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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
C.F. ) con sede in Conegliano (TV) via Alfieri n. 1, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Davide Cassini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese (VA) via Cavour n. 44.
Contro
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Severoli Controparte_1 P.IVA_2 16/A CAP 48018, con il patrocinio dell'avv. Matteo Olivieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Faenza (RA) Corso Mazzini n. 52.
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che C.F. ) ha chiesto dichiararsi l'apertura Parte_1 P.IVA_1 della liquidazione controllata di , deducendo di essere Controparte_1 creditrice di quest'ultimo per l'importo di € 103.947,91 come documentato da contratto di mutuo ed estratto conto certificato ex art. 50 TUB (vd. doc. 7), non oggetto di contestazione;
dato atto che, con comparsa del 20.02.2025, si è costituito il debitore Controparte_1
deducendo la propria incapienza patrimoniale e quindi insistendo per l'estinzione della
[...] procedura;
osservato quanto segue.
pagina 1 di 3 1.
Preliminarmente, appare pacifica, perché incontestata, la sussistenza dei presupposti dimensionali necessari per l'apertura della liquidazione controllata;
si ritiene, infatti, che spettando al creditore la prova positiva circa la sussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 2 lett. d) (diversamente da quanto previsto per l'apertura della LG), spetti di converso al debitore l'onere di contestazione specifica dell'altrui allegazione, dovendosi in difetto far applicazione del generale principio ex art. 115 c.p.c.
risulta pure la condizione di sovraindebitamento, essendosi riscontrata, tramite l'acquisizione Pt_2 ufficiosa della documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza del 19.02.2025, una debitoria erariale iscritta a ruolo pari ad € 131.901,40, dei quali € 82.533,48 relativi a contributi non versati, mentre il debito nei confronti di parte ricorrente risulta pari ad € 103.947,91, così per un totale di (almeno) € 235.849,31.
Ancora, risulta l'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione controllata di cui in oggetto, di un ulteriore procedimento per decreto ingiuntivo (si veda il d.i. 1083/2021 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 3028/2021 a favore di , che rivela la presenza di ulteriori creditori non Parte_3 soddisfatti nel medesimo periodo in cui sorgevano i debiti nei confronti dei creditori ricorrenti.
Sussiste, pertanto, per le ragioni esposte, un'evidente condizione di sovraindebitamento, aggravata dal fatto che l'imprenditore resistente risulta incapace di produrre marginalità a servizio del debito, come da lui stesso evidenziato attraverso il deposito di dichiarazioni fiscali “a zero”.
2.
Quanto alla eccezione di incapienza, si ritiene la stessa – poiché priva dell'attestazione dell'OCC, come espressamente richiesto ex art. 268 c. 3 CCI – non idonea a provocare il richiesto arresto in rito del presente P.U. Infatti, secondo il chiaro dettato normativo, il debitore persona fisica che intenda sottrarsi Pa all'apertura della su proprio patrimonio per l'impossibilità di acquisire attivo distribuibile, ha l'onere di provocare la nomina dell'OCC e di incaricarlo di redigere, con il corredo ex art. 283 c. 3, l'attestazione che tale impossibilità certifichi;
attestazione che finisce così per assumere i connotati di prova “vincolata” dell'eccezione di incapienza, fondata su presupposti obiettivi analoghi a quelli necessari per l'accesso all'ESI; prova in difetto della quale non è legittimamente dato al debitore dimostrare in altro modo tale condizione.
2.1.
Ciò precisato, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
dato atto, agli effetti dell'art. 268 c. 2 CCI, che la debitoria scaduta e non pagata è superiore ad € 50.000,00, per quanto detto sopra;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
pagina 2 di 3
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni dell'impresa individuale
[...]
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Antonella
BIAGIOTTI, iscritta presso l'Organismo di Composizione della Crisi di cui all'elenco ministeriale, al nr. 252, avente domicilio nel distretto di Bologna;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, camera di consiglio del 7.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
C.F. ) con sede in Conegliano (TV) via Alfieri n. 1, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Davide Cassini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese (VA) via Cavour n. 44.
