Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 4557
CASS
Sentenza 2 febbraio 2023

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Il comandante della nave civile battente bandiera italiana riveste, per alcune funzioni di polizia di sicurezza, quali quelle relative al salvataggio in mare, la qualità di incaricato di pubblico servizio, sicché quando esercita controllo e autorità sui naufraghi, egli, operando quale agente dello Stato italiano, ed estendendone la giurisdizione anche in acque internazionali, è tenuto a riconoscere i diritti e le libertà enunciati nel titolo I della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

In tema di cause di giustificazione, l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità presuppone che l'ordine sia stato impartito, nella forma prescritta, dall'autorità competente, e che il suo contenuto rientri nell'esplicazione del servizio del subordinato. (Conf. n. 4194 del 1987, Rv. 175573-01).

Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno. (Fattispecie relativa a comandante di nave battente bandiera italiana che, intercettando in acque internazionali un gommone a bordo del quale vi erano centouno migranti, tra i quali cinque minori e cinque donne in stato di gravidanza, li imbarcava e, in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione e delle procedure previste dalle convenzioni internazionali per le operazioni di soccorso, li conduceva presso il porto di partenza e li faceva trasbordare su una motovedetta libica, così abbandonandoli in una situazione di pericolo, attese le condizioni inumane e degradanti dei centri libici di detenzione per i migranti, e non avendo altresì la Libia aderito alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati).

Il delitto di cui all'art. 1155 cod. nav. è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato dallo sbarco dei passeggeri ovvero dei componenti dell'equipaggio che il comandante della nave o dell'aeromobile effettui "arbitrariamente", ossia in violazione di previsioni normative e regolamentari, facendo sorgere uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 4557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4557
    Data del deposito : 2 febbraio 2023

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