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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3691/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. e avv. Parte_1 Parte_1
RIELLO PIERO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti IDA VERRENGIA e MOSTACCHI SILVANA come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO BARBAGALLO come da procura notarile in atti
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs.
149/2015, dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso, avv. FLORIDIA MONFORTE unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari avv.ti De Rosa Donato, Rossella Santoro,
Luciano Scafidi e Giuseppina Aprea dell' Controparte_4
- resistenti
1 Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 9.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 23/03/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239000194726000 notificata il 14.2.2023 relativa, tra l'altro, alla seguente cartella di pagamento ed ai seguenti avvisi di addebito:
- cartella di pagamento n. 02820170007899888000 (data notifica 9.6.2017), avente ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n. 693/2016 dell' Controparte_5
;
[...]
- avviso di addebito n. 32820160007539123000 (data notifica 11.1.2017), relativo CP_1
a contributi I.V.S. a percentuale per l'anno 2009;
- avviso di addebito n. 32820120001714563000 (data notifica 09.06.2012), relativo CP_1 contributi IVS a percentuale per l'anno 2010.
A fondamento della domanda è stata eccepita l'omessa notifica della cartella e degli avvisi e la prescrizione del credito anche successivamente alla notifica dei predetti atti.
Si sono costituiti in giudizio l' anche per conto della e l' CP_1 CP_6 Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e
[...] deducendo la regolare notifica degli avvisi in questione. L' Controparte_2
ha altresì eccepito di aver interrotto la prescrizione con la notifica di
[...]
precedente intimazione di pagamento n. 02820179001945155000 in data 10.02.2017.
Si è altresì costituito in giudizio l' deducendo che avverso l'ordinanza CP_3
ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento è stato proposto ricorso dinanzi al
Tribunale di Roma, sezione Lavoro, che, con sentenza n. 2771/2019 del 20.3.2019, passata in giudicato, accertava definitivamente la legittimità e la fondatezza del pagamento
2 ingiunto, condannandolo al pagamento delle spese di lite, anch'esse iscritte a ruolo, con numero 2108/2020, ed assegnate all' . Controparte_7
2. L'intimazione di pagamento nel sistema di riscossione dei crediti assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, è quella di accertare il mancato pagamento del debito contributivo ed intimare al contribuente il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Ricevuta
l'intimazione di pagamento, il contribuente che lamenti che la notificazione della stessa non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (cfr. Cass. n.
16412/2007; Cass. n. 13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.
10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). Tanto premesso, il motivo con il quale parte opponente lamenta l'omessa notifica dell'avviso bonario è inammissibile posto che, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, doveva essere fatto valere nei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione. Può procedersi all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i 3 predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3. Ciò posto, va in primo luogo osservato che risulta documentata la rituale notifica della cartella di pagamento n. 02820170007899888000 in data 9.7.2017 e l' ha altresì CP_3
documentato che il credito è stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato del 20.3.2019. Ne consegue che non risulta maturata in relazione a tale cartella nessuna prescrizione, essendo il termine decennale in virtù dell'applicazione dell'art. 2953
c.c.; il ricorso, sul punto, va rigettato.
4. Diversamente, in relazione agli avvisi di addebito, ritualmente notificati in data
11.1.2017 e 9.6.2012 (cfr. relate in atti alla produzione dell' e dell' CP_1 [...]
), risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento Controparte_2
(14.2.2023) il termine di prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie.
L' e l' non hanno fornito alcuna prova in ordine alla CP_1 Controparte_2
sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Difatti, anche considerando l'interruzione della prescrizione in data 10.2.2017 limitatamente al solo avviso n. 32820120001714563000, l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede è intervenuta il 14.2.2.2023 oltre la scadenza del termine quinquennale, anche considerando il periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta la declaratoria dell'estinzione dei crediti contributivi indicati negli avvisi di addebito n. 32820120001714563000 e n.
32820160007539123000.
5. Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che tiene della reciproca soccombenza rispetto ai vari capi di domanda, sono compensate tra le parti
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha diritto di agire CP_1
esecutivamente nei confronti della ricorrente per le somme negli avvisi di addebito n. n. 32820120001714563000 e n. 32820160007539123000.per intervenuta prescrizione del credito;
- rigetta il ricorso in relazione alla cartella di pagamento n. 02820170007899888000;
- spese compensate.
Aversa, 10.1.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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