Contro
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Severoli Controparte_1 P.IVA_2 16/A CAP 48018, con il patrocinio dell'avv. Matteo Olivieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Faenza (RA) Corso Mazzini n. 52.
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che C.F. ) ha chiesto dichiararsi l'apertura Parte_1 P.IVA_1 della liquidazione controllata di , deducendo di essere Controparte_1 creditrice di quest'ultimo per l'importo di € 103.947,91 come documentato da contratto di mutuo ed estratto conto certificato ex art. 50 TUB (vd. doc. 7), non oggetto di contestazione;
dato atto che, con comparsa del 20.02.2025, si è costituito il debitore Controparte_1
deducendo la propria incapienza patrimoniale e quindi insistendo per l'estinzione della
[...] procedura;
osservato quanto segue.
pagina 1 di 3 1.
Preliminarmente, appare pacifica, perché incontestata, la sussistenza dei presupposti dimensionali necessari per l'apertura della liquidazione controllata;
si ritiene, infatti, che spettando al creditore la prova positiva circa la sussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 2 lett. d) (diversamente da quanto previsto per l'apertura della LG), spetti di converso al debitore l'onere di contestazione specifica dell'altrui allegazione, dovendosi in difetto far applicazione del generale principio ex art. 115 c.p.c.
risulta pure la condizione di sovraindebitamento, essendosi riscontrata, tramite l'acquisizione Pt_2 ufficiosa della documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza del 19.02.2025, una debitoria erariale iscritta a ruolo pari ad € 131.901,40, dei quali € 82.533,48 relativi a contributi non versati, mentre il debito nei confronti di parte ricorrente risulta pari ad € 103.947,91, così per un totale di (almeno) € 235.849,31.
Ancora, risulta l'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione controllata di cui in oggetto, di un ulteriore procedimento per decreto ingiuntivo (si veda il d.i. 1083/2021 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 3028/2021 a favore di , che rivela la presenza di ulteriori creditori non Parte_3 soddisfatti nel medesimo periodo in cui sorgevano i debiti nei confronti dei creditori ricorrenti.
Sussiste, pertanto, per le ragioni esposte, un'evidente condizione di sovraindebitamento, aggravata dal fatto che l'imprenditore resistente risulta incapace di produrre marginalità a servizio del debito, come da lui stesso evidenziato attraverso il deposito di dichiarazioni fiscali “a zero”.
2.
Quanto alla eccezione di incapienza, si ritiene la stessa – poiché priva dell'attestazione dell'OCC, come espressamente richiesto ex art. 268 c. 3 CCI – non idonea a provocare il richiesto arresto in rito del presente P.U. Infatti, secondo il chiaro dettato normativo, il debitore persona fisica che intenda sottrarsi Pa all'apertura della su proprio patrimonio per l'impossibilità di acquisire attivo distribuibile, ha l'onere di provocare la nomina dell'OCC e di incaricarlo di redigere, con il corredo ex art. 283 c. 3, l'attestazione che tale impossibilità certifichi;
attestazione che finisce così per assumere i connotati di prova “vincolata” dell'eccezione di incapienza, fondata su presupposti obiettivi analoghi a quelli necessari per l'accesso all'ESI; prova in difetto della quale non è legittimamente dato al debitore dimostrare in altro modo tale condizione.
2.1.
Ciò precisato, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
dato atto, agli effetti dell'art. 268 c. 2 CCI, che la debitoria scaduta e non pagata è superiore ad € 50.000,00, per quanto detto sopra;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
pagina 2 di 3
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni dell'impresa individuale
[...]
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Antonella
BIAGIOTTI, iscritta presso l'Organismo di Composizione della Crisi di cui all'elenco ministeriale, al nr. 252, avente domicilio nel distretto di Bologna;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, camera di consiglio del 7.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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