardarsi alla formazione del sovraindebitamento in prospettiva dinamica e tenere in considerazione le vicende personali e familiari del debitore complessivamente considerate, posto che nella maggior parte dei casi la crisi
è frutto di più eventi e situazioni che via via si sovrappongono, e che trascinano il consumatore, in maniera quasi automatica ma inesorabile, nella spirale del sovraindebitamento.
Solo alla luce di una visione della formazione dell'indebitamento nel suo complesso, e non delle singole assunzioni di obbligazioni isolatamente considerate, potrà verificarsi la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave, malafede o frode.
Nella specie, lo stato di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente deriva unicamente dal debito maturato nell'ambito del rapporto di mutuo fondiario contratto dal marito, del quale la si è Pt_1 trovata a rispondere, in qualità di garante (e quindi nonostante l'accettazione con beneficio di inventario), in seguito alla improvvisa e prematura morte del coniuge, deceduto in circostanze non chiare.
Tra l'altro il mutuo era stato stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire a residenza familiare, immobile, peraltro, gravato da ipoteca in favore della mutuante e quindi venduto nell'ambito della procedura liquidatoria ex art. 499 c.c. attivata in seguito all'accettazione beneficiata dell'eredità da parte della ricorrente e del di lei figlio.
Del resto, proprio la circostanza che la abbia fatto ricorso all'istituto dell'accettazione con Pt_1 beneficio di inventario costituisce un rilevante indice della incolpevolezza della ricorrente in ordine allo stato di sovraindebitamento in cui oggi si trova;
invero, l'impiego di tale tipologia di accettazione, appunto beneficiata, ha consentito alla ricorrente di limitare gli effetti della rilevante
6 esposizione debitoria maturata (a sua insaputa) dal marito circoscrivendoli all'unico debito
(peraltro contratto per l'acquisto della casa familiare) per il quale aveva prestato garanzia personale.
In definitiva, proprio sulla base della valutazione complessiva delle meritevolezza cui si è fatto cenno sopra, deve escludersi che la debitrice abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dovendo piuttosto ricondursi la causa del dissesto economico della ricorrente a fattori imprevisti ed imprevedibili non soggettivamente imputabili, neppure a titolo di colpa, alla medesima e in particolare consistenti nella prematura e tragica morte del marito e alla grave situazione debitoria da quest'ultimo maturata, probabilmente collegata alle frequentazioni da quest'ultimo avviate con ambienti malavitosi.
Ebbene, tale conclusione non può ritenersi in alcuno modo contraddetta dalle osservazioni svolte dalla cessionaria . Invero, diversamente da quanto da quest'ultima sostenuto sotto il CP_1 profilo della meritevolezza, il TFR maturato dalla non è pari ad € 254,41 al 2023, bensì ad € Pt_1
19.865,95 secondo quanto risulta dal CUD 2024 riversato in atti (v. doc.11) ed è quindi perfettamente conforme alla durata del rapporto di lavoro (costituito il 19.1.2009); per l'effetto non
è in alcun modo ipotizzabile quanto supposto dalla medesima creditrice, ovvero che la ricorrente abbia impiegato il TFR accantonato «per scopi estranei al pagamento dei debiti».
In conclusione, tenuto conto della interpretazione dinamica del sovraindebitamento imposta dalla nuova normativa e sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, non si rinviene nella debitrice un comportamento che abbia causato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.
Quanto alla convenienza della proposta, deve richiamarsi il disposto dell'art. 70, comma 9, CCII
(anteriore alla modifica ad opera del d.lgs. 136/2024) secondo cui «Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria».
La disposizione in questione, a seguito della recente novella, è stata trasfusa nel secondo capoverso del comma 7 del medesimo articolo;
la novella ha tuttavia avuto cura di precisare che il parametro di migliore (o comunque non inferiore) soddisfazione del creditore opponente vada parametrato allo scenario della liquidazione controllata.
Nella specie la contestazione sulla convenienza della proposta, come anticipato, è stata svolta dall'unica creditrice (cessionaria) la quale ha lamentato, da un lato, che il Controparte_1 credito da quest'ultima vantato costituisce l'unico che ha determinato la situazione di sovraindebitamento della e che quindi il pagamento rateale dello stesso costituisce un Pt_1 adempimento «sostenibile oltre che doveroso». Dall'altro lato, la medesima creditrice ha dedotto che dovrebbe essere valutata «la situazione famigliare del debitore anche in prospettiva futura. In particolare il figlio della debitrice, sig. , presumibilmente vedrà aumentare la propria retribuzione con l'effetto Parte_2 che aumenterà anche il reddito famigliare e la capacità economica della famiglia di far fronte anche ai debiti maturati».
