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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2594/2023 depositato il 17/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 IRPEF-ALTRO 2005 - INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 TARI 2009
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Villa Di Briano - Via L Santagata 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA n. 02820110045729469000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA n. 02820110045729469000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA n. 02820110045729469000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA n. 02820110045729469000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e Comune di Villa di Briano impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità della pretesa per omessa notifica atti prodromici;
- prescrizione del credito.
Chiede:
- nullità dell' intimazione di pagamento per omessa e/o nullità della notificazione dei richiamati atti sottostanti all'intimazione;
- nullità dell'intimazione di pagamento per estinzione della pretesa vantata per prescrizione dei crediti.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Villa di Briano.
Con Ordinanza n. 1440/2023 depositata il 02/08/2023 la Corte rigetta la domanda di sospensione dell'atto oggetto del ricorso. Spese riservate al definitivo. Manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Con Ordinanza n.1906/2023 depositata il 21/11/2023 l'avvocato Nominativo_1 dichiara di avere aderito alla rottamazione e corrisposto in pagamento la prima rata, come stabilita dalla riscossione e si ripormette di darne dimostrazione nel fascicolo telematico, chiedendo all'upo rinvio.
Gli Uffici non si oppongono. Il Collegio, preso atto rinvia a nuovo ruolo.
Con Ordinanza n.13/24 depositata il 09/01/2024 la Corte, preso atto dell'ammissione alla definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento dei ratei, come determinati, fin'ora venuti a scadenza, sospende il giudizio fino all'esito della definizione.
Con Ordinanza n. 1429/2025 depositata il 22/10/2025 il difensore di parte ricorrete, l'avv. Nominativo_1 chiede breve rinvio al fine di depositare la documentazione relativa all'ammissione alla rottamazione quater.
L'ufficio fa presente che agli atti esiste evidenza della presentazione di apposita definizione agevolata
(rottamazione quater) ma che non è in grado di evidenziare l'intervenuto pagamneto almeno della prima rata, non si oppone comunque alla richiesta di rinvio.
La Corte preso atto della richiesta di parte ricorrente, rinvia la causa alla prima udienza utile.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
Preliminarmente esaminata la documentazione si prende atto:
- che in data 29/06/2023 con documento n. W-2023062908475769, la società ricorrente ha presentato la domanda di definizione agevolata (rottamazione – quater);
- che in data 06/11/2023 e 3/12/2023 la società ricorrente ha versato le prime rate di quanto dovuto.
Secondo quanto disposto dall'art.12 bis, Decreto-Legge 17 Giugno 2025, N. 84, norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata con effetto retroattivo, come dichiarazione di volontà di estinguere il debito, rilevato che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2594/2023 depositato il 17/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 IRPEF-ALTRO 2005 - INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 TARI 2009
- INTIMAZ DI PAG n. 02820229007091606000 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Villa Di Briano - Via L Santagata 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA n. 02820110045729469000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA n. 02820110045729469000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA n. 02820110045729469000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA n. 02820110045729469000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e Comune di Villa di Briano impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità della pretesa per omessa notifica atti prodromici;
- prescrizione del credito.
Chiede:
- nullità dell' intimazione di pagamento per omessa e/o nullità della notificazione dei richiamati atti sottostanti all'intimazione;
- nullità dell'intimazione di pagamento per estinzione della pretesa vantata per prescrizione dei crediti.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Villa di Briano.
Con Ordinanza n. 1440/2023 depositata il 02/08/2023 la Corte rigetta la domanda di sospensione dell'atto oggetto del ricorso. Spese riservate al definitivo. Manda alla segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Con Ordinanza n.1906/2023 depositata il 21/11/2023 l'avvocato Nominativo_1 dichiara di avere aderito alla rottamazione e corrisposto in pagamento la prima rata, come stabilita dalla riscossione e si ripormette di darne dimostrazione nel fascicolo telematico, chiedendo all'upo rinvio.
Gli Uffici non si oppongono. Il Collegio, preso atto rinvia a nuovo ruolo.
Con Ordinanza n.13/24 depositata il 09/01/2024 la Corte, preso atto dell'ammissione alla definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento dei ratei, come determinati, fin'ora venuti a scadenza, sospende il giudizio fino all'esito della definizione.
Con Ordinanza n. 1429/2025 depositata il 22/10/2025 il difensore di parte ricorrete, l'avv. Nominativo_1 chiede breve rinvio al fine di depositare la documentazione relativa all'ammissione alla rottamazione quater.
L'ufficio fa presente che agli atti esiste evidenza della presentazione di apposita definizione agevolata
(rottamazione quater) ma che non è in grado di evidenziare l'intervenuto pagamneto almeno della prima rata, non si oppone comunque alla richiesta di rinvio.
La Corte preso atto della richiesta di parte ricorrente, rinvia la causa alla prima udienza utile.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
Preliminarmente esaminata la documentazione si prende atto:
- che in data 29/06/2023 con documento n. W-2023062908475769, la società ricorrente ha presentato la domanda di definizione agevolata (rottamazione – quater);
- che in data 06/11/2023 e 3/12/2023 la società ricorrente ha versato le prime rate di quanto dovuto.
Secondo quanto disposto dall'art.12 bis, Decreto-Legge 17 Giugno 2025, N. 84, norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata con effetto retroattivo, come dichiarazione di volontà di estinguere il debito, rilevato che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio