Articolo 4 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 aprile 1963
Art. 4.
Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.
Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 8 aprile 1963