Art. 4.
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:
a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita';
c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:
a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita';
c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.