Tale contestazione, tuttavia, non può essere accolta.
7 Invero, l'importo mensile messo a disposizione dalla ricorrente in favore di (pari ad € CP_1
255,00 per 32 rate mensili) è pressoché corrispondente alla differenza tra le entrate totali del nucleo familiare (pari a complessivi € 2.173,00 ottenuti sommando il reddito della di circa € Pt_1
1.500,00, a quello del figlio di circa € 675,00) e le spese familiari complessive (pari ad € 1687,24), senza contare le somme messe a disposizione per il pagamento integrale del credito prededucibile
(pari ad un totale di € 865,96).
Pertanto, lo sforzo economico oggetto della proposta, oltre che notevole in rapporto alle condizioni economiche della ricorrente, è pienamente corrispondente a quanto esigibile, avendo la Pt_1 offerto la totalità delle somme nella sua disponibilità al netto delle spese necessarie al sostentamento nel nucleo familiare.
L'impegno da quest'ultima assunto, pertanto, corrisponde al massimo di quanto esigibile, tenuto conto delle spese familiari, e non è inferiore a quello che potrebbe essere ottenuto nell'ambito della procedura di liquidazione controllata.
Invero, anche in tale sede la sola risorsa da destinare ai creditori sarebbe costituita dal reddito della al netto, però, di quanto necessario al sostentamento suo e del di lei figlio, giusto il chiaro Pt_1 tenore letterale dell'art. 268 co.4 lettera b), CCII, cosicché si otterrebbe un importo comunque corrispondente a quello oggetto della proposta avanzata in questa sede o addirittura inferiore, dato che la stima complessiva delle spese familiari contenuta in ricorso è inferiore al valore delle spese medie indicato dall'AT (sul punto si tornerà anche di seguito, pag. 12 della relazione). Del resto, va altresì considerato che nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi CP_1 ha già ottenuto la somma complessiva di € 5.812,00 che va, quindi, sommata a quella offerta
[...] dalla debitrice nell'ambito del presente procedimento, pari a complessivi € 8.314,04.
Inoltre, diversamente da quanto contestato dalla creditrice, l'importo complessivo delle spese familiari è stato stimato dalla ricorrente in modo dettagliato e, come specificato nella relazione del gestore della crisi (pag.12), le spese dichiarate sono addirittura inferiori rispetto al valore delle spese medie AT;
pertanto «si può affermare che le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore siano congrue».
Parimenti irrilevante è la deduzione di relativa alla situazione reddituale del figlio CP_1 della debitrice, dato che, non trattandosi di procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, la consistenza delle entrate di soggetti diversi dalla anche se parti del medesimo nucleo Pt_1 familiare, non può essere tenuta in considerazione nel giudizio di convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti gravanti sulla sola Pt_1
In definitiva, sulla base di quanto fin qui rilevato, deve ritenersi che la potrà ottenere CP_1 dall'esecuzione del piano una percentuale di soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata nei confronti della debitrice.
Quanto, poi, alle valutazioni dell'OCC, ritiene il Tribunale che le stesse siano coerenti e fondate su un supporto motivazionale corretto, nonché ben argomentato.
In definitiva, per i motivi tutti sopra illustrati, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologata.
8 Per quanto riguarda il versamento delle somme e gli altri adempimenti previsti, l'esecuzione del piano resta affidata alla debitrice, che dovrà corrispondere gli importi alle scadenze e con le modalità previste, sotto la vigilanza dell'OCC, che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 71
CCII.
Inoltre, l'OCC potrà risolvere, sentito il giudice, le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, apportando le modifiche necessarie in punto di quantificazione dei crediti, e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, anche ai fini delle determinazioni di cui all'art. 72 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 66 e ss. CCII, così provvede:
1) omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da Pt_1
;
[...]
2) assegna all'OCC i compiti di cui all'art. 71 CCII;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC, che provvederà a notiziare i creditori tramite PEC.
Così deciso in Firenze il 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
TI CI
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio mirato, nominata con DM del 22.10.2024
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